IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e, in particolare, le disposizioni del capo V concernenti i consorzi di garanzia collettiva fidi; Visto l'art. 31 della stessa legge n. 317, il quale stabilisce che i fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, societa' consortili o cooperative di cui all'art. 30 possono essere reintegrati entro i limiti fissati al comma 1 dello stesso articolo, a condizione che gli interventi di garanzia siano stati assunti per un importo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese; Visto l'art. 33 della stessa legge, il quale, ai commi 6 e 7, estende i benefici di cui all'art. 31 ai consorzi di garanzia collettiva di secondo grado, costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva, composte ognuna da almeno cinquanta imprese artigiane e aventi un fondo di garanzia monetaria di importo non inferiore a 150 milioni di lire; Visto l'art. 32 della ripetuta legge n. 317, che demanda al Ministro del tesoro la fissazione, con propri decreti, dei limiti e delle modalita' dell'intervento dello Stato a favore delle cooperative, dei consorzi e delle societa' consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'art. 30, nonche' dei criteri di ammissione dei beneficiari e di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 15 aprile 1993 e del 23 dicembre 1993; Viste le comunicazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 1993, e in data 2 febbraio 1994; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. Possono essere ammessi ai benefici di cui all'art. 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, che abbiano come scopi sociali e svolgano le attivita' di cui all'art. 29, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge. L'attivita' di cui alla lettera a), e' necessaria ai fini dell'ammissione ai benefici. Tali soggetti devono: a) essere costituiti ai sensi dell'art. 30 della legge n. 317 da almeno cinquanta piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e da imprese artigiane, anche a carattere intersettoriale, che rispondano ai requisiti indicati nel decreto del Ministro del tesoro in data 12 ottobre 1993 o da imprese industriali secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, della legge medesima e dal predetto decreto ministeriale; b) disporre di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) specificamente destinati alla copertura dei rischi connessi agli interventi di garanzia, costituiti da versamenti effettuati a qualsiasi titolo dalle imprese consorziate, compresi i ristorni, di importo complessivo non inferiore a lire 50 milioni. Tale importo si determina sottraendo dall'ammontare complessivo del fondo rischi esistente all'atto della presentazione della domanda l'insieme degli eventuali contributi ad esso versati da terzi non consorziati, compresi gli enti sostenitori, nonche' la quota parte delle perdite definitive determinata applicando la medesima percentuale risultante dal rapporto tra tali versamenti di terzi e l'intero valore del fondo. Qualora il consorzio o la societa' di cui al comma 1 disponga di piu' fondi rischi presso una o piu' banche, essi si considerano unitariamente, con esclusione dei fondi costituiti per l'intero da contributi di terzi. 2. Sono altresi' ammessi, ai sensi dell'art. 33, commi 6 e 7, della legge n. 317, ai benefici di cui all'art. 31 della stessa legge, con i criteri e le modalita' di cui al presente regolamento, i consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado i quali: a) siano costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, composte ognuna da almeno cinquanta imprese artigiane; b) dispongano di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a lire 150 milioni. 3. I limiti di capitale investito delle imprese consorziate di cui al presente articolo sono adeguati per effetto dei provvedimenti eventualmente emanati ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Per il testo degli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge n. 317/1991 si veda in nota all'art. 1. - Il D.Lgs n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del relativo art. 3, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470: "Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla bese di appositi accordi". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
Note all'art. 1: - Si trascrive il testo degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge n. 317/1991: "Art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi). - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali: a) l'attivita' di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di societa' di locazione finanziaria, di societa' di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate; b) l'attivita' di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attivita', in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima. 2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'arte 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate". "Art. 30 (Ammissione alle agevolazioni statali). - 1. Le cooperative, i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attivita' di cui all'art. 29, sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente capo se costituiti da almeno cinquanta piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni". "Art. 31 (Modalita' dell'intervento statale). - 1. I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, societa' consortili o cooperative di cui all'art. 30 possono essere reintegrati nel limite massimo pari al 30 per cento delle perdite subite nel corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di garanzia, operati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese. L'anzidetto limite massimo di reintegro e' aumentabile al 40 per cento quando la garanzia consortile sia prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi o quando le cooperative, i consorzi o le societa' consortili abbiano competenza operativa estesa al territorio regionale. Il medesimo limite puo' essere aumentato al 50 per cento per le cooperative, i consorzi e le societa' consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 2l marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88. 2. Ciascun consorzio, societa' consortile o cooperativa e' ammesso all'intervento dello Stato fino a un importo non superiore all'ammontare dei fondi rischi consortili, limitatamente alla quota parte costituita dai versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalle imprese consorziate o socie. 