IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, che, nel prevedere la non applicabilita' dell'imposta sul valore aggiunto a talune operazioni effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dal sisma del novembre 1980, detta disposizioni relative alle modalita' di certificazione della qualita' di soggetto danneggiato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, che, all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), e), individua definitivamente i comuni delle regioni Campania, Basilicata e Puglia colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981; Visto l'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e successive proroghe, che ha reso applicabile fino al 30 giugno 1993, nei suddetti comuni, l'agevolazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alle operazioni di cui alle lettere c) ed f) del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799; Visto l'art. 36, comma 12, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge, 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, ai fini del completamento della ricostruzione e della ristrutturazione degli edifici e delle opere pubbliche e di pubblica utilita', distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici di cui sopra, la concessione, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti danneggiati, di un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi agli acquisti di beni ed alle prestazioni di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti di appalto, per la costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati; Considerato che le modalita' per la concessione del suddetto contributo, ai sensi del sopracitato art. 36, comma 12, debbono essere determinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici competente secondo il decreto legislativo 8 aprile 1993, n. 96, di concerto con il Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. Il contributo di cui all'art. 36, comma 12, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, viene riconosciuto in relazione alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, documentate da fatture emesse dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1995, effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, nei comuni della Campania, Basilicata e Puglia di cui in premessa e destinate alle finalita' di ricostruzione o ristrutturazione dei fabbricati, ancorche' destinati ad uso diverso da quello abitativo, nonche' delle opere pubbliche e di pubblica utilita', danneggiate o distrutte dai detti eventi sismici. Il contributo non puo' essere concesso, relativamente alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione delle opere pubbliche e di pubblica utilita' conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano state fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.