IL RETTORE Visto lo statuto, approvato con regio decreto del dicembre 1934, n. 2438, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale del 7 febbraio 1994 con il quale e' stato istituito il diploma universitario in edilizia; Visto lo statuto del Politecnico di Milano emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994, ai sensi della legge n. 168/1989; Viste le deliberazioni degli organi accademici del Politecnico di Milano (consiglio della facolta' di architettura del 23 giugno 1994, senato accademico del 15 giugno 1994 e consiglio di amministrazione del 21 giugno 1994); Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 28 ottobre 1994; Premesso che il curriculum per il diploma universitario in edilizia, con gli indirizzi di rilevamento/restauro e gestione, si compone di un biennio comune nel quale vengono impartiti, secondo logiche sequenze, gli insegnamenti di base e gli insegnamenti fondamentali per la professione, e di un terzo anno nel quale le discipline, il laboratorio, le esercitazioni ed il tirocinio finale sono caratterizzanti dello specifico indirizzo. Tale diploma universitario e' volto alla formazione di tecnici in special modo competenti: a) nell'ambito del restauro architettonico, con particolare riguardo per la conoscenza sia storica che costruttiva della fabbrica oggetto di intervento, e per la valutazione delle specifiche problematiche di conservazione e riuso; b) nell'ambito della gestione dell'impresa e del cantiere nella loro complessita' ed articolazione, con particolare riguardo per gli aspetti economici, organizzativo-gestionali e legislativi, e per la conoscenza delle piu' aggiornate metodologie di progettazione, tradizionali ed assistite. L'ampio spettro disciplinare del curriculum mira, per la sua intrinseca flessibilita', alla formazione di un tecnico dotato di una preparazione assai articolata e tale da offrire una vasta gamma di impiego, anche in settori diversi rispetto a quelli specifici del corso di diploma; Decreta: Lo statuto e' modificato come appresso: gli articoli da 83 a 89, che seguono, sono aggiunti con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, gia' esistenti in statuto. Capitolo IV CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN EDILIZIA Art. 83 (Istituzione e durata del corso di diploma universitario). - Presso la facolta' di architettura del Politecnico di Milano e' istituito il corso di diploma universitario in edilizia, con sede a Mantova. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto nell'area professionale del settore edilizio. Il corso di diploma in edilizia, nei tre previsti di: "costruzione", "rilevamento", "gestione", fornira' competenze per rispondere alla domanda presente nel settore edilizio, tanto nel privato che nella pubblica amministrazione, nei campi della organizzazione e conduzione del cantiere edile, dell'attivita' di rilevamento dell'architettura e dell'ambiente, della gestione e della stima economica dei processi edilizi. Il corso degli studi ha la durata triennale. Il senato accademico individuera' le opportune forme di collaborazione fra la facolta' di architettura e la facolta' di ingegneria per la programmazione e la gestione delle attivita' didattiche. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in edilizia. Art. 84 (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. La programmazione e la disciplina per gli accessi ai corsi di studio saranno stabiliti annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta' ed il consiglio di amministrazione, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990 e dell'art. II.3 u) dello statuto del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994, ai sensi della legge n. 168/1989. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 85 (Affinita' tra corsi di laurea e diplomi universitari). - Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in edilizia e' dichiarato affine al corso di laurea in architettura e al corso di laurea in ingegneria edile. Nell'ambito dei corsi di laurea affini, la facolta' riconoscera' gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validita' culturale e professionale, propedeutica alla formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Il riconoscimento degli studi sostenuti avra' luogo nel rispetto delle seguenti modalita': alcuni insegnamenti potranno essere riconosciuti come equivalenti o sostitutivi, parzialmente o totalmente, di insegnamenti previsti dai curricula dei corsi di laurea; gli insegnamenti per il conseguimento della laurea non potranno essere in numero inferiore a 18 annualita'; le facolta' indicheranno sia gli insegnamenti integrativi, appositamente attivati per raccordare i curricula che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea; gli insegnamenti integrativi dovranno valorizzare gli aspetti formativi delle discipline e la loro finalizzazione alla didattica del corso di laurea; il consiglio di facolta' indichera' l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere; l'anno di corso sara' di regola il terzo; nei trasferimenti degli studenti tra i diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre con criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 86 (Articolazione del corso degli studi). - L'attivita' didattica e' di norma organizzata con moduli didattici formati da corsi monodisciplinari (50 ore) o da insegnamenti integrati costituiti da moduli coordinati impartiti anche da piu' docenti. L'attivita' didattica complessiva comprenda non meno di 2100 ore suddivise in: non meno di 1650 ore (33 moduli e 16,5 annualita') per attivita' didattica; non meno di 250 ore per attivita' di laboratorio per esercitazioni o per un ulteriore modulo; non meno di 200 ore per attivita' di tirocinio. Gli esiti dell'attivita' svolta dallo studente dovranno essere accertati attraverso esami di profitto che, svolti in modo convenzionale, non potranno essere superiori a 17. L'attivita' di laboratorio, di sperimentazione e di tirocinio, che richiedono comunque la frequenza, dovranno essere certificati da specifici attestati. Nel definire le modalita' di esame sono auspicabili metodi meno tradizionali come ad esempio verifiche globali su elaborati che implichino l'applicazione coordinata di conoscenze desunte da varie discipline, valutazioni intermedie, su colloqui o altro. