IL MINISTRO DEL TESORO 
  Vista la legge 5 ottobre 1991,  n.  317,  recante  "Interventi  per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e, in  particolare,
le disposizioni  del  capo  V  concernenti  i  consorzi  di  garanzia
collettiva fidi; 
  Visto l'art. 31 della stessa legge n. 317, il quale stabilisce  che
i  fondi  di  garanzia  monetari  costituiti  da  consorzi,  societa'
consortili  o  cooperative  di  cui  all'art.   30   possono   essere
reintegrati entro i limiti fissati al comma 1 dello stesso  articolo,
a condizione che gli interventi di garanzia siano stati  assunti  per
un importo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato
dalle imprese; 
  Visto l'art. 33 della stessa legge, il  quale,  ai  commi  6  e  7,
estende i benefici  di  cui  all'art.  31  ai  consorzi  di  garanzia
collettiva di secondo grado, costituiti da almeno cinque  cooperative
artigiane di garanzia collettiva, composte ognuna da almeno cinquanta
imprese artigiane e aventi un fondo di garanzia monetaria di  importo
non inferiore a 150 milioni di lire; 
  Visto l'art. 32  della  ripetuta  legge  n.  317,  che  demanda  al
Ministro del tesoro la fissazione, con propri decreti, dei  limiti  e
delle  modalita'  dell'intervento  dello   Stato   a   favore   delle
cooperative, dei consorzi e delle societa' consortili, anche in forma
cooperativa, di cui all'art. 30, nonche' dei  criteri  di  ammissione
dei beneficiari e  di  ripartizione  delle  risorse  tra  le  imprese
industriali, artigiane, commerciali e di servizi; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
  Visto l'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti i pareri del Consiglio  di  Stato,  espressi  nelle  adunanze
generali del 15 aprile 1993 e del 23 dicembre 1993; 
  Viste le comunicazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 14 giugno 1993, e in data 2 febbraio 1994; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Soggetti beneficiari 
  1. Possono essere ammessi ai benefici  di  cui  all'art.  31  della
legge 5 ottobre 1991,  n.  317,  le  cooperative,  i  consorzi  e  le
societa' consortili, anche in forma  cooperativa,  che  abbiano  come
scopi sociali e svolgano le attivita' di cui all'art.  29,  comma  1,
lettere a) e b), della stessa legge. L'attivita' di cui alla  lettera
a), e' necessaria ai fini dell'ammissione ai benefici. Tali  soggetti
devono: 
    a) essere costituiti ai sensi dell'art. 30 della legge n. 317  da
almeno cinquanta piccole imprese industriali, commerciali, di servizi
e da  imprese  artigiane,  anche  a  carattere  intersettoriale,  che
rispondano ai requisiti indicati nel decreto del Ministro del  tesoro
in data 12 ottobre 1993  o  da  imprese  industriali  secondo  quanto
previsto dall'art. 29, comma 2, della legge medesima e  dal  predetto
decreto ministeriale; 
    b)  disporre  di  fondi  di  garanzia  monetari  (fondi   rischi)
specificamente destinati alla  copertura  dei  rischi  connessi  agli
interventi  di  garanzia,  costituiti  da  versamenti  effettuati   a
qualsiasi titolo dalle imprese consorziate, compresi i  ristorni,  di
importo complessivo non inferiore a lire 50 milioni. Tale importo  si
determina sottraendo  dall'ammontare  complessivo  del  fondo  rischi
esistente all'atto della presentazione della domanda l'insieme  degli
eventuali contributi  ad  esso  versati  da  terzi  non  consorziati,
compresi gli enti sostenitori, nonche' la quota parte  delle  perdite
definitive determinata applicando la medesima percentuale  risultante
dal rapporto tra tali versamenti  di  terzi  e  l'intero  valore  del
fondo. Qualora il consorzio o la societa' di cui al comma 1  disponga
di piu' fondi rischi presso una o piu' banche,  essi  si  considerano
unitariamente, con esclusione dei fondi costituiti  per  l'intero  da
contributi di terzi. 
  2. Sono altresi' ammessi, ai sensi dell'art. 33, commi 6 e 7, della
legge n. 317, ai benefici di cui all'art. 31 della stessa legge,  con
i criteri e le modalita' di cui al presente regolamento,  i  consorzi
di garanzia collettiva fidi di secondo grado i quali: 
    a) siano costituiti da almeno  cinque  cooperative  artigiane  di
garanzia collettiva fidi iscritte  alla  separata  sezione  dell'albo
delle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 8
agosto 1985, n. 443, composte  ognuna  da  almeno  cinquanta  imprese
artigiane; 
    b) dispongano di  fondi  di  garanzia  monetari  di  importo  non
inferiore a lire 150 milioni. 
