IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  5  dicembre  1980,  n.   799,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875,
che, nel prevedere la  non  applicabilita'  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  a  talune  operazioni effettuate nei confronti dei soggetti
danneggiati dal sisma del novembre 1980, detta disposizioni  relative
alle   modalita'   di   certificazione  della  qualita'  di  soggetto
danneggiato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, che, all'art. 1,
comma 1, lettere a), b), c), e), individua definitivamente  i  comuni
delle  regioni  Campania,  Basilicata  e  Puglia colpiti dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;
  Visto l'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989,  n.  48,  e
successive  proroghe, che ha reso applicabile fino al 30 giugno 1993,
nei suddetti comuni, l'agevolazione  agli  effetti  dell'imposta  sul
valore aggiunto, limitatamente alle operazioni di cui alle lettere c)
ed f) del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799;
  Visto  l'art.  36,  comma  12, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge, 29 ottobre 1993,  n.
427,  che  prevede,  ai  fini del completamento della ricostruzione e
della ristrutturazione degli edifici e delle  opere  pubbliche  e  di
pubblica  utilita',  distrutti o danneggiati per effetto degli eventi
sismici di cui sopra, la concessione, fino al 31  dicembre  1995,  ai
soggetti  danneggiati,  di  un contributo nella misura massima del 19
per cento commisurato ai corrispettivi, al netto  dell'IVA,  relativi
agli  acquisti di beni ed alle prestazioni di servizi ricevuti, anche
in  dipendenza  di  contratti  di  appalto,   per   la   costruzione,
ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati;
  Considerato  che  le  modalita'  per  la  concessione  del suddetto
contributo, ai sensi del  sopracitato  art.  36,  comma  12,  debbono
essere  determinate  con  decreto  del  Ministro  dei lavori pubblici
competente secondo il decreto legislativo 8 aprile 1993,  n.  96,  di
concerto con il Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo  di  cui all'art. 36, comma 12, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre  1993,  n. 427, viene riconosciuto in relazione alle cessioni
di beni ed alle prestazioni di servizi, documentate da fatture emesse
dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1995, effettuate nei  confronti  dei
soggetti  danneggiati  dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980  e
febbraio 1981, nei comuni della Campania, Basilicata e Puglia di  cui
in   premessa   e   destinate   alle  finalita'  di  ricostruzione  o
ristrutturazione dei fabbricati, ancorche' destinati ad  uso  diverso
da  quello  abitativo,  nonche'  delle  opere pubbliche e di pubblica
utilita', danneggiate o distrutte dai detti eventi sismici.
  Il  contributo  non  puo'  essere  concesso,   relativamente   alle
operazioni  dipendenti  da  contratti relativi alla costruzione, alla
ricostruzione, alla  ristrutturazione  delle  opere  pubbliche  e  di
pubblica  utilita'  conclusi  entro  il  29 giugno 1993 nei confronti
dello Stato e degli  enti  ed  istituti  indicati  nell'ultimo  comma
dell'art.  6  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano state fatturate e
registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello  stesso  decreto
n. 633, entro il 31 dicembre 1993.