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovra' dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneita', la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'. Parte dell'attivita' didattica potra' essere svolta anche presso qualificate strutture di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore di ingegneria edile, dell'architettura e dell'urbanistica, previa stipula di convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attivita' didattiche speciali. L'attivita' di tirocinio dovra' essere svolta presso qualificate strutture pubbliche o private italiane o straniere con la quale si siano stipulate apposite convenzioni. Per realizzare un efficace attivita' didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra' un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unita'. Art. 87 (Ordinamento didattico). - L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento ad aree disciplinari, intese come insiemi di discipline raggruppate per raggiungere obiettivi didattico-formativi, per le quali e' definito il numero minimo di ore di attivita' didattica. L'attivita' didattica e' articolata in: didattica per la formazione di conoscenze di base, comune a tutti gli indirizzi, formata da non meno di 1200 ore (12 annualita'/24 moduli) attribuite ad aree disciplinari all'interno delle quali le facolta' definiranno gli specifici insegnamenti da attivare; didattica per la formazione d'indirizzo, formata da non meno di 250 ore (2,5 annualita'/5 moduli), attribuite obbligatoriamente ad aree disciplinari all'interno delle quali la facolta' definiranno gli specifici insegnamenti da attivare, formata inoltre da 200 ore (2 annualita'/4 moduli) i cui contenuti saranno definiti in sede locale dalle facolta' per soddisfare le esigenze formative di settore e di orientamento all'interno dell'indirizzo; la facolta' per giustificati motivi culturali e professionali, nella formulazione del piano di studi potra' discostarsi da quanto indicato nelle tabelle A e B al massimo per quattro moduli didattici. ____________ TABELLA A ATTIVITA' DIDATTICA COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI (1.200 ore/24 moduli didattici) 1 Anno di corso: Istituzioni di matematica Elementi di fisica tecnica Disegno edile Diritto urbanistico Fondamenti di storia dell'architettura Fondamenti di informatica Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva Elementi di topografia Elementi di geotecnica Elementi di tecnologia dell'architettura Scienza e tecnologia dei materiali Organizzazione del cantiere 600 ore/12 moduli 2 Anno di corso: Analisi matematica Tecnologie per i sistemi impiantistici Disegno dell'architettura Elementi di scienza delle costruzioni Fondamenti di estimo Diritto dell'ambiente Progetti di servizi tecnologici Cartografia tematica e automatica Elementi di tecnica delle costruzioni Tecnologie della produzione edilizia Elementi di progettazione architettonica Estimo e contabilita' dei lavori 600 ore/12 moduli ____________ TABELLA B ATTIVITA' DIDATTICA DI INDIRIZZO INDIRIZZO DI RILEVAMENTO/RESTAURO 3 Anno di corso: Composizione architettonica Rilievo dell'architettura Storia delle tecniche architettoniche Fotogrammetria Progettazione edile assistita Teorie e storia del restauro Restauro architettonico Degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia storica Consolidamento degli edifici storici 450 ore/9 moduli Laboratorio di recupero e conservazione degli edifici 150 ore Esercitazioni: storia, rilievo, restauro 100 ore Attivita' di tirocinio 200 ore INDIRIZZO DI GESTIONE 3 Anno di corso: Istituzioni di economia Economia e gestione delle imprese Economia aziendale Processi e metodi della produzione edilizia Programmazione e costi per l'edilizia Legislazione delle OO.PP. e dell'edilizia Sistemi di elaborazione Progettazione edile assistita 450 ore/9 moduli Laboratorio di organizzazione aziendale e gestione del cantiere 150 ore Esercitazioni: programmazione e organizzazione della produzione 100 ore Attivita' di tirocinio 200 ore Art. 88 (Esame di diploma). - Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente dovra' aver superato l'accertamento, con esito positivo, dell'attivita' didattica, dovra' inoltre avere la certificazione dell'attivita' di laboratorio e di tirocinio. L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalita' stabilite dal consiglio di facolta'. Per l'esame di diploma lo studente dovra' presentare un elaborato riguardante un tipico problema professionale. Art. 89 (Regolamento dei corsi di diploma). I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5. Nel piano degli studi saranno almeno individuati: i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame; le modalita' di attuazione ed organizzazione delle attivita' di laboratorio e di tirocinio; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri); le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni; i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 9 gennaio 1995 Il rettore: DE MAIO