  3. I limiti di capitale investito delle imprese consorziate di  cui
al presente articolo sono  adeguati  per  effetto  dei  provvedimenti
eventualmente emanati ai sensi dell'art. 1, comma 6,  della  legge  5
ottobre 1991, n. 317. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
                  - Per il testo degli articoli 30, 31, 32 e 33 della 
          legge n. 317/1991 si veda in nota all'art. 1. 
                       - Il D.Lgs n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione 
                dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e 
           revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, 
            a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". 
           Si trascrive il testo del relativo art. 3, come sostituito 
          dall'art. 2 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470: 
                "Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo funzioni e 
             responsabilita'). - 1. Gli organi di governo definiscono 
              gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la 
              rispondenza dei risultati della gestione amministrativa 
          alle direttive generali impartite. 
              2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica 
          e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che 
                impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante 
            autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
           umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili 
          della gestione e dei relativi risultati. 
              3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice 
               non siano direttamente o indirettamente espressione di 
              rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al 
            principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da 
          un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita' 
               della dirigenza, nelle universita' e negli istituti di 
                     istruzione universitaria l'incarico di direttore 
               amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa 
           universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra 
                          amministrazione pubblica, previo nulla osta 
          dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo 
                 determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti dei 
           singoli atenei determinano le modalita' per lo svolgimento 
            dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, 
             da attuare anche tra piu' atenei, sulla bese di appositi 
          accordi". 
                    - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 
            (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della 
               Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con 
             decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti 
              nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' 
              sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente 
             conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di 
             competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con 
           decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di 
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti 
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme 
              contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. 
           Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio 
          dei Ministri prima della loro emanazione. 
 
          Note all'art. 1:
             - Si trascrive il testo degli articoli 29, 30, 31, 32  e
          33 della legge n. 317/1991:
             "Art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi). - 1. Ai
          fini  dell'ammissione  ai  benefici  di cui all'art. 31, si
          considerano consorzi e cooperative di  garanzia  collettiva
          fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di
          cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:
               a)  l'attivita'  di prestazione di garanzie collettive
          per favorire la concessione di finanziamenti  da  parte  di
          aziende  e  istituti  di  credito, di societa' di locazione
          finanziaria, di societa' di cessione di crediti di  imprese
          e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
               b)  l'attivita'  di  informazione,  di consulenza e di
          assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il
          migliore  utilizzo  delle  fonti  finanziarie,  nonche'  le
          prestazioni  di servizi per il miglioramento della gestione
          finanziaria delle stesse  imprese.  A  tale  attivita',  in
          quanto  connessa e complementare a quella di prestazione di
          garanzie   collettive,   si   applicano   le   disposizioni
          tributarie specificamente previste per quest'ultima.
             2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'arte  31
          i  consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai
          quali, alla data del 30 giugno  1990,  partecipano  piccole
          imprese  industriali  con  non piu' di trecento dipendenti,
          fermo il limite del capitale investito di cui  all'art.  1,
          in  misura non superiore ad un sesto del numero complessivo
          delle aziende consorziate".
             "Art. 30 (Ammissione alle agevolazioni statali). - 1. Le
          cooperative, i consorzi e le societa' consortili, anche  in
          forma   cooperativa,  che  svolgono  le  attivita'  di  cui
          all'art. 29, sono  ammessi  a  beneficiare  dell'intervento
          dello  Stato  previsto dalle disposizioni del presente capo
          se  costituiti  da   almeno   cinquanta   piccole   imprese
          industriali,   commerciali   e  di  servizi  e  da  imprese
          artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche  a
          carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia
          monetari  (fondi  rischi)  costituiti  da  versamenti delle
          stesse imprese consorziate di importo non inferiore a  lire
          50 milioni".
             "Art.  31  (Modalita'  dell'intervento  statale). - 1. I
          fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, societa'
          consortili o cooperative di cui all'art. 30 possono  essere
          reintegrati  nel  limite massimo pari al 30 per cento delle
          perdite  subite  nel  corso   di   ciascun   esercizio   in
          conseguenza   degli   interventi   di   garanzia,   operati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge, a condizione che questi ultimi siano stati
          assunti per un importo massimo  non  superiore  al  50  per
          cento   del   finanziamento   utilizzato   dalle   imprese.
