IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la
funzionalita' del Consiglio universitario nazionale in ordine ai suoi
compiti istituzionali, in  relazione  all'imminente  avvio  dell'anno
accademico 1994-1995; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Fino al rinnovo del  Consiglio  universitario  nazionale  (CUN),
secondo le modalita' di cui all'articolo 10 della legge  19  novembre
1990, n. 341, e del relativo regolamento di  attuazione,  e  comunque
non oltre il 30 giugno 1995, il CUN, la  corte  di  disciplina  ed  i
comitati consultivi sono prorogati  nell'attuale  composizione.  Sono
fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dai predetti  organi
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.