IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni
e dei proventi del Tesoro, nonche' in ordine agli organismi  ed  alle
procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
            Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato 
  1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n.  432,
e' sostituito dal seguente: 
  " 1. E' istituito presso la  Banca  d'Italia  un  conto  denominato
'Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato', di seguito denominato
'Fondo'. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le  modalita'  previste
dalla  presente  legge,  la  consistenza  dei  titoli  di  Stato   in
circolazione.". 
  2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n.  432,
l'alinea e' sostituito dal seguente: 
    " 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'  attribuita
al  Ministro  del  tesoro,  coadiuvato  da  un  Comitato   consultivo
composto:". 
  3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n.  432,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    "h-bis)  l'importo  fino  a  lire  30.000   miliardi   a   valere
sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 539.". 
  4. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n.  432,
e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Gli importi  relativi  ai  conferimenti  di  cui  al  comma  1
affluiscono  ad  appositi  capitoli   dello   stato   di   previsione
dell'entrata per essere riassegnati  allo  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.". 
  5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e'  sostituito
dal seguente: 
    "Art. 4 (Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato).
- 1. I conferimenti di cui all'articolo 3 sono  impiegati  dal  Fondo
nell'acquisto dei titoli di Stato  o  nel  rimborso  dei  titoli  che
vengono a scadere a decorrere dal 1 gennaio 1995. 
    2. Le operazioni di acquisto di cui al comma  1  sono  effettuate
per  il  tramite  della  Banca  d'Italia  o  di  altri   intermediari
abilitati. 
    3.  Sulle  giacenze  del  Fondo  la  Banca  d'Italia  corrisponde
semestralmente un tasso di interesse pari a quello  medio  dei  buoni
ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. 
    4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  4,
comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.".