3 Nel caso in cui le cooperative, i consorzi e le societa' consortili abbiano beneficiato dei contributi previsti allo stesso titolo da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, il limite massimo dell'intervento di reintegro di cui al comma 1 e' determinato tenendo conto anche dei contributi e dei finanziamenti erogati ai sensi delle predette leggi. 4. L'intervento dello Stato di cui al presente articolo e' effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui le cooperative, i consorzi e le societa' consortili hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorche' le procedure di recupero siano esaurite. 5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato e' affidata al Mediocredito centrale nel caso di finanziamenti a piccole imprese industriali, commerciali e di servizi assistite dalle garanzie collettive e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) per i finanziamenti alle imprese artigiane assistite da analoghe garanzie. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993". "Art. 32 (Concessione di contributi). - 1. I contributi di cui all'art. 31 sono concessi dal Ministro del tesoro, che stabilisce, con propri decreti, i limiti e le modalita' dell'intervento dello Stato ivi previsto, nonche' i criteri di ammissione dei beneficiari secondo l'ordine cronologico delle domande e di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma 5 del medesimo art. 31. 2. Le regioni possono, anche attraverso le societa' finanziarie regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi". "Art. 33 (Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali). - 1. I consorzi, le societa' consortili e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30, che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacita' operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attivita' istituzionale, possono beneficiare, a valere sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, del contributo dello Stato nella misura massima del 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, societa' consortile o cooperativa fino a un massimo di 40 milioni di lire annui. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 100 milioni di lire per i consorzi, societa' consortili o cooperative operanti nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88. Tale contributo e' dedotto da quello concesso agli stessi consorzi ai sensi dell'art. 31. 2. Ai consorzi, alle societa' consortili e alle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono essere accordati altresi' contributi in conto capitale a carico del medesimo fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale anche con l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate. 3. Il contributo non puo' superare il 50 per cento del costo del progetto fino a un massimo di 100 milioni di lire ed e' cumulabile solo entro tali limiti con altri contributi in conto capitale concessi per lo stesso programma di gestione dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 200 milioni di lire per i territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88. 4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo. 5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, che e' a tal fine integrato di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. 6. I consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'art. 31 della presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 del medesimo art. 31. 7. Per beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'art. 31 e' necessario che ciascuna cooperativa di cui al comma 1 del presente articolo sia costituita da un numero minimo di cinquanta imprese artigiane e che il consorzio di cui al medesimo comma 1 disponga di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a lire 150 milioni". - Il testo dell'art. 6 della legge n. 443/1985 e' il seguente: "Art. 6 (Consorzi, societa' consortili e associazioni tra imprese artigiane). - I consorzi e le societa' consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente art. 5. Ai consorzi ed alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purche' le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purche', cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attivita' consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali. In conformita' agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e societa' consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni cosi come definite dal CIPI purche' in numero non superiore ad un terzo, nonche' enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti. Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attivita', possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attivita', delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma, del presente articolo. Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni". - Il testo dell'intero art. 1 della legge n. 317/1991, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1993, n. 237, e' il seguente: "Art. 1 (Finalita' della legge e definizione di piccola impresa). - 1. La presente legge ha la finalita' di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitivita' delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo: a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie; b) allo sviluppo e all'attivita' di consorzi e di societa' consortili tra piccole imprese nonche' dei consorzi, delle societa' consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi; c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria; e) agli investimenti delle piccole imprese innovative. 2. Ai fini della presente legge si considera: a) piccola impresa industriale quella avente non piu' di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie; b) piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non piu' di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie. 3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12: a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati; b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. 4. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'art. 9 le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2. 5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo e all'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito. 6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensita' delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1 luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee".