IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  10  dicembre  1975,  n.   693,   concernente   la
ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle  poste,  delle
telecomunicazioni e dell'automazione; 
  Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio  1994,  n.  293,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina
della proroga degli organi amministrativi; 
  Considerato che per  effetto  delle  disposizioni  del  sopracitato
decreto-legge n. 293 del  1994  il  Consiglio  superiore  tecnico  e'
decaduto; 
  Rilevata  l'urgenza   di   dettare   una   nuova   disciplina   per
l'organizzazione del Consiglio superiore tecnico  in  relazione  alle
rilevanti attribuzioni spettanti allo stesso nei settori delle poste,
del bancoposta e delle telecomunicazioni; 
  Effettuato il prescritto confronto con le organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 6 ottobre 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 ottobre 1994; 
  Sulla proposta del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
di concerto con i Ministri del tesoro e per la  funzione  pubblica  e
gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
Denominazione ed attribuzioni del Consiglio superiore  tecnico  delle
                   poste e delle telecomunicazioni 
  1.   Il   Consiglio   superiore   tecnico   delle   poste,    delle
telecomunicazioni e dell'automazione, di cui alla legge  10  dicembre
1975, n. 693, assume la denominazione di Consiglio superiore  tecnico
delle poste e delle telecomunicazioni. 
  2.  Il  Consiglio   superiore   tecnico   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni deve essere sentito: 
    a) sui progetti di piani regolatori per i servizi  postali  e  di
telecomunicazioni e relative modifiche; 
    b) sui progetti di piani di ripartizione e di assegnazione  delle
radiofrequenze e relative modifiche; 
    c) sui programmi e piani di sviluppo degli impianti e dei servizi
di telecomunicazioni predisposti da amministrazioni statali, da  enti
pubblici e dai concessionari dei servizi di telecomunicazione ad  uso
pubblico; 
    d) sugli indirizzi riguardanti la struttura tariffaria; 
    e) sui criteri e sulle modalita' di verifica della  qualita'  dei
servizi postali e di telecomunicazioni; 
    f) sugli schemi di convenzioni per la concessione dei servizi  di
telecomunicazioni ad uso pubblico; 
    g)  sugli  schemi  di  convenzioni  e  accordi  con  Governi   ed
organizzazioni  estere,  o  enti  internazionali  o   sovranazionali,
interessanti i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni; 
    h) sugli schemi di norme e prescrizioni tecniche,  di  capitolati
tecnici  generali  e  speciali  riguardanti  le  caratteristiche,  la
normalizzazione  e   l'omologazione   di   materiali,   impianti   ed
apparecchiature  di  qualunque  tipo   impiegati   dall'ente   "Poste
Italiane"   e   dai   concessionari   di   servizi   postali   e   di
telecomunicazioni ad uso pubblico; 
    i)  sui  criteri  e  sulle   direttive   per   l'elaborazione   e
l'attuazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione in materia
postale, di bancoposta e di  telecomunicazioni  del  Ministero  delle
poste e delle telecomunicazioni  e  per  il  loro  coordinamento  con
quelli predisposti da altri soggetti interessati; 
    l) sui programmi di istruzione e di  aggiornamento  professionale
del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
  3. Il Consiglio ha facolta' di proporre al Ministro delle  poste  e
delle telecomunicazioni lo svolgimento di indagini tecnico-economiche
su  proplemi  di  rilevante  interesse  per   lo   sviluppo   ed   il
miglioramento dei servizi postali e di telecomunicazioni. 
  4. Il Consiglio esprime il parere su ogni altro argomento  che  gli
sia deferito dal Ministro delle poste  e  delle  telecomunicazioni  e
puo'  pronunziarsi  sulle  questioni,  riguardanti   direttamente   o
indirettamente   le   materie   di   propria   competenza,   che   le
amministrazioni dello Stato, tramite il Ministro delle poste e  delle
telecomunicazioni, sottopongano al suo esame. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            -   Il   D.L.   n.   487/1993    reca:    "Trasformazione
          dell'Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni
          in  ente  pubblico   economico   e   riorganizzazione   del
          Ministero". 
            -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge   n.   400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) (soppressa). 
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale". 
            -  Il  D.Lgs.   n.   29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". 
 
            Nota all'art. 1: 
            - Per la legge n. 693/1975  si  veda  nelle  premesse  al
          presente decreto.