Agli  assessorati   all'agricoltura
                                  delle regioni a statuto ordinario e
                                  speciale  e  alle province autonome
                                  di Trento e Bolzano
 
                                  All'Azienda  di   Stato   per   gli
                                  interventi  nel  mercato agricolo -
                                  A.I.M.A.
                                  Alle prefetture
                                  Alla Confederazione  nazionale  dei
                                  coltivatori diretti
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  agricoltori
                                  Al        coordinamento       delle
                                  organizzazioni        professionali
                                  agricole italiane
                                  A  tutte  le  altre  organizzazioni
                                  professionali agricole
                                  Alla   Direzione   generale   della
                                  produzione agricola
                                  Alla       Direzione       generale
                                  dell'economia montana e foreste
                                  All'Associazione          nazionale
                                  disidratatori foraggi verdi
                                  All'Associazione          nazionale
                                  sfarinatori fieni
 
   Il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea con
regolamenti n. 231/94 e n. 232/94 del  24  gennaio  1994,  pubblicati
nella  Gazzetta Ufficiale CE n. L 30 del 3 febbraio 1994 ha adottato,
con modificazioni, le proposte della Commissione CE che comportano la
revisione, per certi  aspetti,  del  regolamento  (CEE)  n.  1765/92,
relativo  al  regime  di  sostegno a favore dei coltivatori di taluni
seminativi.
   Le innovazioni introdotte rispetto  alla  preesistente  disciplina
riguardano le seguenti materie.
 
                              TITOLO I
 
      Stabilizzatore produttivo o altrimenti detto finanziario
 
   1. Si tratta di uno strumento di controllo della produzione che si
aggiunge a quello costituito dall'area di base.
   2. In buona sostanza, tale meccanismo correttore ha la funzione di
scoraggiare  la  formulazione  di  piani  di  regionalizzazione  che,
agevolando il trasferimento degli investimenti da aree a  bassa  resa
ad  altre  con  rendimenti piu' elevati, si traduca in un surrettizio
accrescimento della produzione.
   3.  Cio'  in osservanza del principio di base, secondo il quale la
partecipazione al regime di sostegno deve, in ogni  caso,  assicurare
il  rispetto  della  resa media cerealicola dello Stato membro, quale
risulta dal dato storico del quinquennio 1986/91 depurato dei  valori
estremi.
   4.   In   pratica,  se  la  resa  media  degli  ettari  dichiarati
moltiplicata per la relativa superficie supera  la  cifra  risultante
dalla  moltiplicazione  della  resa  media storica dello Stato membro
(per l'Italia 3,8 tonn/ha) per la superficie di base (5,8  mio/ha  di
cui  1,2  mio/ha  per  il  mais),  gli  importi di compensazione sono
ridotti della percentuale di superamento.
   5. E' da sottolineare, comunque, che l'eventuale  riduzione  degli
importi  di compensazione trova applicazione ritardata, nel senso che
riguardera' i pagamenti relativi alla campagna  successiva  a  quella
nel corso della quale e' stato constatato lo splafonamento.
   6.  Si  coglie  l'occasione  per precisare che, in base alle nuove
disposizioni di cui al precitato regolamento del Consiglio n. 231/94,
le superfici ritirate dalla produzione ai sensi dell'art. 2, par.  6,
secondo  trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92, non sono prese in
conto ai fini della verifica del superamento o meno dell'area di base
predeterminata.
                            Area di base
   1. Nel caso di separazione dell'area di base per il mais da quella
delle altre  colture,  e'  introdotta  la  possibilita',  qualora  la
superficie  di  base  granturco  non  e'  raggiunta  nel corso di una
campagna, di attribuire il saldo di ettari registrato alla superficie
di base delle altre colture.
   2. Analoga ed inversa operazione e' consentita solo  nel  caso  in
cui  la  resa  del  granturco risulti pari o inferiore a quella degli
altri cereali.
   3. Poiche' negli areali italiani la resa per il granturco  e',  in
ogni  caso,  superiore a quella degli altri cereali, nel nostro Paese
non trova applicazione la disposizione di cui al punto 2.
 
