IL MINISTRO DEL TESORO 
                            D'INTESA CON 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  del  Ministro  del  tesoro  31  gennaio  1973,  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  con  le  quali  e'  stato
provveduto alla strutturazione degli uffici  in  cui  si  compone  la
Ragioneria generale dello Stato; 
  Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art. 17; 
  Vista la circolare diramata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri in data 11 febbraio 1989, n. 1.1.4./31890/4, con  la  quale,
tra l'altro, sono state fornite direttive in ordine all'adozione  dei
regolamenti ministeriali e interministeriali, da emanare ai sensi del
citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  ed  in
particolare l'art. 6, nel testo introdotto dall'art. 4 del successivo
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; 
  Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, ed  in  particolare
l'art. 13, nonche' la tabella B allegata  al  predetto  provvedimento
legislativo,  con  cui,  rispettivamente,  e'  stata   istituita   la
ragioneria  centrale  presso  il  Ministero  delle  poste   e   delle
telecomunicazioni e sono stati stabiliti i contingenti  di  personale
dirigenziale e quelli delle  qualifiche  funzionali  della  dotazione
organica della citata ragioneria centrale; 
  Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71, di conversione in legge  del
richiamato decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487; 
  Considerato che il contingente di personale dirigenziale  assegnato
alla precitata ragioneria centrale e' stato predeterminato in quattro
unita' di cui uno con funzioni di direttore; 
  Ravvisata la necessita' di procedere all'articolazione in divisioni
della suddetta  ragioneria  centrale  ed  alla  determinazione  delle
materie di relativa competenza; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nella  adunanza
generale  del  24  marzo  1994,  n.  1431/93,  che  ha  suggerito  di
strutturare  l'ufficio  in  parola  in  due  divisioni,   considerato
l'esiguo numero di dipendenti previsto in organico e che  gran  parte
dell'attivita' relativa  al  personale  e'  destinata  ad  esaurirsi,
essendo collegata a norme di natura transitoria; 
  Considerato, invece, che l'articolazione  in  tre  divisioni  della
ragioneria  centrale  presso  il  Ministero  delle  poste   e   delle
telecomunicazioni appare piu' aderente  alle  disposizioni  di  legge
sopra richiamate e che l'attivita' concernente i controlli sugli atti
e provvedimenti  riguardanti  il  personale  del  predetto  Ministero
dovra' procedere in concomitanza alle modifiche apportate allo  stato
giuridico  e  al  trattamento  economico  del   predetto   personale,
conseguenti all'evoluzione della normativa; 
  Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,  n.
400, effettuata in data 7 novembre 1994; 
  Sulla proposta del Ragioniere generale dello Stato; 
                A D O T T A il seguente regolamento: 
                           Articolo unico 
  1. La ragioneria centrale presso il Ministero delle poste  e  delle
telecomunicazioni e' articolata in tre divisioni. 
  2. La prima divisione ha competenza in materia di affari generali e
personale,   coordinamento   amministrativo,    bilancio,    entrate,
patrimonio, verifiche consegnatario e cassiere,  centro  trasmissione
dati. 
  3. La seconda divisione ha competenza in materia di stato giuridico
e trattamento economico del personale in servizio ed  in  quiescenza,
rilevazioni statistiche sul personale. 
  4. La  terza  divisione  ha  competenza  in  materia  di  spese  di
funzionamento, spese istituzionali del Ministero delle poste e  delle
telecomunicazioni, concessioni e contratti. 
  Il presente regolamento sara' sottoposto agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  nel
Bollettino ufficiale M.T. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 14 luglio 1994 
                                  Il Ministro del tesoro 
                                           DINI 
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                URBANI 
 Visto, il Guardasigilli: BIONDI 
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1994 
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 320 
 
           NOTE 
           AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             -  Il  D.P.R.  n.  748/1972  reca  la  disciplina  delle
          funzioni dirigenziali nelle  amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo. 
             -  La  legge   n.   427/1985   reca   disposizioni   sul
          riordinamento della Ragioneria generale dello Stato. 
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente: 
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare: 
     a) l'esecuzione  delle  leggi  e  dei  decreti  legislativi;  b)
     l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e   dei   decreti
     legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli  relativi
     a materie riservate alla competenza regionale; 
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) (soppressa). 
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale". 
             -  Il  D.Lgs.  n.   29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421".
          Il comma 1 dell'art. 6, come  sostituito  dall'art.  4  del
          D.Lgs. n. 546/1993  cosi'  recita:  "Nelle  amministrazioni
          dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e   nelle
          universita'  l'individuazione  degli  uffici   di   livello
          dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta
          mediante regolamento governativo, su proposta del  Ministro
          competente, d'intesa con la Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  e  con  il
          Ministro  del   tesoro.   L'individuazione   degli   uffici
          corrispondenti  ad  altro  livello  dirigenziale  e   delle
          relative funzioni e' disposta con regolamento adottato  dal
          Ministro  competente,  d'intesa  con  il   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri e con il  Ministro  del  tesoro,  su
          proposta del dirigente generale competente". 
             - L'art. 13 del D.L. n. 487/1993 convertito nella  legge
          29 gennaio 1994, n. 71, e' cosi' formulato: 
             "Art. 13 (Ragioneria centrale) - 1. Presso il  Ministero
          delle poste  e  delle  telecomunicazioni  e'  istituita  la
          ragioneria centrale dipendente dal  Ministero  del  tesoro,
          con la dotazione organica di cui all'allegata tabella B. 
             Le dotazioni organiche del  Ministero  del  tesoro  sono
          corrispondentemente aumentate". 
             Si riporta inoltre la relativa tabella  B,  allegata  al
          predetto decreto: 
             "Dotazione organica della ragioneria centrale presso  il
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: 
          Qualifica o categoria Unita' 
                          
          Dirigente n. 4 (*) 
          IX qualifica " 3 
          VIII qualifica " 6 
          VII qualifica " 9 
          VI qualifica " 6 
          V qualifica " 3 
          IV qualifica " 5 
          II qualifica " 3 
    
                                                 _______
    
                                              Totale. . . n. 39 
             (*) Di cui uno con funzioni di direttore".