          L'anzidetto limite massimo di reintegro e'  aumentabile  al
          40  per cento quando la garanzia consortile sia prestata su
          operazioni di finanziamento di durata superiore a  diciotto
          mesi  o  quando  le  cooperative,  i consorzi o le societa'
          consortili   abbiano   competenza   operativa   estesa   al
          territorio   regionale.  Il  medesimo  limite  puo'  essere
          aumentato al 50 per cento per le cooperative, i consorzi  e
          le   societa'  consortili  ubicati  nei  territori  di  cui
          all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e
          nei territori  italiani  colpiti  da  fenomeni  di  declino
          industriale,  individuati  con  decisione della Commissione
          delle Comunita' europee del 2l  marzo  1989  e  interessati
          dalle  azioni  comunitarie  di  sviluppo  di  cui al citato
          regolamento CEE n. 2052/88.
             2. Ciascun consorzio, societa' consortile o  cooperativa
          e' ammesso all'intervento dello Stato fino a un importo non
          superiore   all'ammontare   dei  fondi  rischi  consortili,
          limitatamente alla quota parte costituita dai versamenti  a
          qualsiasi  titolo  effettuati  dalle  imprese consorziate o
          socie.
             3 Nel caso in  cui  le  cooperative,  i  consorzi  e  le
          societa'  consortili  abbiano  beneficiato  dei  contributi
          previsti allo stesso titolo da leggi statali,  regionali  o
          delle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, il limite
          massimo  dell'intervento  di reintegro di cui al comma 1 e'
          determinato  tenendo  conto  anche  dei  contributi  e  dei
          finanziamenti erogati ai sensi delle predette leggi.
             4.  L'intervento dello Stato di cui al presente articolo
          e' effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale  in  cui
          le  cooperative,  i consorzi e le societa' consortili hanno
          provveduto all'adempimento  degli  obblighi  connessi  alla
          garanzia  prestata,  con  riserva  di  eventuale conguaglio
          allorche' le procedure di recupero siano esaurite.
             5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato
          e'  affidata  al  Mediocredito   centrale   nel   caso   di
          finanziamenti  a piccole imprese industriali, commerciali e
          di servizi assistite dalle garanzie collettive e alla Cassa
          per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) per i
          finanziamenti alle imprese artigiane assistite da  analoghe
          garanzie.
             6.  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo e'
          autorizzata la spesa di lire 15 miliardi  per  il  triennio
          1991-1993, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli
          anni 1991, 1992, 1993".
             "Art.  32 (Concessione di contributi). - 1. I contributi
          di cui all'art. 31 sono concessi dal Ministro  del  tesoro,
          che stabilisce, con propri decreti, i limiti e le modalita'
          dell'intervento dello Stato ivi previsto, nonche' i criteri
          di  ammissione dei beneficiari secondo l'ordine cronologico
          delle domande  e  di  ripartizione  delle  risorse  tra  le
          imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi di
          cui al comma 5 del medesimo art. 31.
             2.  Le  regioni  possono,  anche  attraverso le societa'
          finanziarie regionali, erogare contributi al  fondo  rischi
          consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi".
             "Art. 33 (Contributi a fondi interconsortili e programmi
          gestionali).  -  1. I consorzi, le societa' consortili e le
          cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi  di  cui   agli
          articoli 29 e 30, che concorrono alla costituzione di fondi
          interconsortili  di  secondo  grado  a  carattere nazionale
          volti a convalidare la  capacita'  operativa  dei  consorzi
          stessi  attraverso  l'attenuazione  dei  rischi  incontrati
          nell'ambito della propria attivita' istituzionale,  possono
          beneficiare,  a  valere sul fondo di cui all'art. 43, comma
          1, del contributo dello Stato nella misura massima  del  50
          per  cento  delle  quote  apportate  al  fondo  da  ciascun
          consorzio, societa' consortile  o  cooperativa  fino  a  un
          massimo  di  40  milioni  di  lire  annui. Tali limiti sono
          elevati rispettivamente al 70 per cento e a 100 milioni  di
          lire  per  i  consorzi,  societa'  consortili o cooperative
          operanti nei territori di cui all'allegato  al  regolamento
          CEE  n.  2052/88  del  Consiglio,  e nei territori italiani
          colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con
          decisione della Commissione delle Comunita' europee del  21
          marzo  1989  e  interessati  dalle  azioni  comunitarie  di
          sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88.  Tale
          contributo  e'  dedotto  da  quello  concesso  agli  stessi
          consorzi ai sensi dell'art. 31.