                              TITOLO II
                         Riposo delle terre
 
A) Ritiro dei terreni a carattere volontario.
   1. E' data facolta' ai produttori di ritirare dalla produzione, ai
sensi dell'art. 1, par. 7 del  regolamento  (CE)  n.  231/94  del  24
gennaio  1994,  una  quota,  ugualmente compensata, che si aggiunge a
quella dell'obbligo.
   2. Detta facolta' risulta  comunque  limitata  nel  senso  che  il
riposo delle terre totale (quota dell'obbligo piu' quota volontaria),
non  puo'  superare il 50 per cento delle superfici che costituiscono
oggetto di domanda di compensazione.
   Tale limite puo'  essere  superato  solo  nel  caso  di  superfici
obbligatoriamente  ritirare  dalla produzione, senza compensazione, a
titolo di penalita' conseguente  al  superamento  dell'area  di  base
predeterminata.
   In  tal caso, ovviamente, la superficie seminata e per la quale si
richiede la compensazione al reddito dovra' essere ridotta per  tener
conto della quota di terreno ritirata dalla produzione ai sensi della
disposizione  di  cui  all'art.  2,  par.  6 del regolamento (CEE) n.
1765/92.
   3.  L'importo  della  compensazione  spettante  ai  produttori che
operano nell'ambito delle  suddette  disposizioni  e'  fissato  a  57
ECU/tonn  moltiplicato  per  la  resa  media  unica cerealicola quale
risulta nel piano di regionalizzazione.
B) Trasposizione nel regime del regolamento (CEE) n. 1765/92 dei
   ritiri effettuati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2328/91
   1. I terreni posti a riposo  nell'ambito  del  regime  del  ritiro
strutturale  di  cui  al  regolamento (CEE) n. 2328/91 possono essere
utilizzati, per un ulteriore periodo di 60 mesi, per  soddisfare  gli
obblighi  derivanti  dall'istituto  del  riposo delle terre correlato
agli interventi di mercato.
   2. In pratica,  i  produttori  che,  ai  sensi  del  sopra  citato
regolamento (CEE) n. 2328/91, hanno messo a riposo seminativi per una
superficie superiore a quella che intendono assoggettare al regime di
cui  al  regolamento (CEE) n. 1765/92, hanno facolta' di continuare a
mantenere a riposo la totalita' di detti terreni per un  periodo  non
superiore a 60 mesi.
   3. E' da precisare, a tal riguardo, che l'importo di compensazione
fissato  per  le superfici poste a riposo al di la' della percentuale
del riposo totale (50 per cento costituito dalla quota obbligatoria e
da quella volontaria ordinaria), e' ridotto a 40 ECU/tonn.
   4. Anche in questo contesto, le superfici oggetto  della  messa  a
riposo  straordinaria di cui all'art. 2, par. 6 del regolamento (CEE)
n.  1765/92  sono  considerate  come   effettivamente   investite   a
"seminativi".
C) Riposo delle terre basato sulla "rotazione" e "non rotazione"
   (ritiro "misto").
   1.   Parallelamente   agli  istituti  rispettivamente  basati  sul
principio della "rotazione" e della "non rotazione", il Consiglio  ha
dettato  disposizioni  concernenti  la  possibilita' del riposo delle
terre a carattere "misto" e cioe'  in  parte  assicurato  secondo  il
sistema "rotazione" ed in parte attraverso quello "non rotazionale".
   2.  In tal caso, la percentuale di messa a riposo per la totalita'
delle superfici ritirate dalla produzione e' pari alla percentuale di
messa a riposo con rotazione maggiorata di 5 punti percentuali.
   3. Tenuto conto che attualmente l'obbligo di messa  a  riposo  con
rotazione  e'  del  15 per cento, il produttore che opera nel sistema
cosiddetto  misto  e'  obbligato  a  ritirare  dalla  produzione  una
superficie  pari  al  20 per cento di quelle dichiarate ai fini della
compensazione al reddito.
   4. L'importo di compensazione spettante al  produttore  che  opera
nel  predetto  regime e' dello stesso importo (57 ECU/tonn) di quello
previsto per le altre forme di  riposo  delle  terre  con  esclusione
della fattispecie di cui al punto 3 della lettera B).
D) Trasferimento dell'obbligo della messa a riposo
   1. L'art. 1, punto 7 del regolamento (CEE) n. 231/94 del Consiglio
istituisce la possibilita' del trasferimento dell'obbligo delle terre
da un produttore all'altro nell'ambito di uno stesso Stato membro.
   2.  Tale  facolta'  puo'  essere  esercitata  qualora la normativa
nazionale di tutela dell'ambiente implichi  che  il  coltivatore  che
mette  a  riposo  parte  delle  superfici destinate a "seminativi" e'
costretto a ridurre la  sua  produzione  animale;  tuttavia  ciascuno
Stato  membro  puo'  disporre  che  il trasferimento venga effettuato
all'interno di una stessa regione.
   La  predetta  possibilita' e' ammessa anche nel quadro di un piano
presentato dallo Stato  membro  interessato  alla  Commissione;  tale
programma,  per  essere approvato, deve garantire l'efficacia del re-
gime di ritiro dei seminativi.
   Il trasferimento previsto nel piano suddetto deve essere  limitato
ad  un  raggio  massimo  di  20  km  o  rimanere  circoscritto ad una
determinata regione interessata  al  conseguimento  di  obiettivi  di
ordine ambientale.
   Le  seguenti disposizioni si applicano in caso di approvazione del
piano di cui trattasi:
   a) la percentuale di messa a riposo ordinaria (15  per  cento)  e'
aumentata di cinque punti;
   b)  se il trasferimento viene effettuato verso una regione con una
resa diversa, la superficie da mettere a riposo deve essere  adattata
in conseguenza;
   c)   il   diritto   alla  compensazione  per  il  coltivatore  che
trasferisce il proprio obbligo di messa a riposo  e'  subordinato  al
completo  adempimento dell'obbligo stesso da parte del coltivatore al
quale detto obbligo e' stato trasferito;
   d) gli obblighi trasferiti sono soggetti  alle  norme  applicabili
alle  aziende  in  cui  i  seminativi  vengono effettivamente messi a
riposo.
   Cio' significa che detti obblighi devono essere assolti sulla base
del  regime  prescelto  per  la  propria  azienda   dal   coltivatore
cessionario.
   3.  Gli  Stati  membri  hanno facolta' di non applicare, a proprio
insindacabile giudizio, il predetto regime.
   Le disposizioni relative al riposo delle  terre  sopra  illustrate
saranno   oggetto   di   disciplina   complementare  da  parte  della
Commissione CE con apposito regolamento che  e'  ancora  in  fase  di
esame a livello comunitario.
   Conseguentemente  la  materia relativa al riposo delle terre resta
disciplinata, in vista del raccolto 1994, dalle disposizioni  di  cui
alla circolare n. D/349 dell'11 marzo 1993, integrata dalla circolare
n. D/133 del 27 settembre 1993, fatta eccezione dell'importo unitario
di compensazione che passa da 45 ECU/tonn a 57 ECU/tonn.
   Con  successiva  circolare  che  terra'  conto  dell'intero quadro
normativo  comunitario,  saranno  emanate  precise  disposizioni   in
materia,    anche   per   quanto   riguarda   l'eventuale   possibile
diversificazione delle pratiche agronomiche, a tutela  dell'ambiente,
da  eseguire  sulle  superfici  messe  a  riposo "rotazionale" e "non
rotazionale".
 
