IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la funzionalita' del Consiglio universitario nazionale in ordine ai suoi compiti istituzionali, in relazione all'imminente avvio dell'anno accademico 1994-1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Fino al rinnovo del Consiglio universitario nazionale (CUN), secondo le modalita' di cui all'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del relativo regolamento di attuazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, il CUN, la corte di disciplina ed i comitati consultivi sono prorogati nell'attuale composizione. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dai predetti organi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.