IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 8  luglio  1926,  n.  1178,  sull'ordinamento  della
Marina militare, e successive modificazioni; 
  Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente norme e
programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  31
marzo 1947, n. 396, ratificato con legge  17  aprile  1956,  n.  561,
concernente attribuzioni del Ministero della marina mercantile; 
  Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946,  concernente  modificazioni
alle norme sul reclutamento degli ufficiali  dei  ruoli  normali  dei
Corpi di commissariato militare  marittimo  e  delle  capitanerie  di
porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del  Corpo  di
commissariato militare marittimo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n.
1027, concernente la sostituzione della tabella relativa al programma
dell'esame  di  concorso  per  la  nomina  a  ufficiale  in  servizio
permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di
porto; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, in materia di determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica; 
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 25 giugno 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 1994; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il
Ministro dei trasporti e della navigazione; 
                              E M A N A 
                      il presente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. La tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18
agosto 1973, n. 1027, e' sostituita dalla tabella annessa al presente
regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 21 settembre 1994 
                              SCALFARO 
                                           BERLUSCONI, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
                                  PREVITI, Ministro della difesa 
                                      FIORI, Ministro dei trasporti e 
                                  della navigazione 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI 
 Registrato alla corte dei conti l'8 novembre 1994 
  Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 11 
 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per: 
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
            Il comma 4  dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.