Agli assessorati all'agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. Alle prefetture Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione italiana agricoltori Al coordinamento delle organizzazioni professionali agricole italiane A tutte le altre organizzazioni professionali agricole Alla Direzione generale della produzione agricola Alla Direzione generale dell'economia montana e foreste All'Associazione nazionale disidratatori foraggi verdi All'Associazione nazionale sfarinatori fieni Il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea con regolamenti n. 231/94 e n. 232/94 del 24 gennaio 1994, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale CE n. L 30 del 3 febbraio 1994 ha adottato, con modificazioni, le proposte della Commissione CE che comportano la revisione, per certi aspetti, del regolamento (CEE) n. 1765/92, relativo al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi. Le innovazioni introdotte rispetto alla preesistente disciplina riguardano le seguenti materie. TITOLO I Stabilizzatore produttivo o altrimenti detto finanziario 1. Si tratta di uno strumento di controllo della produzione che si aggiunge a quello costituito dall'area di base. 2. In buona sostanza, tale meccanismo correttore ha la funzione di scoraggiare la formulazione di piani di regionalizzazione che, agevolando il trasferimento degli investimenti da aree a bassa resa ad altre con rendimenti piu' elevati, si traduca in un surrettizio accrescimento della produzione. 3. Cio' in osservanza del principio di base, secondo il quale la partecipazione al regime di sostegno deve, in ogni caso, assicurare il rispetto della resa media cerealicola dello Stato membro, quale risulta dal dato storico del quinquennio 1986/91 depurato dei valori estremi. 4. In pratica, se la resa media degli ettari dichiarati moltiplicata per la relativa superficie supera la cifra risultante dalla moltiplicazione della resa media storica dello Stato membro (per l'Italia 3,8 tonn/ha) per la superficie di base (5,8 mio/ha di cui 1,2 mio/ha per il mais), gli importi di compensazione sono ridotti della percentuale di superamento. 5. E' da sottolineare, comunque, che l'eventuale riduzione degli importi di compensazione trova applicazione ritardata, nel senso che riguardera' i pagamenti relativi alla campagna successiva a quella nel corso della quale e' stato constatato lo splafonamento. 6. Si coglie l'occasione per precisare che, in base alle nuove disposizioni di cui al precitato regolamento del Consiglio n. 231/94, le superfici ritirate dalla produzione ai sensi dell'art. 2, par. 6, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92, non sono prese in conto ai fini della verifica del superamento o meno dell'area di base predeterminata. Area di base 1. Nel caso di separazione dell'area di base per il mais da quella delle altre colture, e' introdotta la possibilita', qualora la superficie di base granturco non e' raggiunta nel corso di una campagna, di attribuire il saldo di ettari registrato alla superficie di base delle altre colture. 2. Analoga ed inversa operazione e' consentita solo nel caso in cui la resa del granturco risulti pari o inferiore a quella degli altri cereali. 3. Poiche' negli areali italiani la resa per il granturco e', in ogni caso, superiore a quella degli altri cereali, nel nostro Paese non trova applicazione la disposizione di cui al punto 2. TITOLO II Riposo delle terre A) Ritiro dei terreni a carattere volontario. 1. E' data facolta' ai produttori di ritirare dalla produzione, ai sensi dell'art. 1, par. 7 del regolamento (CE) n. 231/94 del 24 gennaio 1994, una quota, ugualmente compensata, che si aggiunge a quella dell'obbligo. 2. Detta facolta' risulta comunque limitata nel senso che il riposo delle terre totale (quota dell'obbligo piu' quota volontaria), non puo' superare il 50 per cento delle superfici che costituiscono oggetto di domanda di compensazione. Tale limite puo' essere superato solo nel caso di superfici obbligatoriamente ritirare dalla produzione, senza compensazione, a titolo di penalita' conseguente al superamento dell'area di base predeterminata. In tal caso, ovviamente, la superficie seminata e per la quale si richiede la compensazione al reddito dovra' essere ridotta per tener conto della quota di terreno ritirata dalla produzione ai sensi della disposizione di cui all'art. 2, par. 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92. 3. L'importo della compensazione spettante ai produttori che operano nell'ambito delle suddette disposizioni e' fissato a 57 ECU/tonn moltiplicato per la resa media unica cerealicola quale risulta nel piano di regionalizzazione. B) Trasposizione nel regime del regolamento (CEE) n. 1765/92 dei ritiri effettuati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2328/91 1. I terreni posti a riposo nell'ambito del regime del ritiro strutturale di cui al regolamento (CEE) n. 2328/91 possono essere utilizzati, per un ulteriore periodo di 60 mesi, per soddisfare gli obblighi derivanti dall'istituto del riposo delle terre correlato agli interventi di mercato. 