IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di sospendere temporaneamente l'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato, in attesa del riordinamento complessivo dei sistemi previdenziali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Sospensione temporanea delle domande di pensionamento anticipato e di anzianita' 1. A decorrere dalla data del 28 settembre 1994 e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1 febbraio 1995, nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonche' dei lavoratori autonomi, e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande di pensionamento, ancorche' accettate da parte degli enti di appartenenza, presentate fino alla data del 28 settembre 1994 e con decorrenza dalla medesima data. 3. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e' fatta salva la possibilita' di revocare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le domande di pensionamento, ancorche' accettate dagli enti di appartenenza, ovvero, qualora cessati dal servizio dalla data del 28 settembre 1994, di essere riammessi, previa domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la qualifica rivestita e con l'anzianita' di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo. Il periodo di interruzione per cessazione dal servizio non ha effetti sulla continuita' del rapporto di impiego e viene considerato, ai fini del trattamento economico, equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano: a) nei casi di cessazione dal servizio per invalidita' derivante o meno da causa di servizio, nonche' ai lavoratori privi della vista; b) per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 gia' cessati dal servizio alla data del 28 settembre 1994, per i quali il termine di decorrenza del trattamento di pensione e' stabilito, ai sensi dell'articolo 11, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al 24 dicembre 1994; c) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine anzidetto deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilita'; d) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, nonche' per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreche' la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilita'; e) nei casi di pensionamento anticipato previsti specificamente da norme derogatorie, connesse ad esuberi strutturali di manodopera; f) per i lavoratori dipendenti da imprese cui e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale; g) nei casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni; h) per i lavoratori che fruiscano alla data del 28 settembre 1994 dell'indennita' di mobilita', ovvero collocati in mobilita' in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223; i) per i lavoratori che possano far valere una anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni, ovvero l'anzianita' contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza; l) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative, nonche' per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.