IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  emanare  norme
sui prezzi di specialita' medicinali ad integrazione di quelle di cui
al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, anche  al  fine  di  rendere
operative le determinazioni della Commissione unica del farmaco; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 novembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita'; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. In  attesa  della  determinazione  dei  prezzi  ai  sensi  della
deliberazione del CIPE indicante i  criteri  per  la  fissazione  del
prezzo medio dei farmaci, secondo quanto  previsto  dall'articolo  8,
comma 12, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  le  specialita'
medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere  a)  e  b)  del
comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del  1993,
sono commercializzate  ai  prezzi  indicati  dalle  aziende  titolari
dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio,  che  siano  stati
giudicati dalla Commissione  unica  del  farmaco  compatibili  con  i
vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima  legge  n.  537
del 1993. 
  2. Il prezzo al  pubblico  delle  specialita'  medicinali  per  uso
umano, compresi i farmaci preconfezionati  prodotti  industrialmente,
non dispensabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale,
e' libero. 
  3. Fino al 20 gennaio 1995, i prezzi delle  specialita'  medicinali
di cui alla lettera c) dell'articolo 8,  comma  10,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537,  non  possono  subire  variazioni  in  aumento
rispetto ai prezzi in vigore al 15 settembre 1994.