IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente norme e programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente attribuzioni del Ministero della marina mercantile; Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, concernente la sostituzione della tabella relativa al programma dell'esame di concorso per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, in materia di determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 25 giugno 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994; Sulla proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione; E M A N A il presente regolamento: Art. 1. 1. La tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, e' sostituita dalla tabella annessa al presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 settembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri PREVITI, Ministro della difesa FIORI, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla corte dei conti l'8 novembre 1994 Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 11
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.