IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349; Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336; Visto il Regio decreto legge 8 dicembre 1927, n. 2258; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota del 24 settembre 1994, n. 11296/Gab.; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione delle finanze, ivi compresi il Corpo della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresi', l'indicazione dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento, dell'organo che adotta il provvedimento finale nonche' della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nella allegata tabella, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti." "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi- nale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". Note alle premesse: - Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo. - La legge 10 ottobre 1989, n. 349, reca: "Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonche' delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo." - Il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, reca: "Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349." - La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze." - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, reca: "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze." - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336, reca: "Regolamento concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria in attuazione degli articoli 5 e 12 della legge 29 ottobre 1991, n. 358." - Il Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, reca: "Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato." - La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza." - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421." - Il decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, reca: "Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego." - Il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, reca: "Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego." - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 232 agosto 1988, n. 400: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione." Nota all'articolo 1: - Per il testo dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 vedi in nota alle premesse.