                             TITOLO III
          Riacquisizione al regime di sostegno dei terreni
  precedentemente destinati a colture diverse da quelle contemplate
                  dal regolamento (CEE) n. 1765/92
 
   1. E' riaffermato il principio secondo  il  quale  le  domande  di
compensazione  e  le  dichiarazioni  di  ritiro  dalla produzione non
possono riguardare terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo
permanente a colture permanenti, a colture forestali  o  ad  usi  non
agricoli.
   2. A titolo derogatorio, detti terreni possono essere acquisiti al
regime  di  sostegno  di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 qualora,
per effetto di provvedimenti di espropriazione per pubblica  utilita'
o  altre  forme di intervento pubblico, un agricoltore si trovi nella
necessita' di coltivare, per proseguire la propria attivita' agricola
normale, terreni precedentemente ricadenti nell'ambito delle  colture
non  considerate  dal  regime  di  sostegno piu' sopra richiamato, in
sostituzione di quelli oggetto di detto regime.
   3. A tal fine, il  produttore  interessato  dovra'  allegare  alla
domanda   di   compensazione  copia  autenticata  dell'atto  pubblico
attestante l'avvenuta indisponibilita' di  superfici  precedentemente
coltivate   a   "seminativi",   con  l'indicazione  delle  particelle
interessate, nonche' di quelle che vengono utilizzate in sostituzione
facendo ricorso alla disposizione di  cui  all'art.  1,  par.  8  del
regolamento del Consiglio n. 231/94 del 24 gennaio 1994.
   4.  Inoltre,  gli  Stati  membri  possono,  per  talune situazioni
specifiche, da determinare in sede di  adozione  del  regolamento  di
applicazione  della  Commissione, derogare al principio di cui sopra,
in particolare  per  quanto  concerne  le  superfici  incluse  in  un
programma di ristrutturazione o le superfici investite a "seminativi"
pluriennali  che  entrano generalmente in rotazione con le colture di
cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92, avendo cura  che
l'esercizio  di tali facolta' non conduca ad un aumento significativo
della superficie agricola totale ammissibile  alla  compensazione  al
reddito.
   5. E' data, altresi', a ciascuno Stato membro la possibilita', per
casi diversi da quelli sopra indicati, di presentare alla Commissione
CEE,   per   l'eventuale  approvazione,  un  piano  di  riconversione
colturale che implichi l'utilizzazione di  terre  sul  principio  non
ammissibili  al  regime,  a  condizione  che si offra la prova che il
totale delle terre eligibili al pagamento della  compensazione  resti
immutato.
   6. Le disposizioni di cui al presente titolo costituiranno oggetto
di apposito regolamento di attuazione da parte della Commissione CE.
   7. E' fatta salva, comunque, la disposizione di cui ai punti 2 e 3
del presente titolo.
 
                              TITOLO IV
               Utilizzo delle superfici messe a riposo
          per la produzione di materie prime da trasformare
            in prodotti non destinati ad usi alimentari.
 
   1.  Ferme restando le disposizioni contenute nel titolo VIII della
circolare n. D/349 dell'11 marzo 1993, si evidenzia qui di seguito la
piu' recente normativa adottata dal Consiglio CEE con il gia'  citato
regolamento n. 231/94.
   2.   La   gamma   dei   prodotti  che  possono  beneficiare  della
possibilita' offerta dal regime di causa, viene, ai sensi  di  quanto
disposto   dall'art.   1,  punto  13,  primo  trattino  del  predetto
regolamento (CEE) n. 231/94, ampliata anche ad altri  prodotti  senza
diritto ad alcuna compensazione.
   Sulla  base  di detta disposizione, la Commissione CEE ha adottato
un regolamento che consente di destinare i  terreni  posti  a  riposo
alla coltivazione della barbabietola da zucchero.
   Pertanto, la tabella n. 5 di cui all'allegato I della circolare n.
D/349  viene  sostituita  da  quella  riportata nell'unito modello di
domanda (allegato 1).
   3. Il precitato  progetto  di  regolamento  amplia  la  gamma  dei
prodotti  trasformati che possono essere ottenuti dalle materie prime
ammissibili, introducendo il  materiale  di  imballaggio  di  cui  al
codice  C.N.  ex  190410  e  19059090 a condizione che sia fornita la
prova che i prodotti in causa siano  stati  utilizzati  ai  fini  non
alimentari,  nonche'  tutti  i prodotti menzionati nel regolamento n.
1010/86 a condizione che gli stessi non provengano da barbabietole da
zucchero coltivate su terreni messi a riposo  e  che  non  contengano
prodotti  ottenuti  da barbabietola da zucchero coltivata sui terreni
ritirati dalla produzione.
   4. I produttori che  si  avvalgono  di  tale  possibilita'  devono
provvedere  ad  indicare,  nell'apposito  spazio previsto nel modello
Allegato 1, la superficie  interessata  alla  coltivazione  di  detto
prodotto.
   5.  Le  disposizioni  concernenti  criteri, termini e modalita' di
accesso generale alla misura, prevista  nel  suindicato  titolo  VIII
della  predetta  circolare n. D/349, devono essere osservate anche in
caso  di  coltivazione  di  prodotti  che  come  nell'ipotesi   della
barbabietola non danno luogo a compensazioni.
   6.   Si   ricorda   che   i  prodotti  elencati  nella  tabella  5
dell'allegato I e nell'allegato VI della circolare n. D/349, ai quali
sono aggiunti i prodotti trasformati indicati nel precedente punto 3,
non possono beneficiare delle misure previste all'art. 1, par. 2, del
regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio.
   Allo  stesso  regime  sono  sottoposti  i  prodotti  intermedi,  i
coprodotti  e  i sottoprodotti ottenuti a partire dalle materie prime
coltivate nei terreni ritirati dalla produzione.
   7. A parziale modifica di quanto disposto in materia con  la  piu'
volte  richiamata  circolare  n.  D/349,  si precisa che il pagamento
della compensazione spettante al produttore, oltre  che  condizionata
alla consegna della materia prima al trasformatore, e' subordinata:
   - al deposito presso l'AIMA di una copia del contratto;
   -  al  rispetto  delle  condizioni  di  cui all'art. 8, par. 2 del
   regolamento (CEE) n. 334/93;
   -  all'intervenuta  comunicazione  all'AIMA  da  parte  del  primo
   trasformatore  delle  informazioni di cui allo stesso art. 8, par.
   4, lettera a).
   8. Le imprese di trasformazione non sono piu' tenute a tenere  una
contabilita' giornaliera delle operazioni previste al par. 1, lettera
b) dell'art. 11 del citato regolamento (CEE) n. 334/93.
   Infatti,  la nuova disposizione emanata al riguardo stabilisce che
la  registrazione  delle  operazioni  in  questione   dovra'   essere
effettuata  secondo  una  frequenza  diversa  che  sara'  determinata
dall'AIMA in relazione alle esigenze di regolare e corretto riscontro
delle stesse.
 