2. In pratica, i produttori che, ai sensi del sopra citato regolamento (CEE) n. 2328/91, hanno messo a riposo seminativi per una superficie superiore a quella che intendono assoggettare al regime di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92, hanno facolta' di continuare a mantenere a riposo la totalita' di detti terreni per un periodo non superiore a 60 mesi. 3. E' da precisare, a tal riguardo, che l'importo di compensazione fissato per le superfici poste a riposo al di la' della percentuale del riposo totale (50 per cento costituito dalla quota obbligatoria e da quella volontaria ordinaria), e' ridotto a 40 ECU/tonn. 4. Anche in questo contesto, le superfici oggetto della messa a riposo straordinaria di cui all'art. 2, par. 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono considerate come effettivamente investite a "seminativi". C) Riposo delle terre basato sulla "rotazione" e "non rotazione" (ritiro "misto"). 1. Parallelamente agli istituti rispettivamente basati sul principio della "rotazione" e della "non rotazione", il Consiglio ha dettato disposizioni concernenti la possibilita' del riposo delle terre a carattere "misto" e cioe' in parte assicurato secondo il sistema "rotazione" ed in parte attraverso quello "non rotazionale". 2. In tal caso, la percentuale di messa a riposo per la totalita' delle superfici ritirate dalla produzione e' pari alla percentuale di messa a riposo con rotazione maggiorata di 5 punti percentuali. 3. Tenuto conto che attualmente l'obbligo di messa a riposo con rotazione e' del 15 per cento, il produttore che opera nel sistema cosiddetto misto e' obbligato a ritirare dalla produzione una superficie pari al 20 per cento di quelle dichiarate ai fini della compensazione al reddito. 4. L'importo di compensazione spettante al produttore che opera nel predetto regime e' dello stesso importo (57 ECU/tonn) di quello previsto per le altre forme di riposo delle terre con esclusione della fattispecie di cui al punto 3 della lettera B). D) Trasferimento dell'obbligo della messa a riposo 1. L'art. 1, punto 7 del regolamento (CEE) n. 231/94 del Consiglio istituisce la possibilita' del trasferimento dell'obbligo delle terre da un produttore all'altro nell'ambito di uno stesso Stato membro. 2. Tale facolta' puo' essere esercitata qualora la normativa nazionale di tutela dell'ambiente implichi che il coltivatore che mette a riposo parte delle superfici destinate a "seminativi" e' costretto a ridurre la sua produzione animale; tuttavia ciascuno Stato membro puo' disporre che il trasferimento venga effettuato all'interno di una stessa regione. La predetta possibilita' e' ammessa anche nel quadro di un piano presentato dallo Stato membro interessato alla Commissione; tale programma, per essere approvato, deve garantire l'efficacia del re- gime di ritiro dei seminativi. Il trasferimento previsto nel piano suddetto deve essere limitato ad un raggio massimo di 20 km o rimanere circoscritto ad una determinata regione interessata al conseguimento di obiettivi di ordine ambientale. Le seguenti disposizioni si applicano in caso di approvazione del piano di cui trattasi: a) la percentuale di messa a riposo ordinaria (15 per cento) e' aumentata di cinque punti; b) se il trasferimento viene effettuato verso una regione con una resa diversa, la superficie da mettere a riposo deve essere adattata in conseguenza; c) il diritto alla compensazione per il coltivatore che trasferisce il proprio obbligo di messa a riposo e' subordinato al completo adempimento dell'obbligo stesso da parte del coltivatore al quale detto obbligo e' stato trasferito; d) gli obblighi trasferiti sono soggetti alle norme applicabili alle aziende in cui i seminativi vengono effettivamente messi a riposo. Cio' significa che detti obblighi devono essere assolti sulla base del regime prescelto per la propria azienda dal coltivatore cessionario. 3. Gli Stati membri hanno facolta' di non applicare, a proprio insindacabile giudizio, il predetto regime. Le disposizioni relative al riposo delle terre sopra illustrate saranno oggetto di disciplina complementare da parte della Commissione CE con apposito regolamento che e' ancora in fase di esame a livello comunitario. Conseguentemente la materia relativa al riposo delle terre resta disciplinata, in vista del raccolto 1994, dalle disposizioni di cui alla circolare n. D/349 dell'11 marzo 1993, integrata dalla circolare n. D/133 del 27 settembre 1993, fatta eccezione dell'importo unitario di compensazione che passa da 45 ECU/tonn a 57 ECU/tonn. Con successiva circolare che terra' conto dell'intero quadro normativo comunitario, saranno emanate precise disposizioni in materia, anche per quanto riguarda l'eventuale possibile diversificazione delle pratiche agronomiche, a tutela dell'ambiente, da eseguire sulle superfici messe a riposo "rotazionale" e "non rotazionale". TITOLO III Riacquisizione al regime di sostegno dei terreni precedentemente destinati a colture diverse da quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 