             2.   Ai   consorzi,  alle  societa'  consortili  e  alle
          cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi  di  cui   agli
          articoli   29   e  30  possono  essere  accordati  altresi'
          contributi in conto capitale a carico del medesimo fondo di
          cui al comma  1,  per  la  realizzazione  di  programmi  di
          sviluppo  organizzativo e gestionale anche con l'impiego di
          strumenti informatici,  per  la  fornitura  di  servizi  di
          natura finanziaria alle piccole imprese consorziate.
             3.  Il  contributo non puo' superare il 50 per cento del
          costo del progetto fino a un massimo di 100 milioni di lire
          ed  e'  cumulabile  solo  entro  tali  limiti   con   altri
          contributi   in  conto  capitale  concessi  per  lo  stesso
          programma di gestione dallo Stato o da altri enti pubblici.
          Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento  e
          a  200  milioni di lire per i territori di cui all'allegato
          al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio e nei territori
          italiani  colpiti  da  fenomeni  di  declino   industriale,
          individuati con decisione della Commissione delle Comunita'
          europee  del  21  marzo  1989  e  interessati  dalle azioni
          comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n.
          2052/88.
             4.  Con  decreto  del   Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          del tesoro, sono stabilite le modalita' per la  concessione
          e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
             5.  Gli  oneri  derivanti dall'applicazione del presente
          articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, che
          e' a tal fine integrato di lire 900  milioni  per  ciascuno
          degli anni 1991, 1992 e 1993.
             6.  I  consorzi  di  garanzia collettiva fidi di secondo
          grado costituiti da almeno cinque cooperative artigiane  di
          garanzia  collettiva  fidi  iscritte  alla separata sezione
          dell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 6,  primo
          comma,  della  legge  8 agosto 1985, n. 443, sono ammessi a
          beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'art.  31
          della  presente  legge  nei  limiti  dell'autorizzazione di
          spesa prevista dal comma 6 del medesimo art.  31.
             7. Per beneficiare dell'intervento dello  Stato  di  cui
          all'art.  31  e' necessario che ciascuna cooperativa di cui
          al comma 1 del  presente  articolo  sia  costituita  da  un
          numero  minimo  di  cinquanta  imprese  artigiane  e che il
          consorzio di cui al medesimo comma 1 disponga di  fondi  di
          garanzia  monetari  di  importo  non  inferiore  a lire 150
          milioni".
             - Il testo dell'art. 6 della legge  n.  443/1985  e'  il
          seguente:
             "Art.  6  (Consorzi,  societa' consortili e associazioni
          tra  imprese  artigiane).  -  I  consorzi  e  le   societa'
          consortili,  anche  in forma di cooperativa, costituiti tra
          imprese  artigiane  sono  iscritti  in   separata   sezione
          dell'albo di cui al precedente art. 5.
             Ai  consorzi ed alle societa' consortili, anche in forma
          di cooperativa, iscritti nella separata  sezione  dell'albo
          sono   estese  le  agevolazioni  previste  per  le  imprese
          artigiane, purche' le stesse siano esclusivamente riservate
          alla gestione  degli  organismi  sopra  citati  e  purche',
          cumulandosi  eventualmente con analoghi interventi previsti
          da leggi statali  finalizzati  al  sostegno  dell'attivita'
          consortile,  non  si superino globalmente i limiti previsti
          dalle stesse leggi statali.
             In  conformita'  agli  indirizzi  della   programmazione
          regionale,  le  regioni  possono  disporre  agevolazioni in
          favore di consorzi e societa' consortili, anche in forma di
          cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese  artigiane,
          anche  imprese  industriali  di minori dimensioni cosi come
          definite dal CIPI purche' in numero  non  superiore  ad  un
          terzo,  nonche'  enti pubblici ed enti privati di ricerca e
          di assistenza  finanziaria  e  tecnica,  e  sempre  che  le
          imprese  artigiane  detengano  la  maggioranza negli organi
          deliberanti.
             Le  imprese  artigiane,  anche  di  diverso  settore  di
          attivita',   possono   stipulare  contratti  associativi  a
          termine per il compimento in  comune  di  opere  o  per  la
          prestazione  di  servizi,  usufruendo,  limitatamente  allo
          svolgimento di tali attivita', delle agevolazioni  previste
          dalle  leggi  in  vigore.  Alla  stipulazione dei contratti
          associativi  possono  partecipare  imprese  industriali  di
          minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato
          nel terzo comma, del presente articolo.