                              TITOLO V
                             Semi oleosi
 
   1.  Anche  per  il  settore  dei  semi  oleosi  si ritiene che, ad
integrazione delle disposizioni di cui alle circolari n.  D/1663  del
29  ottobre  1992,  n.  D/349  dell'11  marzo  1993 e n. D/133 del 27
settembre  1993,  sia   necessario   richiamare   le   piu'   recenti
disposizioni comunitarie.
   In  particolare  quelle  previste  con il reg. (CEE) n. 232/94 del
Consiglio modificativo del reg. (CEE) n. 1765/92, nonche' quelle ema-
nate dalla Commissione con i regg. (CEE) n. 819/93,  n.  2776/93,  n.
3405/93,  n.  227/94 e n. 243/94  recanti nuove modalita' applicative
del regime di sostegno a favore dei produttori di semi oleosi.
   2. Con il predetto reg. (CEE) n. 232/94 del Consiglio, sono  stati
apportati  alcuni  emendamenti  al reg. (CEE) n. 1765/92, conseguenti
all'intesa sui semi oleosi intervenuta  tra  gli  Stati  Uniti  e  la
Unione  Europea  nell'ambito  del  Gatt  ed adottata con decisione n.
93/355/CE del Consiglio dell'8 giugno 1993.
   A  partire  dalla  campagna  di  commercializzazione  1994/95   e'
istituita  una  Superficie  Massima  Garantita  (S.M.G.)  per  i semi
oleosi, ammissibile alla compensazione specifica nell'ambito del  re-
gime generale.
   Tale  superficie  massima  garantita  e', per la campagna 1994/95,
pari a:
   - per la CEE 12 (semi oleosi, esclusi i semi di girasole
     per la Spagna e Portogallo    ..............3.966.000 ha
   - Spagna (semi di girasole)     ..............1.411.000
   - Portogallo (semi di girasole) ................122.000
   A partire dalla campagna 1995/96, la S.M.G. sara' pari a 5.128.000
ha per tutta l'Unione Europea e per l'intero settore dei semi oleosi.
   Dette superfici massime garantite saranno ridotte delle  superfici
relative  all'obbligo  di messa a riposo rotazionale non inferiore al
10 per cento (15 per cento per la campagna 1994/95).
   Per ogni punto percentuale  di  supero  della  superficie  massima
garantita,  la  Commissione CEE provvedera' a ridurre dell'1 percento
gli importi di riferimento regionali definitivi, solo nei  Paesi  che
abbiano   superato  la  propria  quota  di  superficie  nazionale  di
riferimento fissata dal Consiglio e ridotta dell'obbligo di  messa  a
riposo (per l'Italia 460.700 ha nella campagna 1994/95.
   Pertanto,   in   Italia,  i  produttori  di  semi  oleosi  saranno
penalizzati solo nel caso in cui sia  stata  superata  la  superficie
massima  garantita  comunitaria e quella nazionale sopra definita, al
netto  dell'eventuale  riduzione  derivante  dal  superamento   della
superficie di base (art. 2, par. 6., primo trattino del reg. (CEE) n.
1765/92).
   L'entita'  e  la ripartizione delle riduzioni sono stabilite dalla
Commissione,  secondo  la  procedura  del   Comitato   di   gestione,
assicurando che la riduzione media ponderata per la Comunita' nel suo
complesso  sia  pari  alla  percentuale  di  supero  della superficie
massima garantita.
   L'eventuale riduzione degli importi della compensazione operata in
una  determinata  campagna  viene  applicata  anche   alla   campagna
successiva,  fatto  salvo  il  caso  in cui nel corso di quest'ultima
campagna non si sia registrato alcun superamento della S.M.G.  e  che
la Commissione decida di non applicare alcuna riduzione.
   3.  Infine,  si  evidenzia  che, con il reg. (CEE) n. 243/94 della
Commissione,  vengono  escluse   dall'ammissibilita'   al   pagamento
compensativo  specifico  le  varieta'  di  girasole  da tavola di cui
all'allegato 2 della presente circolare.
   4.  Con  il  reg.  (CEE)  n.  3408/93  del  13  dicembre  1993  la
Commissione  ha  adottato  nuove  misure  transitorie  relative  alle
modalita' di applicazione del regime di sostegno in questione.
   In particolare viene disciplinata la possibilita' per i produttori
di   colza   invernale   di  ottenere  la  corresponsione  anticipata
dell'acconto della compensazione a condizione che:
- contestualmente alla domanda di compensazione,  sia  resa  apposita
dichiarazione (compilando la casella c9) della sezione III del quadro
C  e  barrando l'apposita casella sulla busta) dalla quale risulti la
superficie investita a colza a semina  autunnale,  nonche'  l'impegno
di:
   - adempiere all'obbligo di messa a riposo, rinunciando al regime
     semplificato;
   - non riseminare le stesse superfici, nel corso della medesima
     compagna,  con  altre  colture  principali,  se non per cause di