1765/92 1. E' riaffermato il principio secondo il quale le domande di compensazione e le dichiarazioni di ritiro dalla produzione non possono riguardare terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli. 2. A titolo derogatorio, detti terreni possono essere acquisiti al regime di sostegno di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 qualora, per effetto di provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' o altre forme di intervento pubblico, un agricoltore si trovi nella necessita' di coltivare, per proseguire la propria attivita' agricola normale, terreni precedentemente ricadenti nell'ambito delle colture non considerate dal regime di sostegno piu' sopra richiamato, in sostituzione di quelli oggetto di detto regime. 3. A tal fine, il produttore interessato dovra' allegare alla domanda di compensazione copia autenticata dell'atto pubblico attestante l'avvenuta indisponibilita' di superfici precedentemente coltivate a "seminativi", con l'indicazione delle particelle interessate, nonche' di quelle che vengono utilizzate in sostituzione facendo ricorso alla disposizione di cui all'art. 1, par. 8 del regolamento del Consiglio n. 231/94 del 24 gennaio 1994. 4. Inoltre, gli Stati membri possono, per talune situazioni specifiche, da determinare in sede di adozione del regolamento di applicazione della Commissione, derogare al principio di cui sopra, in particolare per quanto concerne le superfici incluse in un programma di ristrutturazione o le superfici investite a "seminativi" pluriennali che entrano generalmente in rotazione con le colture di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92, avendo cura che l'esercizio di tali facolta' non conduca ad un aumento significativo della superficie agricola totale ammissibile alla compensazione al reddito. 5. E' data, altresi', a ciascuno Stato membro la possibilita', per casi diversi da quelli sopra indicati, di presentare alla Commissione CEE, per l'eventuale approvazione, un piano di riconversione colturale che implichi l'utilizzazione di terre sul principio non ammissibili al regime, a condizione che si offra la prova che il totale delle terre eligibili al pagamento della compensazione resti immutato. 6. Le disposizioni di cui al presente titolo costituiranno oggetto di apposito regolamento di attuazione da parte della Commissione CE. 7. E' fatta salva, comunque, la disposizione di cui ai punti 2 e 3 del presente titolo. TITOLO IV Utilizzo delle superfici messe a riposo per la produzione di materie prime da trasformare in prodotti non destinati ad usi alimentari. 1. Ferme restando le disposizioni contenute nel titolo VIII della circolare n. D/349 dell'11 marzo 1993, si evidenzia qui di seguito la piu' recente normativa adottata dal Consiglio CEE con il gia' citato regolamento n. 231/94. 2. La gamma dei prodotti che possono beneficiare della possibilita' offerta dal regime di causa, viene, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, punto 13, primo trattino del predetto regolamento (CEE) n. 231/94, ampliata anche ad altri prodotti senza diritto ad alcuna compensazione. Sulla base di detta disposizione, la Commissione CEE ha adottato un regolamento che consente di destinare i terreni posti a riposo alla coltivazione della barbabietola da zucchero. Pertanto, la tabella n. 5 di cui all'allegato I della circolare n. D/349 viene sostituita da quella riportata nell'unito modello di domanda (allegato 1). 3. Il precitato progetto di regolamento amplia la gamma dei prodotti trasformati che possono essere ottenuti dalle materie prime ammissibili, introducendo il materiale di imballaggio di cui al codice C.N. ex 190410 e 19059090 a condizione che sia fornita la prova che i prodotti in causa siano stati utilizzati ai fini non alimentari, nonche' tutti i prodotti menzionati nel regolamento n. 1010/86 a condizione che gli stessi non provengano da barbabietole da zucchero coltivate su terreni messi a riposo e che non contengano prodotti ottenuti da barbabietola da zucchero coltivata sui terreni ritirati dalla produzione. 4. I produttori che si avvalgono di tale possibilita' devono provvedere ad indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello Allegato 1, la superficie interessata alla coltivazione di detto prodotto. 5. Le disposizioni concernenti criteri, termini e modalita' di accesso generale alla misura, prevista nel suindicato titolo VIII della predetta circolare n. D/349, devono essere osservate anche in caso di coltivazione di prodotti che come nell'ipotesi della barbabietola non danno luogo a compensazioni. 6. Si ricorda che i prodotti elencati nella tabella 5 dell'allegato I e nell'allegato VI della circolare n. D/349, ai quali sono aggiunti i prodotti trasformati indicati nel precedente punto 3, non possono beneficiare delle misure previste all'art. 1, par. 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio. Allo stesso regime sono sottoposti i prodotti intermedi, i coprodotti e i sottoprodotti ottenuti a partire dalle materie prime coltivate nei terreni ritirati dalla produzione. 