IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visti gli articoli 16, 17 e 18 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  152
del 30 giugno 1988;
  Visto  il  decreto  interministeriale  20  gennaio 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1992;
  Viste  le  motivate  richieste  avanzate  dalle  regioni  Lazio   e
Campania;
  Ritenuto  che  per  il  completamento  e/o  la  realizzazione degli
interventi atti a  riportare  a  norma  la  situazione  possa  essere
consentito un ulteriore, limitato tempo per la concessione di deroghe
per il parametro fluoro;
  Su  conforme  parere della terza sezione del Consiglio superiore di
sanita', che si e' espressa in data 18 gennaio 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le deroghe ai requisiti di qualita'  delle  acque  destinate  al
consumo  umano  che  possono  essere  disposte  dalle regioni Lazio e
Campania ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  24  maggio  1988,  n. 236, non possono superare il
valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2.
 2. Le deroghe di cui al comma 1  non  possono  essere  disposte  per
acque  destinate  al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in
parte, da  captazioni  che  entrino  in  funzione  dopo  la  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.