Comandi L.R.M. Colevamiles Maricoleva Levamiles Distremiles Levamare e, p.c.: Presidenza della Repubblica - Segr. affari militari Presidenza Consiglio dei Ministri Difesa Gabinetto Segr. part. SSS alla Difesa Segredifesa Ministero degli affari esteri - D.G.E.A.S. Uff. VIII (Copie per rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero) Ministero dell'interno - Direzione gen. servizi civili Stamadifesa Statesercito Maristat Stataereo Superprocuramiles (Con annesse copie per le procure militari della Repubblica) Cortmiles Procuragencortmiles Carabinieri Comando Leggidife Sottuffesercito Maripers Persaereo Contendife Prefetture Regiomiles Maridipart Marisicilia Marisardegna Aeroregioni Maricentro A seguito di un recente condiviso orientamento giurisprudenziale riguardante i destinatari della legge 19 dicembre 1981, n. 763, e dei benefici di cui all'art. 33 della stessa, con la presente circolare si riuniscono in un unico testo le direttive per l'applicazione delle disposizioni in oggetto. 1. Devono essere ritenuti destinatari del beneficio della dispensa dal compiere la ferma di leva prevista dal precitato articolo: a) i profughi soggetti agli obblighi del servizio militare, a prescindere dall'eta' in cui e' avvenuto il rimpatrio (art. 1 della legge n. 762/1981); b) i familiari a carico dei profughi, anche se non posseggono la cittadinanza italiana (art. 1 della legge 15 ottobre 1991, n. 344). 2. Le domande di dispensa dal compiere la ferma di leva devono essere inoltrate dagli aventi titolo al piu' tardi entro il giorno che precede la chiamata alle armi e indirizzate al competente ufficio di leva (iscritti nelle liste di leva dell'Esercito) o ufficio di leva per l'arruolamento nel CEMM (iscritti o arruolati nella Marina militare) o distretto militare (arruolati nell'Esercito). 3. In merito alla documentazione da presentarsi a corredo della domanda di dispensa, si precisa che, per i soggetti di cui alla lettera a), essa consiste nell'attestazione prefettizia comprovante la qualifica di profugo del richiedente. Per i soggetti di cui alla lettera b), la domanda deve essere corredata di: a) attestazione prefettizia comprovante lo status di profugo del familiare a cui carico e' posto l'iscritto o arruolato; b) stato di famiglia; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'iscritto o arruolato e' familiare a carico di profugo. Qualora dovessero sorgere ragionevoli dubbi in merito a tale dichiarazione, l'amministrazione potra' provvedere d'ufficio ad accertarne la veridicita'. 4. La posizione militare degli aventi titolo, dovra' essere definita nel seguente modo: a) Iscritti di leva: 1) I consigli di leva provvederanno ad arruolare senza visita gli interessati, previa cancellazione in via amministrativa dell'eventuale nota di renitenza, adottando contestualmente la seguente decisione: "Dispensato dal compiere la ferma di leva quale profugo del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare il Paese ai sensi legge n. 763/1981). Collocato in congedo illimitato il . . . . . . . . . . . . . ". 2) I consigli di leva di mare provvederanno a cancellare gli interessati dalle note definitive per l'arruolamento nella Marina militare, adottando la deliberazione per essi indicata nell'ordine di chiamata alla leva in corso alla data della decisione. b) Arruolati: 1) I distretti militari dovranno dispensare gli interessati dal compiere la ferma di leva, apportando sui relativi documenti matricolari una variazione corrispondente a quella indicata nel precedente sottoparagrafo a) 1) (codice 307 della pubblicazione Variazione Matricolare del marzo 1989), e a collocare gli stessi nella posizione di congedo illimitato. 2) Gli uffici di leva per l'arruolamento nel CEMM dovranno dispensare gli interessati dal compiere la ferma di leva, apportando la relativa variazione, e trasferire gli stessi nei ruoli dell'Esercito ai sensi del terzo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni. 5. Si fa presente, inoltre, che il provvedimento indicato nel precedente para 4. b), dovra' essere adottato anche nei confronti degli arruolati: a) denunciati per il reato di "mancanza alla chiamata alle armi". In tal caso esso sara' comunicato alla competente procura militare; b) regolarmente residenti all'estero, ammessi o non a dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. 6. Non dovra' procedersi alla dispensa nei confronti di coloro che risultano gia' esonerati o esentati dal servizio militare o dispensati dal compiere la ferma di leva per altro titolo o non piu' obbligati al servizio militare ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964. 7. Potranno essere rappresentate a questa Direzione generale, per l'eventuale sospensione dell'incorporazione, le situazioni in cui non sia stato ancora ottenuto il riconoscimento della qualifica di profugo ma che, sulla base di concreti elementi di giudizio, si presuma possa essere ottenuto a breve termine. 8. E' abrogata la circolare LEV. 001108/UDG del 13 marzo 1989 nonche' ogni altra disposizione contrastante con la presente circolare. Il direttore generale della leva: DISTEFANO