7. A parziale modifica di quanto disposto in materia con la piu' volte richiamata circolare n. D/349, si precisa che il pagamento della compensazione spettante al produttore, oltre che condizionata alla consegna della materia prima al trasformatore, e' subordinata: - al deposito presso l'AIMA di una copia del contratto; - al rispetto delle condizioni di cui all'art. 8, par. 2 del regolamento (CEE) n. 334/93; - all'intervenuta comunicazione all'AIMA da parte del primo trasformatore delle informazioni di cui allo stesso art. 8, par. 4, lettera a). 8. Le imprese di trasformazione non sono piu' tenute a tenere una contabilita' giornaliera delle operazioni previste al par. 1, lettera b) dell'art. 11 del citato regolamento (CEE) n. 334/93. Infatti, la nuova disposizione emanata al riguardo stabilisce che la registrazione delle operazioni in questione dovra' essere effettuata secondo una frequenza diversa che sara' determinata dall'AIMA in relazione alle esigenze di regolare e corretto riscontro delle stesse. TITOLO V Semi oleosi 1. Anche per il settore dei semi oleosi si ritiene che, ad integrazione delle disposizioni di cui alle circolari n. D/1663 del 29 ottobre 1992, n. D/349 dell'11 marzo 1993 e n. D/133 del 27 settembre 1993, sia necessario richiamare le piu' recenti disposizioni comunitarie. In particolare quelle previste con il reg. (CEE) n. 232/94 del Consiglio modificativo del reg. (CEE) n. 1765/92, nonche' quelle ema- nate dalla Commissione con i regg. (CEE) n. 819/93, n. 2776/93, n. 3405/93, n. 227/94 e n. 243/94 recanti nuove modalita' applicative del regime di sostegno a favore dei produttori di semi oleosi. 2. Con il predetto reg. (CEE) n. 232/94 del Consiglio, sono stati apportati alcuni emendamenti al reg. (CEE) n. 1765/92, conseguenti all'intesa sui semi oleosi intervenuta tra gli Stati Uniti e la Unione Europea nell'ambito del Gatt ed adottata con decisione n. 93/355/CE del Consiglio dell'8 giugno 1993. A partire dalla campagna di commercializzazione 1994/95 e' istituita una Superficie Massima Garantita (S.M.G.) per i semi oleosi, ammissibile alla compensazione specifica nell'ambito del re- gime generale. Tale superficie massima garantita e', per la campagna 1994/95, pari a: - per la CEE 12 (semi oleosi, esclusi i semi di girasole per la Spagna e Portogallo ..............3.966.000 ha - Spagna (semi di girasole) ..............1.411.000 - Portogallo (semi di girasole) ................122.000 A partire dalla campagna 1995/96, la S.M.G. sara' pari a 5.128.000 ha per tutta l'Unione Europea e per l'intero settore dei semi oleosi. Dette superfici massime garantite saranno ridotte delle superfici relative all'obbligo di messa a riposo rotazionale non inferiore al 10 per cento (15 per cento per la campagna 1994/95). Per ogni punto percentuale di supero della superficie massima garantita, la Commissione CEE provvedera' a ridurre dell'1 percento gli importi di riferimento regionali definitivi, solo nei Paesi che abbiano superato la propria quota di superficie nazionale di riferimento fissata dal Consiglio e ridotta dell'obbligo di messa a riposo (per l'Italia 460.700 ha nella campagna 1994/95. Pertanto, in Italia, i produttori di semi oleosi saranno penalizzati solo nel caso in cui sia stata superata la superficie massima garantita comunitaria e quella nazionale sopra definita, al netto dell'eventuale riduzione derivante dal superamento della superficie di base (art. 2, par. 6., primo trattino del reg. (CEE) n. 1765/92). L'entita' e la ripartizione delle riduzioni sono stabilite dalla Commissione, secondo la procedura del Comitato di gestione, assicurando che la riduzione media ponderata per la Comunita' nel suo complesso sia pari alla percentuale di supero della superficie massima garantita. L'eventuale riduzione degli importi della compensazione operata in una determinata campagna viene applicata anche alla campagna successiva, fatto salvo il caso in cui nel corso di quest'ultima campagna non si sia registrato alcun superamento della S.M.G. e che la Commissione decida di non applicare alcuna riduzione. 3. Infine, si evidenzia che, con il reg. (CEE) n. 243/94 della Commissione, vengono escluse dall'ammissibilita' al pagamento compensativo specifico le varieta' di girasole da tavola di cui all'allegato 2 della presente circolare. 4. Con il reg. (CEE) n. 3408/93 del 13 dicembre 1993 la Commissione ha adottato nuove misure transitorie relative alle modalita' di applicazione del regime di sostegno in questione. In particolare viene disciplinata la possibilita' per i produttori di colza invernale di ottenere la corresponsione anticipata dell'acconto della compensazione a condizione che: - contestualmente alla domanda di compensazione, sia resa apposita dichiarazione (compilando la casella c9) della sezione III del quadro C e barrando l'apposita casella sulla busta) dalla quale risulti la superficie investita a colza a semina autunnale, nonche' l'impegno di: - adempiere all'obbligo di messa a riposo, rinunciando al regime semplificato; - non riseminare le stesse superfici, nel corso della medesima compagna, con altre colture principali, se non per cause di forza maggiore previste al titolo XI della circolare n. D/349 dell'11/3/1993, in virtu' delle quali e' ammessa la risemina di una coltura di semi oleosi. 