IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Ritenuto opportuno dare la  massima  diffusione  agli  importi  dei
limiti  di  reddito  vigenti nell'anno 1995 stabiliti dalla legge sia
per il conseguimento o la permanenza del reddito a pensione o assegno
erogati dal Ministero dell'interno in favore dei mutilati ed invalidi
civili, ciechi  civili,  sordomuti,  sia  per  la  concessione  della
pensione di reversibilita' a favore delle categorie di cui al comma 4
dell'art.  24  della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41, subordinata
anch'essa al possesso di redditi non superiori al  limite  prescritto
per  la  concessione  delle  pensioni  ai mutilati ed invalidi civili
totali;
  Ritenuto, altresi', opportuno portare a conoscenza dei  beneficiari
gli  importi  delle pensioni, degli assegni, delle indennita' erogati
dal Ministero dell'interno alle categorie di cui sopra;
  Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4,  5  e  6
dell'art.  14-septies  della  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,  di
conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   30
dicembre  1979,  n.  643,  rivalutabili  annualmente sulla base degli
indici delle  retribuzioni  dei  lavoratori  dell'industria  rilevate
dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari;
  Visto  l'art.  12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede
che, ai fini della concessione  dell'assegno  mensile  agli  invalidi
civili  parziali  dovra'  farsi  riferimento  al  limite  di  reddito
individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
  Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988,  n.  508,
in  base ai quali gli importi delle indennita' di accompagnamento, di
comunicazione nonche' della speciale indennita' sono adeguati con  le
modalita'  previste  dal  comma  2  dell'art. 1 della legge 6 ottobre
1986, n. 656;
  Visto l'art. 1  della  legge  11  ottobre  1990,  n.  289,  che  ha
istituito  in favore dei minori invalidi civili un'indennita' mensile
di frequenza;
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme  in  materia
di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati
che   all'art.  1  dispone  che  con  decorrenza  dal  1  marzo  1991
l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi  civili  assoluti
e'  stabilita  in  misura  uguale  all'indennita'  di  assistenza  ed
accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera A, della legge  6
ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  2  della  citata legge n. 429/1991 che stabilisce il
diritto delle persone affette da piu' minorazioni  di  percepire  una
indennita'  cumulativa  pari alla somma delle indennita' attribuibili
ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;
  Vista la nota n. 12.8/38787/IC.IIB del 9 gennaio 1995 dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale recante l'indicazione  dei  limiti
di reddito per l'anno 1995;
  Vista  la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica dalla
quale si rileva che la variazione percentuale registrata degli indici
mensili  del  costo  della  vita,  calcolati  per  la  determinazione
dell'indennita'  di  contingenza nel settore dell'industria e' pari a
4,65  e  che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni
minime contrattuali degli operai dell'industria e' risultata  pari  a
3,71;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  di  concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  datato  20  novembre
1994  che  all'art.  1  determina  la  percentuale  di variazione per
l'aumento di perequazione automatica delle pensioni per  l'anno  1994
in misura pari a 4 dal 1 novembre 1994;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  1995  i limiti di reddito per fruire delle provvidenze
economiche previste dalla legge in favore dei  minorati  civili  sono
determinate come segue:
   L.  20.026.235  annue per avere diritto alla pensione spettante ai
ciechi civili assoluti, ai ciechi civili  parziali,  ai  mutilati  ed
invalidi civili totali e ai sordomuti;
   L. 4.641.000 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante
ai  mutilati  ed invalidi civili parziali e all'indennita' mensile di
frequenza spettante ai minori invalidi civili;
   L. 9.627.995 annue per avere diritto all'assegno a vita  spettante
ai ciechi civili decimisti.