Comandi L.R.M.
                                  Colevamiles
                                  Maricoleva
                                  Levamiles
                                  Distremiles
                                  Levamare
                                    e, p.c.:
                                  Presidenza della Repubblica - Segr.
                                    affari militari
                                  Presidenza Consiglio dei Ministri
                                  Difesa Gabinetto
                                  Segr. part. SSS alla Difesa
                                  Segredifesa
                                  Ministero  degli  affari  esteri  -
                                    D.G.E.A.S. Uff. VIII  (Copie  per
                                    rappresentanze   diplomatiche   e
                                    consolari italiane all'estero)
                                  Ministero dell'interno -  Direzione
                                    gen. servizi civili
                                  Stamadifesa
                                  Statesercito
                                  Maristat
                                  Stataereo
                                  Superprocuramiles    (Con   annesse
                                    copie  per  le  procure  militari
                                    della Repubblica)
                                  Cortmiles
                                  Procuragencortmiles
                                  Carabinieri Comando
                                  Leggidife
                                  Sottuffesercito
                                  Maripers
                                  Persaereo
                                   Contendife
                                  Prefetture
                                  Regiomiles
                                  Maridipart
                                  Marisicilia
                                  Marisardegna
                                  Aeroregioni
                                  Maricentro
  A  seguito  di  un recente condiviso orientamento giurisprudenziale
riguardante i destinatari della legge 19 dicembre 1981, n. 763, e dei
benefici di cui all'art. 33 della stessa, con la  presente  circolare
si riuniscono in un unico testo le direttive per l'applicazione delle
disposizioni in oggetto.
  1.  Devono essere ritenuti destinatari del beneficio della dispensa
dal compiere la ferma di leva prevista dal precitato articolo:
    a) i profughi soggetti agli obblighi  del  servizio  militare,  a
prescindere  dall'eta'  in cui e' avvenuto il rimpatrio (art. 1 della
legge n. 762/1981);
    b)  i familiari a carico dei profughi, anche se non posseggono la
cittadinanza italiana (art. 1 della legge 15 ottobre 1991, n. 344).
  2. Le domande di dispensa dal compiere  la  ferma  di  leva  devono
essere  inoltrate  dagli  aventi titolo al piu' tardi entro il giorno
che precede la chiamata alle armi e indirizzate al competente ufficio
di leva (iscritti nelle liste di leva  dell'Esercito)  o  ufficio  di
leva  per  l'arruolamento nel CEMM (iscritti o arruolati nella Marina
militare) o distretto militare (arruolati nell'Esercito).
  3. In merito alla documentazione da  presentarsi  a  corredo  della
domanda  di  dispensa,  si  precisa  che,  per i soggetti di cui alla
lettera a), essa consiste nell'attestazione  prefettizia  comprovante
la qualifica di profugo del richiedente.
  Per  i  soggetti  di  cui  alla  lettera b), la domanda deve essere
corredata di:
    a) attestazione prefettizia comprovante lo status di profugo  del
familiare a cui carico e' posto l'iscritto o arruolato;
    b) stato di famiglia;
     c)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' resa ai
sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  attestante  che
l'iscritto  o  arruolato  e'  familiare  a carico di profugo. Qualora
dovessero sorgere ragionevoli dubbi in merito a  tale  dichiarazione,
l'amministrazione   potra'  provvedere  d'ufficio  ad  accertarne  la
veridicita'.
  4.  La  posizione  militare  degli  aventi  titolo,  dovra'  essere
definita nel seguente modo:
   a) Iscritti di leva:
   1)  I consigli di leva provvederanno ad arruolare senza visita gli
interessati,   previa    cancellazione    in    via    amministrativa
dell'eventuale   nota  di  renitenza,  adottando  contestualmente  la
seguente decisione: "Dispensato dal compiere la ferma di leva quale
profugo del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(indicare il Paese ai sensi legge n. 763/1981).
  Collocato in congedo illimitato il  . . . . . . . . . . . . .    ".
   2) I consigli di leva  di  mare  provvederanno  a  cancellare  gli
interessati  dalle  note  definitive  per l'arruolamento nella Marina
militare, adottando la deliberazione per essi indicata nell'ordine di
chiamata alla leva in corso alla data della decisione.
   b) Arruolati:
   1) I distretti militari dovranno dispensare  gli  interessati  dal
compiere   la  ferma  di  leva,  apportando  sui  relativi  documenti
matricolari una  variazione  corrispondente  a  quella  indicata  nel
precedente  sottoparagrafo  a)  1)  (codice  307  della pubblicazione
Variazione Matricolare del marzo 1989),  e  a  collocare  gli  stessi
nella posizione di congedo illimitato.
   2)  Gli  uffici  di  leva  per  l'arruolamento  nel  CEMM dovranno
dispensare gli interessati dal compiere la ferma di leva,  apportando
la   relativa   variazione,   e   trasferire  gli  stessi  nei  ruoli
dell'Esercito ai sensi del terzo comma dell'art. 14 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  14 febbraio 1964, n. 237, e successive
modificazioni.
  5. Si fa presente,  inoltre,  che  il  provvedimento  indicato  nel
precedente  para  4.  b),  dovra' essere adottato anche nei confronti
degli arruolati:
    a) denunciati per il reato di "mancanza alla chiamata alle armi".
In tal caso esso sara' comunicato alla competente procura militare;
    b)  regolarmente  residenti  all'estero, ammessi o non a dispensa
dal presentarsi alle armi ai sensi  dell'art.  102  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
  6.  Non dovra' procedersi alla dispensa nei confronti di coloro che
risultano  gia'  esonerati  o  esentati  dal  servizio   militare   o
dispensati  dal compiere la ferma di leva per altro titolo o non piu'
obbligati al servizio militare ai sensi dell'art. 9 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 237/1964.
  7.  Potranno  essere rappresentate a questa Direzione generale, per
l'eventuale sospensione dell'incorporazione, le situazioni in cui non
sia stato  ancora  ottenuto  il  riconoscimento  della  qualifica  di
profugo  ma  che,  sulla  base  di  concreti elementi di giudizio, si
presuma possa essere ottenuto a breve termine.
  8. E' abrogata la circolare  LEV.  001108/UDG  del  13  marzo  1989
nonche'   ogni   altra  disposizione  contrastante  con  la  presente
circolare.
                          Il direttore generale della leva: DISTEFANO