5. Con il reg. (CEE) n. 819/93, che ha modificato il reg. (CEE) n. 2294/92, viene previsto l'obbligo di mantenere le colture in questione in campo fino all'inizio della fioritura in condizioni normali di crescita per il luogo di coltivazione e, comunque almeno fino al 30 giugno di ogni anno, a meno che la raccolta non sia giustificata dal raggiungimento della piena maturazione dei semi. A tale riguardo si ritiene utile altresi' informare che, a seguito di uno specifico quesito posto dalla scrivente Amministrazione, la Commissione CE ha espresso l'avviso che la istituzione della tabella recante il quantitativo minimo di seme da utilizzare ad ettaro, a seguito della abrogazione del reg. (CEE) n. 615/92 allegato II, secondo paragrafo, non riveste carattere obbligatorio, anche per effetto della sopravvenuta istituzione di un efficiente sistema di controllo fisico ed amministrativo, in grado di evidenziare eventuali coltivazioni speculative di semi oleosi. Pertanto l'allegato D della circolare ministeriale n. D/1663 del 29 ottobre 1992 (tabella indicativa sull'utilizzo delle sementi) e' soppresso, unitamente al conseguente sistema di controllo amministrativo e/o fisico di cui alla circolare ministeriale n. D/349 dell'11 marzo 1993. 6. In forza dei regg. (CEE) n. 819/93 e n. 2766/93 della Commissione e di un successivo regolamento in corso di pubblicazione, l'elenco delle varieta' di colza, di cui all'allegato E della circolare D/1663 del 29 ottobre 1992, e' integrato dalle seguenti varieta': Aladin - Alaska - Almea - Amazon - Apex - Aries - Celt - Chang - Commanche - Desiree - Ester - Express - Fidelio - Gazelle - Gypse - Goeland - Impala - Lambada - Leadol - Liberty - Licargo - Logo - Maja - Mandarin - Marinka - Mars - Mensa - Miro - Navajo - Prestol - Prospa - Ole - Orion - Polo - Rosette - Saxon - Sponsor - Sprinter - Symbol e Synergy. L'elenco aggiornato delle varieta' ammissibili viene ripreso peraltro, nella tabella 4 del modello di domanda allegato alla presente circolare. 7. Con il reg. (CEE) n. 819/93 viene confermato che l'anticipo della compensazione per i semi oleosi deve essere corrisposto "prima possibile e comunque non oltre il 30 settembre di ogni campagna", mentre la corresponsione del saldo deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione degli importi di riferimento regionali definitivi nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' che, com'e' noto, devono essere determinati entro il 31 gennaio di ciascuna campagna. Inoltre, si ritiene utile ribadire che il diritto all'anticipo e' subordinato all'esito del controllo amministrativo previsto dall'art. 8 par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio ai fini della verifica del rispetto, da parte del produttore, delle condizioni di cui al titolo II del Reg. (CEE) n. 2294/92. In caso di dubbio in ordine alla validita' o esattezza di una domanda, il pagamento anticipato resta sospeso fino a che tali dubbi non siano risolti. 8. Si ritiene utile, inoltre, precisare che per le colture della soia, del mais e del sorgo questa Amministrazione ha gia' provveduto a richiedere ai competenti Servizi della Commissione CE una proroga della data limite di semina, analoga a quella accordata per la campagna di commercializzazione 1993/94, che, per quanto concerne la soia, riguarda anche l'estensione della misura alle province di Gorizia e Trieste. Si fa riserva, pertanto, di eventuali ulteriori comunicazioni in proposito. 9. Per quanto attiene ai semi di lino, ferme restando le disposizioni di carattere generale di cui alla circolare n. D/133 del 27 settembre 1993 ed in attesa della decisione del Consiglio relativa all'importo della compensazione, nonche' della emanazione delle eventuali disposizioni applicative per la campagna 1994/95, i produttori di lino non tessile che, ai termini degli artt. 6 bis e 17 bis del reg. (CEE) n. 1765/92, hanno diritto alla compensazione nell'ambito del regime generale o semplificato, devono a tale scopo compilare e far pervenire all'A.I.M.A., entro i termini di cui al successivo titolo VI, il modello di domanda allegato 1. TITOLO VI Termine e modalita' di presentazione delle domande di compensazione e del relativo importo per il raccolto del 1994 1. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3508/92, l'Amministrazione ha richiesto ed ottenuto, per esigenze connesse alla migliore organizzazione del servizio di controllo, la proroga del termine di presentazione delle domande di compensazione normalmente previsto al 31 marzo di ogni anno. 2. Tale proroga ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1994/95, il termine di scadenza al 30 aprile 1994. 3. Si richiamano, a tal riguardo, salvo naturalmente gli adeguamenti contenuti nel presente titolo, tutte le disposizioni con- template al titolo I della circolare n. D/349 dell'11 marzo 1993 concernente l'argomento di cui trattasi. 