     forza maggiore previste al titolo XI della  circolare  n.  D/349
     dell'11/3/1993,  in virtu' delle quali e' ammessa la risemina di
     una coltura di semi oleosi.
   5. Con il reg. (CEE) n. 819/93, che ha modificato il reg. (CEE) n.
2294/92,  viene  previsto  l'obbligo  di  mantenere  le  colture   in
questione  in  campo  fino  all'inizio  della fioritura in condizioni
normali di crescita per il luogo di coltivazione e,  comunque  almeno
fino  al  30  giugno  di  ogni  anno,  a meno che la raccolta non sia
giustificata dal raggiungimento della piena maturazione dei semi.
   A tale riguardo si ritiene utile altresi' informare che, a seguito
di uno specifico quesito posto dalla  scrivente  Amministrazione,  la
Commissione  CE ha espresso l'avviso che la istituzione della tabella
recante il quantitativo minimo di seme da  utilizzare  ad  ettaro,  a
seguito  della  abrogazione  del  reg.  (CEE)  n. 615/92 allegato II,
secondo paragrafo, non  riveste  carattere  obbligatorio,  anche  per
effetto  della  sopravvenuta  istituzione di un efficiente sistema di
controllo fisico ed amministrativo, in grado di evidenziare eventuali
coltivazioni speculative di semi oleosi.
   Pertanto l'allegato D della circolare ministeriale n.  D/1663  del
29  ottobre  1992 (tabella indicativa sull'utilizzo delle sementi) e'
soppresso,   unitamente   al   conseguente   sistema   di   controllo
amministrativo e/o fisico di cui alla circolare ministeriale n. D/349
dell'11 marzo 1993.
   6.  In  forza  dei  regg.  (CEE)  n.  819/93  e  n.  2766/93 della
Commissione e di un successivo regolamento in corso di pubblicazione,
l'elenco delle  varieta'  di  colza,  di  cui  all'allegato  E  della
circolare  D/1663  del  29  ottobre 1992, e' integrato dalle seguenti
varieta': Aladin - Alaska - Almea - Amazon - Apex - Aries  -  Celt  -
Chang  -  Commanche - Desiree - Ester - Express - Fidelio - Gazelle -
Gypse - Goeland - Impala - Lambada - Leadol -  Liberty  -  Licargo  -
Logo  -  Maja  -  Mandarin - Marinka - Mars - Mensa - Miro - Navajo -
Prestol - Prospa - Ole - Orion - Polo - Rosette - Saxon -  Sponsor  -
Sprinter - Symbol e Synergy.
   L'elenco  aggiornato  delle  varieta'  ammissibili  viene  ripreso
peraltro, nella tabella  4  del  modello  di  domanda  allegato  alla
presente circolare.
   7.  Con  il  reg.  (CEE) n. 819/93 viene confermato che l'anticipo
della compensazione per i semi oleosi deve essere corrisposto  "prima
possibile  e  comunque  non  oltre il 30 settembre di ogni campagna",
mentre la corresponsione del saldo deve essere  effettuata  entro  60
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  degli  importi di riferimento
regionali definitivi nella Gazzetta Ufficiale  della  Comunita'  che,
com'e'  noto,  devono  essere  determinati  entro  il  31  gennaio di
ciascuna campagna.
   Inoltre, si ritiene utile ribadire che il diritto all'anticipo  e'
subordinato all'esito del controllo amministrativo previsto dall'art.
8  par.  1  del  reg.  (CEE)  n.  3508/92 del Consiglio ai fini della
verifica del rispetto, da parte del produttore, delle  condizioni  di
cui al titolo II del Reg. (CEE) n. 2294/92.
   In  caso  di  dubbio  in  ordine alla validita' o esattezza di una
domanda, il pagamento anticipato resta sospeso fino a che tali  dubbi
non siano risolti.
   8.  Si  ritiene utile, inoltre, precisare che per le colture della
soia, del mais e del sorgo questa Amministrazione ha gia'  provveduto
a  richiedere  ai competenti Servizi della Commissione CE una proroga
della data limite di  semina,  analoga  a  quella  accordata  per  la
campagna  di commercializzazione 1993/94, che, per quanto concerne la
soia, riguarda anche  l'estensione  della  misura  alle  province  di
Gorizia e Trieste.
   Si  fa  riserva, pertanto, di eventuali ulteriori comunicazioni in
proposito.
   9.  Per  quanto  attiene  ai  semi  di  lino,  ferme  restando  le
disposizioni di carattere generale di cui alla circolare n. D/133 del
27 settembre 1993 ed in attesa della decisione del Consiglio relativa
all'importo  della  compensazione,  nonche'  della  emanazione  delle
eventuali  disposizioni  applicative  per  la  campagna  1994/95,   i
produttori di lino non tessile che, ai termini degli artt. 6 bis e 17
bis  del  reg.  (CEE)  n.  1765/92,  hanno diritto alla compensazione
nell'ambito del regime generale o semplificato, devono a  tale  scopo
compilare  e  far  pervenire  all'A.I.M.A., entro i termini di cui al
successivo titolo VI, il modello di domanda allegato 1.
 
