IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988; Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1992; Viste le motivate richieste avanzate dalle regioni Lazio e Campania; Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore, limitato tempo per la concessione di deroghe per il parametro fluoro; Su conforme parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanita', che si e' espressa in data 18 gennaio 1995; Decreta: Art. 1. 1. Le deroghe ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni Lazio e Campania ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2. 2. Le deroghe di cui al comma 1 non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.