4. Le domande, depositate presso l'AIMA entro la data di cui sopra, concernenti le superfici sulle quali e' gia' intervenuta la semina, hanno carattere definitivo e, conseguentemente, non possono essere modificate se non per documentare cause di forza maggiore di cui al titolo XI della circolare n. D/349, del 11 marzo 1993. 5. Per quanto riguarda, invece, le semine che agronomicamente intervengono successivamente alla data di deposito della domanda di compensazione, e comunque non oltre il 15 maggio, i produttori interessati devono, oltreche' depositare la domanda in parola secondo le modalita' ed i termini sopra descritti, barrare l'apposita casella, concernente l'intenzione di semina. 6. Qualora l'intenzione di semina contenuta nella domanda di compensazione trovi pratica conferma, il produttore interessato non e' tenuto ad alcun ulteriore adempimento, mentre, nel caso inverso, lo stesso produttore e' tenuto a depositare, non oltre il 15 maggio 1994, una nuova domanda di compensazione contenente le variazioni intervenute. 7. E' appena il caso di rilevare che la suddetta variazione non puo' riguardare un numero di ettari superiore a quello dichiarato nella domanda iniziale. 8. Si ravvisa la necessita' di ribadire che, fra le condizioni di ammissibilita' al diritto alla compensazione, la specifica normativa comunitaria prevede l'obbligo da parte del produttore di effettuare la semina secondo criteri localmente riconosciuti che assicurino il normale investimento colturale. Il rispetto di detto requisito e' verificato dall'AIMA sottoponendo le fattispecie dubbie alla procedura di controllo in modo da evidenziare eventuali coltivazioni effettuate solo in funzione della percezione della compensazione. 9. A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. D/133 del 27 settembre 1993, e' stato predisposto l'unico schema di domanda che, rispetto a quello utilizzato nella prima fase dell'applicazione della riforma, tiene conto delle innovazioni normative intervenute e poste in atto. 10. E' da sottolineare, a tal riguardo, la richiesta formulata dal competente servizio della Commissione CEE, intesa a porre in atto im- mediate iniziative per consentire l'agevole identificazione degli appezzamenti dei terreni ritirati dalla produzione ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92. 11. Per soddisfare tale richiesta, i produttori che operano nell'ambito del regime generale, sono pertanto, tenuti ad allegare alla domanda di compensazione copia della porzione di mappa, con l'indicazione degli estremi catastali, relativa agli appezzamenti interessati al ritiro dalla produzione, evidenziandoli con specifico richiamo grafico. 12. Su tale documento vanno delimitati, in modo distinto, le superfici messe a riposo sia nella campagna in corso, raccolto 1994, che nella campagna precedente, raccolto 1993. 13. Per poter distinguere le superfici messe a riposo in un anno e nell'altro, va indicata, all'interno dell'appezzamento delimitato, l'anno di riferimento (1993 e/o 1994). 14. Nel documento sopra richiamato, le superfici messe a riposo per la campagna in corso vanno indicate con la dicitura "R" se trattasi di messa a riposo "rotazionale" e/o con la dicitura "NR" se trattasi di messa a riposo "non rotazionale". 15. La mancata presentazione di detto documento da parte dei produttori che operano nel regime del riposo delle terre basato sulla "rotazione", sottopone automaticamente, in sede di verifica amministrativa e/o di controllo in loco, gli stessi al regime del ritiro delle terre basato sulla "non rotazione" e all'obbligo di una piu' elevata percentuale di ritiro della superficie aziendale dalla coltura, fissata, com'e' noto, al 20 per cento e quindi all'applicazione, in caso di inosservanza, delle penalita' contem- plate dall'art. 1, punto 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1379/93. 16. Nel caso del produttore che opera nell'ambito del regime basato sulla "non rotazione", la mancata presentazione di detta documentazione comporta la non ammissibilita' per l'anno successivo al regime sopra richiamato. TITOLO VII A) Aiuto supplementare al grano duro. 1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del regolamento n. 2780/92 e delle relative disposizioni applicative contenute nella citata circolare n. D/349, l'AIMA deve provvedere ad istituire uno schedario nel quale siano registrati gli aventi diritto all'aiuto sulla base della pregressa partecipazione al precedente regime di incentivazione della coltura. 2. Pertanto, i produttori interessati sono tenuti ad effettuare in forma definitiva la scelta dell'annata di riferimento in occasione della presentazione della prossima domanda di compensazione, barrando l'apposita casella in essa prevista. 3. I produttori che non intendono partecipare per il prossimo anno al regime di sostegno, ma che sono titolari del diritto all'aiuto supplementare per effetto della disposizione di cui all'art. 4, par. 