IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva 89/6/86/CEE del Consiglio, relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista l'istanza con la quale l'Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici - Certottica - Societa' consortile a responsabilita' limitata, con sede in Longarone (Belluno), via Fortogna, 1, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per talune categorie di dispositivi di protezione degli occhi; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dall'art. 2, punti da 1) ad 8) del decreto ministeriale 22 marzo 1993; Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva 89/686/CEE; Decretano: Art. 1. 1. L'Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici - Certottica - Societa' consortile a responsabilita' limitata, e' aurorizzata al rilascio di certificazioni ed attestati di conformita' CEE, del sistema di garanzia della qualita' del prodotto finito ai sensi degli articoli 10 ed 11, lettera A, della direttiva 89/686 per i dispositivi di seguito elencati, appartenenti alla categoria a fianco di ciascuno indicata: visiere protettive (categoria 3a); filtri per saldatura con fattore di trasmissione nel visibile commutabile e filtri con doppio fattore di trasmissione visibile (categoria 2a); occhiali di protezione per regolazione laser (categoria 3a); filtri ed occhiali di protezione contro radiazioni laser (categoria 3a); filtri infrarossi (categoria 2a); filtri ultravioletti (categoria 2a); filtri per saldatura e tecniche connesse (categoria 2a); occhiali per uso professionale, (protezione da abbagliamento, da radiazioni e da impatti ad alta velocita' secondo pr EN 166) inclusi gli occhiali protettivi per conducenti di veicoli (categoria 2a e 3a). 2. Le certificazioni e gli attestati devono essere effettuate secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale, dovra' essere inviata copia delle certificazioni rilasciate all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.