IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475  e,  in
particolare   l'art.  6,  comma  4,  di  attuazione  della  direttiva
89/6/86/CEE del Consiglio,  relativa  ai  dispositivi  di  protezione
individuale;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
  Vista   l'istanza   con   la   quale  l'Istituto  italiano  per  la
certificazione dei prodotti ottici - Certottica - Societa' consortile
a responsabilita' limitata, con  sede  in  Longarone  (Belluno),  via
Fortogna,  1, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992
ha richiesto  l'autorizzazione  al  rilascio  di  certificazione  per
talune categorie di dispositivi di protezione degli occhi;
  Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto
richiesto  dall'art. 2, punti da 1) ad 8) del decreto ministeriale 22
marzo 1993;
  Considerato  che  sulla  base  della  dichiarazione  presentata  ha
dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V
alla direttiva 89/686/CEE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  L'Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici -
Certottica -  Societa'  consortile  a  responsabilita'  limitata,  e'
aurorizzata al rilascio di certificazioni ed attestati di conformita'
CEE,  del  sistema  di garanzia della qualita' del prodotto finito ai
sensi degli articoli 10 ed 11, lettera A, della direttiva 89/686  per
i  dispositivi  di  seguito  elencati,  appartenenti alla categoria a
fianco di ciascuno indicata:
   visiere protettive (categoria 3a);
   filtri per saldatura con  fattore  di  trasmissione  nel  visibile
commutabile  e  filtri  con  doppio  fattore di trasmissione visibile
(categoria 2a);
   occhiali di protezione per regolazione laser (categoria 3a);
   filtri  ed  occhiali  di  protezione   contro   radiazioni   laser
(categoria 3a);
   filtri infrarossi (categoria 2a);
   filtri ultravioletti (categoria 2a);
   filtri per saldatura e tecniche connesse (categoria 2a);
   occhiali  per  uso professionale, (protezione da abbagliamento, da
radiazioni e da impatti ad alta velocita' secondo pr EN 166)  inclusi
gli  occhiali  protettivi  per  conducenti di veicoli (categoria 2a e
3a).
  2. Le certificazioni  e  gli  attestati  devono  essere  effettuate
secondo  le  forme,  modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti
articoli  della  direttiva  89/686/CEE   e   del   relativo   decreto
legislativo  di  attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita'
trimestrale,  dovra'  essere  inviata  copia   delle   certificazioni
rilasciate  all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.