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, o che hanno impiegato le superfici della propria azienda nel programma del riposo delle terre di natura strutturale di cui al regolamento n. 2328/91, sono tenuti ugualmente a presentare la predetta domanda, limitandosi ovviamente ad effettuare la scelta di cui trattasi. 4. Come gia' precisato con la circolare n. D/349 dell'11 marzo 1993, titolo XIV, A1, III capoverso, hanno titolo all'aiuto supplementare anche i produttori che sono stati esclusi dallo specifico incentivo a causa della penalizzazione applicata in relazione al superamento dei limiti di tolleranza; cio', ovviamente, per la sola superficie che, in sede di controllo, e' risultata effettivamente seminata. 5. Si richiama la particolare attenzione degli interessati su tale specifico adempimento che deve essere obbligatoriamente osservato depositando, entro il termine e secondo le modalita' indicati al precedente titolo VI, pena la decadenza al ritiro all'aiuto per gli anni a venire, apposita dichiarazione, utilizzando il modulo di domanda di compensazione di cui all'allegato 1 della presente circolare. 6. Nei casi di cui al precedente punto 3, il produttore deve limitarsi a compilare unicamente il quadro A - sez. I ed il quadro C - sez. II del sopra citato modulo (allegato 1), sottoscrivendo e datando, ovviamente, il modulo in questione. 7. Restano applicabili tutte le disposizioni impartite al riguardo con le circolari n. D/1663 del 29 ottobre 1992 e n. D/349 dell'11 marzo 1993 n. D/288 del 29 ottobre 1993. 8. Si precisa che alla lista delle varieta' di grano duro, di cui alla tabella n. 3 dell'allegato 1 della presente circolare, che riproduce l'elenco delle varieta' di grano duro ammissibili all'aiuto di cui alla circolare n. D/1011 del 3 agosto 1993, sono aggiunte quelle di nuova iscrizione di cui al Decreto Ministeriale del 1 dicembre 1993, di cui e' riportato un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 23 dicembre 1993. B) Costituzione dello schedario degli aventi diritto e trasferimento delle quote di pertinenza 1. Il regolamento (CEE) n. 2780/92 del 24 settembre 1992 prevede la possibilita' di superare la superficie individuale di pertinenza prescelta aggiungendovi quella appartenente ad altri produttori che, congiuntamente al diritto di coltivazione del terreno ammissibile, cedono il diritto al supplemento per il frumento duro per, al massimo, lo stesso numero di ettari. 2. Il controllo di dette operazioni e' assicurato dall'istituzione dell'apposito registro in cui l'AIMA provvede ad annotare le cessioni/acquisizioni, a qualsiasi titolo intervenute, delle superfici e del relativo diritto all'aiuto. 3. Le cessioni/acquisizioni devono essere comunicate all'AIMA utilizzando l'apposito modello, di cui all'allegato 3 della presente circolare, per i trasferimenti del diritto, stampati e distribuiti dall'AIMA stessa, da trasmettere contestualmente alla domanda di compensazione al reddito. 4. Il modello di trasferimento, allegato 3 della presente circolare, deve essere compilato in ogni sua parte e contenere la firma del produttore cedente e del produttore acquirente, debitamente autenticate secondo le modalita' di cui alla legge n. 15/68. 5. In deroga a quanto suindicato, la firma del produttore cedente puo' essere omessa, nel caso di trasferimento per successione; in questo caso, al modello dei trasferimenti, va allegata copia dell'atto di successione, o documento equivalente. 6. Puo' essere, altresi', omessa la firma nel caso in cui esista un atto notarile, sottoscritto dalle parti, che regola esplicitamente la cessione del diritto all'aiuto supplementare; in questo caso, va allegata, al modello di trasferimento, copia di tale atto notarile. 6 bis. Disposizioni potranno essere adottate, per la soluzione delle eventuali controversie in ordine alla individuazione della titolarita' del diritto all'aiuto supplementare, anche con la collaborazione delle Organizzazioni professionali agricole. 7. Il modello di trasferimento, redatto in triplice copia, va allegato, in originale, alla domanda di compensazione al reddito del produttore acquirente, eventualmente accompagnato dai documenti suindicati, mentre le rimanenti due copie devono essere conservate rispettivamente dal produttore acquirente e dal produttore cedente. 8. Il trasferimento del diritto all'aiuto supplementare puo' essere sia definitivo che temporaneo. In quest'ultimo caso, deve essere indicato il termine di scadenza della cessione temporanea del diritto che viene evidenziato nel registro adottato dall'AIMA in merito all'aiuto supplementare e, di conseguenza, alla scadenza di tale periodo, verra' automaticamente ritrasferito al produttore originario. 9. Le cessioni/acquisizioni del diritto all'aiuto supplementare devono essere notificate all'AIMA, utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato 3 della presente circolare, entro il termine annualmente stabilito per la presentazione della domanda di compensazione che, salvo casi eccezionali, come quello previsto per la campagna 1994/95, e' fissato al 31 marzo. 