                              TITOLO VI
             Termine e modalita' di presentazione delle
           domande di compensazione e del relativo importo
                      per il raccolto del 1994
 
   1. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento  (CEE)  del  Consiglio  n.
3508/92,  l'Amministrazione  ha  richiesto  ed ottenuto, per esigenze
connesse alla migliore organizzazione del servizio di  controllo,  la
proroga  del  termine di presentazione delle domande di compensazione
normalmente previsto al 31 marzo di ogni anno.
   2. Tale proroga ha fissato, per la campagna di commercializzazione
1994/95, il termine di scadenza al 30 aprile 1994.
   3.  Si  richiamano,  a  tal  riguardo,  salvo   naturalmente   gli
adeguamenti contenuti nel presente titolo, tutte le disposizioni con-
template  al  titolo  I  della  circolare n. D/349 dell'11 marzo 1993
concernente l'argomento di cui trattasi.
   4. Le domande, depositate presso  l'AIMA  entro  la  data  di  cui
sopra,  concernenti  le  superfici sulle quali e' gia' intervenuta la
semina, hanno carattere definitivo e, conseguentemente,  non  possono
essere  modificate  se non per documentare cause di forza maggiore di
cui al titolo XI della circolare n. D/349, del 11 marzo 1993.
   5. Per quanto riguarda,  invece,  le  semine  che  agronomicamente
intervengono  successivamente  alla data di deposito della domanda di
compensazione, e comunque  non  oltre  il  15  maggio,  i  produttori
interessati devono, oltreche' depositare la domanda in parola secondo
le  modalita'  ed  i  termini  sopra  descritti,  barrare  l'apposita
casella, concernente l'intenzione di semina.
   6. Qualora l'intenzione  di  semina  contenuta  nella  domanda  di
compensazione  trovi  pratica conferma, il produttore interessato non
e' tenuto ad alcun ulteriore adempimento, mentre, nel  caso  inverso,
lo  stesso  produttore e' tenuto a depositare, non oltre il 15 maggio
1994, una nuova domanda di  compensazione  contenente  le  variazioni
intervenute.
   7.  E'  appena  il caso di rilevare che la suddetta variazione non
puo' riguardare un numero di ettari  superiore  a  quello  dichiarato
nella domanda iniziale.
   8.  Si ravvisa la necessita' di ribadire che, fra le condizioni di
ammissibilita' al diritto alla compensazione, la  specifica normativa
comunitaria prevede l'obbligo da parte del produttore  di  effettuare
la  semina  secondo criteri localmente riconosciuti che assicurino il
normale investimento colturale.
   Il  rispetto  di   detto   requisito   e'   verificato   dall'AIMA
sottoponendo  le  fattispecie  dubbie  alla procedura di controllo in
modo  da  evidenziare  eventuali  coltivazioni  effettuate  solo   in
funzione della percezione della compensazione.
   9. A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. D/133
del 27 settembre 1993, e' stato predisposto l'unico schema di domanda
che,  rispetto a quello utilizzato nella prima fase dell'applicazione
della riforma, tiene conto delle innovazioni normative intervenute  e
poste in atto.
   10. E' da sottolineare, a tal riguardo, la richiesta formulata dal
competente servizio della Commissione CEE, intesa a porre in atto im-
mediate  iniziative  per  consentire  l'agevole identificazione degli
appezzamenti dei terreni ritirati dalla produzione ai sensi dell'art.
7 del regolamento (CEE) n. 1765/92.
   11. Per  soddisfare  tale  richiesta,  i  produttori  che  operano
nell'ambito  del  regime  generale, sono pertanto, tenuti ad allegare
alla domanda di compensazione copia  della  porzione  di  mappa,  con
l'indicazione  degli  estremi  catastali,  relativa agli appezzamenti
interessati al ritiro dalla produzione, evidenziandoli con  specifico
richiamo grafico.
   12.  Su  tale  documento  vanno  delimitati,  in modo distinto, le
superfici messe a riposo sia nella campagna in corso, raccolto  1994,
che nella campagna precedente, raccolto 1993.
   13. Per poter distinguere le superfici messe a riposo in un anno e
nell'altro,  va  indicata,  all'interno dell'appezzamento delimitato,
l'anno di riferimento (1993 e/o 1994).
   14. Nel documento sopra richiamato, le superfici  messe  a  riposo
per  la  campagna  in  corso  vanno  indicate  con la dicitura "R" se
trattasi di messa a riposo "rotazionale" e/o con la dicitura "NR"  se
trattasi di messa a riposo "non rotazionale".
   15.  La  mancata  presentazione  di  detto  documento da parte dei
produttori che operano nel regime del riposo delle terre basato sulla
"rotazione",  sottopone  automaticamente,   in   sede   di   verifica
amministrativa  e/o  di  controllo  in loco, gli stessi al regime del
ritiro delle terre basato sulla "non rotazione" e all'obbligo di  una
piu'  elevata  percentuale di ritiro della superficie aziendale dalla
coltura,  fissata,  com'e'  noto,  al   20   per   cento   e   quindi
all'applicazione,  in  caso  di inosservanza, delle penalita' contem-
plate dall'art. 1, punto 2, secondo comma del  regolamento  (CEE)  n.
1379/93.
   16.  Nel  caso  del  produttore  che  opera nell'ambito del regime
basato sulla "non  rotazione",  la  mancata  presentazione  di  detta
documentazione  comporta  la non ammissibilita' per l'anno successivo
al regime sopra richiamato.
 
                             TITOLO VII
A) Aiuto supplementare al grano duro.
 
