IL MINISTRO DEL TESORO D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 gennaio 1973, e successive modificazioni ed integrazioni, con le quali e' stato provveduto alla strutturazione degli uffici in cui si compone la Ragioneria generale dello Stato; Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art. 17; Vista la circolare diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1989, n. 1.1.4./31890/4, con la quale, tra l'altro, sono state fornite direttive in ordine all'adozione dei regolamenti ministeriali e interministeriali, da emanare ai sensi del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare l'art. 6, nel testo introdotto dall'art. 4 del successivo decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, ed in particolare l'art. 13, nonche' la tabella B allegata al predetto provvedimento legislativo, con cui, rispettivamente, e' stata istituita la ragioneria centrale presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e sono stati stabiliti i contingenti di personale dirigenziale e quelli delle qualifiche funzionali della dotazione organica della citata ragioneria centrale; Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71, di conversione in legge del richiamato decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487; Considerato che il contingente di personale dirigenziale assegnato alla precitata ragioneria centrale e' stato predeterminato in quattro unita' di cui uno con funzioni di direttore; Ravvisata la necessita' di procedere all'articolazione in divisioni della suddetta ragioneria centrale ed alla determinazione delle materie di relativa competenza; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 24 marzo 1994, n. 1431/93, che ha suggerito di strutturare l'ufficio in parola in due divisioni, considerato l'esiguo numero di dipendenti previsto in organico e che gran parte dell'attivita' relativa al personale e' destinata ad esaurirsi, essendo collegata a norme di natura transitoria; Considerato, invece, che l'articolazione in tre divisioni della ragioneria centrale presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni appare piu' aderente alle disposizioni di legge sopra richiamate e che l'attivita' concernente i controlli sugli atti e provvedimenti riguardanti il personale del predetto Ministero dovra' procedere in concomitanza alle modifiche apportate allo stato giuridico e al trattamento economico del predetto personale, conseguenti all'evoluzione della normativa; Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 7 novembre 1994; Sulla proposta del Ragioniere generale dello Stato; A D O T T A il seguente regolamento: Articolo unico 1. La ragioneria centrale presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e' articolata in tre divisioni. 2. La prima divisione ha competenza in materia di affari generali e personale, coordinamento amministrativo, bilancio, entrate, patrimonio, verifiche consegnatario e cassiere, centro trasmissione dati. 3. La seconda divisione ha competenza in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza, rilevazioni statistiche sul personale. 4. La terza divisione ha competenza in materia di spese di funzionamento, spese istituzionali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, concessioni e contratti. Il presente regolamento sara' sottoposto agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale M.T. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 luglio 1994 Il Ministro del tesoro DINI p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri URBANI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1994 Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 320
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. n. 748/1972 reca la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. - La legge n. 427/1985 reca disposizioni sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Il comma 1 dell'art. 6, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 546/1993 cosi' recita: "Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente". - L'art. 13 del D.L. n. 487/1993 convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, e' cosi' formulato: "Art. 13 (Ragioneria centrale) - 1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e' istituita la ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro, con la dotazione organica di cui all'allegata tabella B. Le dotazioni organiche del Ministero del tesoro sono corrispondentemente aumentate". Si riporta inoltre la relativa tabella B, allegata al predetto decreto: "Dotazione organica della ragioneria centrale presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Qualifica o categoria Unita' Dirigente n. 4 (*) IX qualifica " 3 VIII qualifica " 6 VII qualifica " 9 VI qualifica " 6 V qualifica " 3 IV qualifica " 5 II qualifica " 3 _______ Totale. . . n. 39 (*) Di cui uno con funzioni di direttore".