             Ai   fini   assicurativi   e  previdenziali  i  titolari
          d'impresa artigiana associati nelle forme di cui  ai  commi
          precedenti,  hanno  titolo  all'iscrizione negli elenchi di
          cui  alla  legge  4  luglio  1959,  n.  463,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni".
             -  Il  testo dell'intero art. 1 della legge n. 317/1991,
          cosi' come modificato dall'art. 2, comma  8,  del  D.L.  20
          maggio  1993,  n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 luglio 1993, n. 237, e' il seguente:
            "Art. 1 (Finalita' della legge e definizione  di  piccola
          impresa).  - 1.   La  presente  legge  ha  la  finalita' di
          promuovere lo sviluppo, l'innovazione e  la  competitivita'
          delle    piccole imprese,    costituite    anche  in  forma
          cooperativa,  con particolare riguardo:
               a)  alla  diffusione  e  allo  sviluppo  delle   nuove
          tecnologie;
               b)  allo  sviluppo  e  all'attivita'  di consorzi e di
          societa'  consortili  tra  piccole  imprese   nonche'   dei
          consorzi,  delle societa' consortili e delle cooperative di
          garanzia collettiva fidi,  costituiti  da  piccole  imprese
          industriali, artigiane, commerciali e di servizi;
               c)  alla  diffusione  di  nuove  strutture e strumenti
          finanziari per l'innovazione e lo  sviluppo  delle  piccole
          imprese;
               d)  alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento
          delle piccole imprese localizzate  nelle  aree  colpite  da
          crisi  di  settori  industriali  nell'ambito  di specifiche
          azioni  di  risanamento   e   sviluppo   decise   in   sede
          comunitaria;
               e) agli investimenti delle piccole imprese innovative.
             2. Ai fini della presente legge si considera:
               a)  piccola impresa industriale quella avente non piu'
          di 200  dipendenti  e  20  miliardi  di  lire  di  capitale
          investito,   al   netto  di  ammortamenti  e  rivalutazioni
          monetarie;
               b) piccola impresa commerciale e  piccola  impresa  di
          servizi,  anche  del  terziario avanzato, quella avente non
          piu' di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di  lire  di  capitale
          investito,   al   netto  di  ammortamenti  e  rivalutazioni
          monetarie.
             3. Sono destinatarie  delle  agevolazioni  di  cui  agli
          articoli 6, 7, 8 e 12:
               a)  le  piccole  imprese  industriali  o  di  servizi,
          costituite anche in forma  cooperativa  o  societaria.  Per
          imprese  di  servizi  si  intendono  quelle che operano nei
          settori dei servizi  tecnici  di  studio,  progettazione  e
          coordinamento  di infrastrutture e impianti, dei servizi di
          informatica, di raccolta ed elaborazione dati;
               b) le imprese artigiane  di  produzione  di  cui  alla
          legge 8 agosto 1985, n. 443.
             4.   Sono   destinatarie   delle  agevolazioni  previste
          dall'art. 9 le societa' finanziarie per l'innovazione e  lo
          sviluppo di cui all'art.  2.
             5.  Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di
          cui al comma 2 del presente articolo  e  all'art.  4  della
          legge  8  agosto  1985,  n.  443, si considerano come unica
          impresa quelle che  si  trovino  nelle  condizioni  di  cui
          all'art. 2359 del codice civile.
             6.   Il   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
          dell'artigianato adegua con proprio decreto  i  limiti  del
          capitale  investito  di  cui  al  comma  2,  utilizzando il
          deflattore  degli  investimenti   lordi   riportato   nella
          relazione generale sulla situazione economica del Paese; si
          procede  all'adeguamento  quando la variazione superi il 10
          per  cento  del   valore   del   capitale   precedentemente
          stabilito.
             6-bis.  La  definizione di piccola impresa, l'intensita'
          delle agevolazioni  concedibili  ai  sensi  della  presente
          legge  e  gli  investimenti  oggetto  delle  stesse saranno
          adeguati, a decorrere dal 1 luglio 1993,  con  decreto  del
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          e, per la parte di competenza,  del  Ministro  del  tesoro,
          alla  disciplina  comunitaria  degli aiuti di Stato, tenuto
          conto delle  intese  raggiunte  con  la  Commissione  delle
          Comunita' europee".