IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  fiscali  in  materia  di   accertamento,   contenzioso,
potenziamento degli organici, controlli e anagrafe  patrimoniale  dei
dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 novembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica
e per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte  sul
                         reddito e dell'IVA 
  1. Ai fini delle imposte sul  reddito  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni puo' essere definita,  con
unico atto, in contraddittorio e con  adesione  del  contribuente,  a
norma delle disposizioni seguenti. 
  2. La definizione non e' ammessa quando sulla base degli  elementi,
dati e notizie a conoscenza dell'ufficio e'  configurabile  l'obbligo
di denunzia  all'autorita'  giudiziaria  per  i  reati  di  cui  agli
articoli da  1  a  4  del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.  516,  e
successive modificazioni. Tale disposizione si applica  anche  quando
per i medesimi reati risulta essere stato presentato  rapporto  dalla
Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale. 
  3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima,  l'inerenza
e l'imputazione a periodo dei  componenti  positivi  e  negativi  del
reddito di impresa o di lavoro  autonomo  ed  ha  effetto  anche  per
l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di
rettifica, ai fini  di  tale  ultima  imposta  il  contribuente  puo'
richiedere la definizione, anche parziale nel caso in  cui  ricorrano
le  fattispecie  previste  dalla  legge  7  gennaio  1929,  n.  4,  e
successive modificazioni, e  dal  relativo  decreto  ministeriale  di
attuazione del 1 settembre 1931, la quale ha effetto, con unico  atto
ai sensi del comma 1 e  del  presente  comma,  anche  ai  fini  delle
imposte sul reddito. L'imposta sul valore  aggiunto  viene  liquidata
sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno
che questi effettui esclusivamente operazioni esenti. 
  4. Per la definizione il contribuente si  puo'  fare  rappresentare
con procura speciale non autenticata. La  definizione  si  perfeziona
con  il  pagamento  delle   maggiori   somme   dovute   per   effetto
dell'adesione,   che   sono    versate    in    base    alle    norme
sull'autoliquidazione. 
  5.  L'accertamento  definito  con  adesione  non  e'  soggetto   ad
impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio
e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo
per  il  Servizio  sanitario  nazionale.  A  seguito  di  definizione
mediante  adesione  del  contribuente,  le  sanzioni   per   infedele
dichiarazione,  le  sanzioni  inerenti  ad  adempimenti  relativi  al
periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni  definite  e
ogni altra sanzione connessa con irregolarita' o omissioni rilevabili
dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto
del minimo. 
  6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
disposizioni necessarie: 
    a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa  della
istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione,
secondo criteri di efficienza e di trasparenza; 
    b) per la determinazione  delle  modalita'  di  accertamento  con
adesione basate su parametri  oggettivi,  coefficienti  presuntivi  e
studi di settore nonche',  delle  modalita'  e  dei  termini  per  il
pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione. 
  7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione
delle quote di capacita' operativa degli uffici delle entrate e della
Guardia di finanza, da destinare ai controlli  dei  contribuenti  che
abbiano dichiarato un reddito di ammontare  inferiore  al  contributo
direttivo lavorativo, di cui al comma 1, dell'articolo 62-sexies  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
  8.  I  contribuenti  che  aderiscono  all'accertamento  di  cui  al
presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla  conservazione
delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio 
oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA. 
  9. Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  di
cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,  n.
438, con i  quali  sono  determinati  i  coefficienti  presuntivi  di
compensi e di ricavi, e' fissato al 15 dicembre 1994.