10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si richiamano le disposizioni a tal riguardo gia' emanate con le circolari nn. D/1663/92, D/349/93 e D/113/93. 11. Disposizioni particolari potranno essere adottate dall'AIMA per facilitare, con la collaborazione degli Organi regionali e delle Organizzazioni professionali agricole, l'acquisizione delle necessarie informazioni in proposito. TITOLO VIII Importo della compensazione 1. Si ricorda che per la campagna di commercializzazione 1994/95, l'importo di base della compensazione al reddito e' fissato per il settore dei cereali a 35 ECU/tonn applicando il criterio di calcolo illustrato al titolo V della circolare ministeriale del 29 ottobre 1992, n. D/1663, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 204 dell'11 novembre 1992. 2. Per quanto concerne le piante proteiche, detto importo di base e' ugualmente pari a 35 ECU/tonn nel caso di produttore che opera nell'ambito del regime semplificato, mentre per i produttori che operano nel contesto del regime generale, lo stesso importo e' pari a 65 ECU/tonn moltiplicato per la resa cerealicola "regionale" stabilita escludendo quella per il mais qualora per la regione in questione si applichi una resa distinta per quest'ultimo cereale. 3. Per quanto attiene la compensazione per i semi oleosi, l'importo per i produttori che operano nel contesto del regime semplificato e' pari a 35 ECU/tonn per la resa media dei cereali, mentre nell'ambito del regime generale, si rinvia agli importi "regionali" previsionali indicati nell'allegato II della circolare n. D/349 dell'11 marzo 1993. Per quanto riguarda gli importi regionali finali per la campagna 1993/94, la Commissione CEE ha fissato con il regolamento (CEE) n. 227/94 un prezzo osservato per i semi oleosi pari a ECU 193,1 ed un conseguente livello della compensazione definitiva pari al 90 per cento degli importi di riferimento regionali previsionali, cosi' come risulta nell'allegato 4 della presente circolare. 4. Infine, per il lino non tessile, che rientra a pieno titolo nella riforma della Politica Agricola Comune, l'importo della compensazione nell'ambito del regime semplificato e' pari al tasso applicabile ai cereali, mentre nel contesto del regime generale il Consiglio, in occasione della prossima determinazione dei prezzi e delle misure connesse applicabili per la campagna di commercializzazione 1994/95, dovra' stabilire l'importo unitario (ECU/tonn) della compensazione. Si fa, pertanto, riserva di ulteriori precisazioni al riguardo. TITOLO IX Aiuti ai foraggi essiccati 1. Fermo restando tutte le altre disposizioni di cui al punto 6 della circolare n. D/133 del 27 settembre 1993, si rileva che, al fine di migliorare l'efficacia del servizio di controllo, il trasformatore di foraggi, sia esso impresa agricola e/o di trasformazione, deve trasmettere il piano di utilizzo delle superfici foraggere per la trasformazione redatto sulla base del modello F allegato alla surrichiamata circolare n. D/133/93: - all'AIMA, Via Palestro, 81, e al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Tutela Economica dei Prodotti Agricoli - Ufficio Cereali - Via XX Settembre, 20 - 00187 - ROMA, entro il 30 settembre di ogni anno; - all'Organo regionale di controllo competente per territorio, di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale del 22 giugno 1982, entro il 31 ottobre di ogni anno. TITOLO X Piante proteiche Ai sensi di quanto disposto dal regolamento CEE n. 3347/93 della Commissione del 6 dicembre 1993, che ha modificato il regolamento CEE n. 2295/92, recante modalita' di applicazione del regime di sostegno per i produttori di piante proteiche di cui all'art. 6 del regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio, la corresponsione della compensazione al reddito e' subordinata, oltre che alle condizioni di carattere generale previste per le altre colture oggetto della riforma della politica agricola comune, ai seguenti ulteriori presupposti: - la coltura deve essere mantenuta almeno fino all'inizio della fioritura in condizione normale di crescita e, comunque, fino al 30 giugno precedente la campagna di commercializzazione in causa. Tale termine puo' non essere rispettato qualora il raccolto sia stato effettuato prima di tale data dopo il raggiungimento della piena maturita' agronomica dei prodotti in causa. - il raccolto non deve essere effettuato nella fase di maturazione lattea; - la domanda di compensazione al reddito deve riguardare, ai fini dell'ammissibilita', una superficie investita di almeno 0,3 ettari. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alla normativa comunitaria vigente, nonche' alle disposizioni nazionali di applicazione, emanate in materia con le pregresse circolari ministeriali nei limiti in cui, ovviamente, le stesse non risultino modificate e/o integrate dalla presente circolare. Si pregano gli Assessorati, gli Uffici e le Organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alla presente circolare. Il Ministro: DIANA