IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle  pubbliche
fognature;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 novembre 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri  di grazia e
giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per  il
coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n.
319,  cosi'  come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre
1979, n. 650, e' sostituito dal seguente:
  "La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite  o
meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti
civili  che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle
regioni con i rispettivi piani di  risanamento  delle  acque  di  cui
all'articolo   4.   Le   regioni,   nel   definire  tale  disciplina,
nell'esercizio della loro autonomia,  tengono  conto  dei  limiti  di
accettabilita'  fissati  dalle  tabelle allegate alla presente legge,
cui possono derogare secondo i principi ed i criteri della  direttiva
91/271/CEE  del  Consiglio,  del  21 maggio 1991, tenendo conto delle
indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre  1980  del  Comitato
interministeriale  previsto  dall'articolo  3  della  presente legge,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio  1981,  fatti
comunque   salvi  i  limiti  di  accettabilita'  inderogabili  per  i
parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile.".
  2. Dopo il secondo comma dell'articolo 14  della  legge  10  maggio
1976, n. 319, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  "Sono  fatti  salvi  le  competenze,  i  divieti di immissione ed i
limiti di accettabilita' stabiliti da leggi che disciplinano  materie
specifiche.".
  3.  Fino alla definizione della disciplina degli scarichi di cui al
comma 1  da  parte  delle  regioni,  restano  ferme  le  prescrizioni
adottate,  anteriormente  alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  in  materia  di  scarichi  civili  che  non  recapitano  in
pubbliche  fognature  e  di  scarichi delle pubbliche fognature ed in
particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980  del
Comitato  interministeriale  previsto  dall'articolo 3 della legge 10
maggio 1976, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del  10
gennaio 1981.
  4.  Le  disposizioni  del  presente  decreto si applicano in attesa
dell'attuazione della direttiva  91/271/CEE  del  Consiglio,  del  21
maggio 1991.