   1. Ai sensi di quanto disposto  dall'art.  6  del  regolamento  n.
2780/92  e  delle  relative  disposizioni applicative contenute nella
citata circolare n. D/349, l'AIMA deve provvedere  ad  istituire  uno
schedario  nel  quale  siano  registrati gli aventi diritto all'aiuto
sulla base della pregressa partecipazione  al  precedente  regime  di
incentivazione della coltura.
   2. Pertanto, i produttori interessati sono tenuti ad effettuare in
forma  definitiva  la  scelta dell'annata di riferimento in occasione
della presentazione della prossima domanda di compensazione, barrando
l'apposita casella in essa prevista.
   3. I produttori che non intendono partecipare per il prossimo anno
al regime di sostegno, ma che sono  titolari  del  diritto  all'aiuto
supplementare  per effetto della disposizione di cui all'art. 4, par.
2 del  regolamento  (CEE)  n.  1765/92,  o  che  hanno  impiegato  le
superfici  della propria azienda nel programma del riposo delle terre
di natura strutturale di cui al regolamento n. 2328/91,  sono  tenuti
ugualmente  a  presentare la predetta domanda, limitandosi ovviamente
ad effettuare la scelta di cui trattasi.
   4. Come gia' precisato con la circolare  n.  D/349  dell'11  marzo
1993,   titolo   XIV,  A1,  III  capoverso,  hanno  titolo  all'aiuto
supplementare  anche  i  produttori  che  sono  stati  esclusi  dallo
specifico   incentivo  a  causa  della  penalizzazione  applicata  in
relazione al superamento dei limiti di tolleranza; cio',  ovviamente,
per  la  sola  superficie  che,  in  sede  di controllo, e' risultata
effettivamente seminata.
   5. Si richiama la particolare attenzione degli interessati su tale
specifico adempimento che  deve  essere  obbligatoriamente  osservato
depositando,  entro  il  termine  e  secondo le modalita' indicati al
precedente titolo VI, pena la decadenza al ritiro all'aiuto  per  gli
anni  a  venire,  apposita  dichiarazione,  utilizzando  il modulo di
domanda di compensazione  di  cui    all'allegato  1  della  presente
circolare.
   6.  Nei  casi  di  cui  al  precedente punto 3, il produttore deve
limitarsi a compilare unicamente il quadro A - sez. I ed il quadro  C
-  sez.  II  del  sopra  citato modulo (allegato 1), sottoscrivendo e
datando, ovviamente, il modulo in questione.
   7. Restano applicabili tutte le disposizioni impartite al riguardo
con le circolari n. D/1663 del 29 ottobre 1992  e  n.  D/349  dell'11
marzo 1993 n. D/288 del 29 ottobre 1993.
   8.  Si precisa che alla lista delle varieta' di grano duro, di cui
alla tabella n. 3  dell'allegato  1  della  presente  circolare,  che
riproduce l'elenco delle varieta' di grano duro ammissibili all'aiuto
di  cui  alla  circolare  n.  D/1011 del 3 agosto 1993, sono aggiunte
quelle di nuova iscrizione di  cui  al  Decreto  Ministeriale  del  1
dicembre  1993,  di  cui  e'  riportato  un  estratto  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 23 dicembre 1993.
B) Costituzione dello schedario degli aventi diritto e  trasferimento
delle quote di pertinenza
   1.  Il  regolamento (CEE) n. 2780/92 del 24 settembre 1992 prevede
la possibilita' di superare la superficie individuale  di  pertinenza
prescelta  aggiungendovi quella appartenente ad altri produttori che,
congiuntamente al diritto di coltivazione  del  terreno  ammissibile,
cedono  il  diritto  al  supplemento  per  il  frumento  duro per, al
massimo, lo stesso numero di ettari.
    2.   Il   controllo   di   dette   operazioni    e'    assicurato
dall'istituzione  dell'apposito  registro  in  cui l'AIMA provvede ad
annotare le cessioni/acquisizioni, a  qualsiasi  titolo  intervenute,
delle superfici e del relativo diritto all'aiuto.
   3.  Le  cessioni/acquisizioni  devono  essere  comunicate all'AIMA
utilizzando l'apposito modello, di cui all'allegato 3 della  presente
circolare,  per  i  trasferimenti del diritto, stampati e distribuiti
dall'AIMA stessa, da  trasmettere  contestualmente  alla  domanda  di
compensazione al reddito.
   4.   Il  modello  di  trasferimento,  allegato  3  della  presente
circolare, deve essere compilato in ogni sua  parte  e  contenere  la
firma del produttore cedente e del produttore acquirente, debitamente
autenticate secondo le modalita' di cui alla legge n. 15/68.
   5.  In deroga a quanto suindicato, la firma del produttore cedente
puo' essere omessa, nel caso di  trasferimento  per  successione;  in
questo   caso,  al  modello  dei  trasferimenti,  va  allegata  copia
dell'atto di successione, o documento equivalente.
   6. Puo' essere, altresi', omessa la firma nel caso in  cui  esista
un atto notarile, sottoscritto dalle parti, che regola esplicitamente
la  cessione  del diritto all'aiuto supplementare; in questo caso, va
allegata, al modello di trasferimento, copia di tale atto notarile.
   6 bis. Disposizioni potranno essere  adottate,  per  la  soluzione
delle  eventuali  controversie  in  ordine  alla individuazione della
titolarita'  del  diritto  all'aiuto  supplementare,  anche  con   la
collaborazione delle Organizzazioni professionali agricole.
   7.  Il  modello  di  trasferimento,  redatto in triplice copia, va
allegato, in originale, alla domanda di compensazione al reddito  del
produttore   acquirente,  eventualmente  accompagnato  dai  documenti
suindicati, mentre le rimanenti due copie  devono  essere  conservate
rispettivamente dal produttore acquirente e dal produttore cedente.
   8.  Il  trasferimento  del  diritto  all'aiuto  supplementare puo'
essere sia definitivo che  temporaneo.  In  quest'ultimo  caso,  deve
essere  indicato il termine di scadenza della cessione temporanea del
diritto che viene evidenziato  nel  registro  adottato  dall'AIMA  in
merito  all'aiuto  supplementare  e, di conseguenza, alla scadenza di
tale  periodo,  verra'  automaticamente  ritrasferito  al  produttore
originario.
   9.  Le  cessioni/acquisizioni  del diritto all'aiuto supplementare
devono essere notificate all'AIMA, utilizzando l'apposito  modulo  di
cui  all'allegato  3  della  presente  circolare,  entro  il  termine
annualmente  stabilito  per  la  presentazione   della   domanda   di
compensazione  che,  salvo casi eccezionali, come quello previsto per
la campagna 1994/95, e' fissato al 31 marzo.
   10.  Per  quanto  non  espressamente   previsto   dalla   presente
circolare,  si richiamano le disposizioni a tal riguardo gia' emanate
con le circolari nn. D/1663/92, D/349/93 e D/113/93.
   11. Disposizioni particolari potranno  essere  adottate  dall'AIMA
per  facilitare, con la collaborazione degli Organi regionali e delle
Organizzazioni   professionali   agricole,    l'acquisizione    delle
necessarie informazioni in proposito.
 
                             TITOLO VIII
                     Importo della compensazione
 
   1.  Si ricorda che per la campagna di commercializzazione 1994/95,
l'importo di base della compensazione al reddito e'  fissato  per  il
settore  dei  cereali a 35 ECU/tonn applicando il criterio di calcolo
illustrato al titolo V della circolare ministeriale  del  29  ottobre
1992,  n.  D/1663, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 204 dell'11 novembre 1992.
   2. Per quanto concerne le piante proteiche, detto importo di  base
e'  ugualmente  pari  a  35 ECU/tonn nel caso di produttore che opera
nell'ambito del regime semplificato,  mentre  per  i  produttori  che
operano nel contesto del regime generale, lo stesso importo e' pari a
65   ECU/tonn   moltiplicato  per  la  resa  cerealicola  "regionale"
stabilita escludendo quella per il mais qualora  per  la  regione  in
questione si applichi una resa distinta per quest'ultimo cereale.
   3.  Per  quanto  attiene  la  compensazione  per  i  semi  oleosi,
l'importo per i  produttori  che  operano  nel  contesto  del  regime
semplificato  e'  pari  a  35 ECU/tonn per la resa media dei cereali,
mentre nell'ambito  del  regime  generale,  si  rinvia  agli  importi
"regionali" previsionali indicati nell'allegato II della circolare n.
D/349 dell'11 marzo 1993.
   Per  quanto  riguarda gli importi regionali finali per la campagna
1993/94, la Commissione CEE ha fissato con il  regolamento  (CEE)  n.
227/94  un  prezzo osservato per i semi oleosi pari a ECU 193,1 ed un
conseguente livello della compensazione definitiva  pari  al  90  per
cento degli importi di riferimento regionali previsionali, cosi' come
risulta nell'allegato 4 della presente circolare.
   4.  Infine,  per  il  lino non tessile, che rientra a pieno titolo
nella  riforma  della  Politica  Agricola  Comune,  l'importo   della
compensazione  nell'ambito  del  regime semplificato e' pari al tasso
applicabile ai cereali, mentre nel contesto del  regime  generale  il
Consiglio,  in  occasione  della prossima determinazione dei prezzi e
delle   misure   connesse   applicabili   per    la    campagna    di
commercializzazione  1994/95,  dovra'  stabilire  l'importo  unitario
(ECU/tonn) della compensazione.
   Si fa, pertanto, riserva di ulteriori precisazioni al riguardo.
 
                              TITOLO IX
                     Aiuti ai foraggi essiccati
 
   1. Fermo restando tutte le altre disposizioni di cui  al  punto  6
della  circolare  n.  D/133  del 27 settembre 1993, si rileva che, al
fine  di  migliorare  l'efficacia  del  servizio  di  controllo,   il
trasformatore   di   foraggi,   sia  esso  impresa  agricola  e/o  di
trasformazione, deve trasmettere il piano di utilizzo delle superfici
foraggere per la trasformazione redatto  sulla  base  del  modello  F
allegato alla surrichiamata circolare n. D/133/93:
   -  all'AIMA,  Via  Palestro,  81,  e  al  Ministero  delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione  Generale  della  Tutela
Economica dei Prodotti Agricoli - Ufficio Cereali - Via XX Settembre,
20 - 00187 - ROMA, entro il 30 settembre di ogni anno;
   -  all'Organo regionale di controllo competente per territorio, di
cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale del 22 giugno 1982, entro  il
31 ottobre di ogni anno.
                              TITOLO X
                          Piante proteiche
   Ai  sensi  di quanto disposto dal regolamento CEE n. 3347/93 della
Commissione del 6 dicembre 1993, che ha modificato il regolamento CEE
n. 2295/92, recante modalita' di applicazione del regime di  sostegno
per   i  produttori  di  piante  proteiche  di  cui  all'art.  6  del
regolamento CEE n. 1765/92 del  Consiglio,  la  corresponsione  della
compensazione al reddito e' subordinata, oltre che alle condizioni di
carattere  generale  previste  per  le  altre  colture  oggetto della
riforma  della  politica  agricola  comune,  ai  seguenti   ulteriori
presupposti:
   -  la  coltura  deve essere mantenuta almeno fino all'inizio della
fioritura in condizione normale di crescita e, comunque, fino  al  30
giugno  precedente  la campagna di commercializzazione in causa. Tale
termine puo' non essere rispettato  qualora  il  raccolto  sia  stato
effettuato  prima  di  tale  data  dopo il raggiungimento della piena
maturita' agronomica dei prodotti in causa.
   - il raccolto non deve essere effettuato nella fase di maturazione
lattea;
   - la domanda di compensazione al reddito deve riguardare, ai  fini
dell'ammissibilita', una superficie investita di almeno 0,3 ettari.
   Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare,
si  fa  rinvio  alla  normativa  comunitaria  vigente,  nonche'  alle
disposizioni nazionali di applicazione, emanate  in  materia  con  le
pregresse  circolari  ministeriali  nei limiti in cui, ovviamente, le
stesse  non  risultino  modificate  e/o  integrate   dalla   presente
circolare.
   Si  pregano  gli  Assessorati,  gli  Uffici e le Organizzazioni in
indirizzo di voler, con  ogni  mezzo  disponibile,  dare  la  massima
diffusione alla presente circolare.
                                                   Il Ministro: DIANA