IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione, approvato con regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il piano triennale di sviluppo dell'Universita' 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che prevede per l'Universita' degli studi di Parma l'istituzione del diploma universitario di "informazione scientifica sul farmaco"; Rilevata la necessita' di apportare le modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Dopo l'art. 113, capo VII, col conseguente spostamento della numerazione successiva vengono inseriti i seguenti ulteriori articoli: Capo VII FACOLTA' DI FARMACIA L'art. 114 dello statuto e' cosi' integrato: alla facolta' di farmacia afferisce: a) laurea in farmacia; b) laurea in chimica e tecnologia farmaceutica; c) diploma in informazione scientifica sul farmaco. Dopo l'art. 119 del predetto statuto col conseguente spostamento della numerazione successiva viene inserita la seguente modifica statutaria: Art. 120 (Corso di diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco). - E' istituito presso l'Universita' degli studi di Parma il diploma in "informazione scientifica sul farmaco" annesso alla facolta' di farmacia. Art. 121 (Accesso al diploma). - L'iscrizione ai corsi e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero di iscritti a ciascun corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 122 (Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma in "informazione scientifica sul farmaco" di cui all'art. 1 e' dichiarato affine ad uno dei corsi di laurea della facolta' di cui alle tabelle XXVII e XXVII-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 (Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1989, n. 109). I corsi di diploma affini al medesimo corso di laurea sono affini tra di loro. Nei trasferimenti tra il corso di diploma e tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno gia' conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facolta' riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal suddetto corso al quale e' richiesto il trasferimento o l'iscrizione. La facolta' indica altresi' l'anno di iscrizione che nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine deve essere di norma il terzo. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti: a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualita' nel corso affine al quale si chiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra corsi non affini, si dovra' tener conto degli insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i due corsi di laurea; b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in a), sia possibile, a giudizio della facolta', sostenere un esame integrativo; c) il numero di insegnamenti di cui in a) e in b) che puo' essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato ad un corso di laurea affine, dovra' variare da un minimo di cinque ad un massimo di sette annualita' considerando, a riguardo, due insegnamenti semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovra' tener conto nei trasferimenti dal corso di diploma a quello di laurea. Art. 123 (Articolazione del corso di studi). - L'attivita' didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche. Le attivita' pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali sono state stipulate apposite convenzioni. Le attivita' pratiche e di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle attivita' didattiche complessive. Ogni corso di diploma e' costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualita' con un numero di esami convenzionali non superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da piu' docenti) viene effettuato con un unico esame. Un numero di annualita' variabile da sei a otto sara' costituito da insegnamenti "istituzionali" facenti parte ciascuno di uno specifico gruppo disciplinare secondo quanto indicato in ogni singolo diploma. Gli insegnamenti istituzionali, per l'aliquota eccedente le cinque annualita' monodisciplinari, potranno eventualmente essere impartiti come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o piu' gruppi concorsuali. La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli gruppi concorsuali indicati per ciascun diploma, deve rispondere alle esigenze di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico disciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovra' dimostrare di avere acquisito la capacita' di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese; tale capacita' sara' accertata con modalita' che saranno definite dal consiglio di facolta'. Le rimanenti annualita', fino alla concorrenza di quindici, saranno costituite da insegnamenti "caratterizzanti" lo specifico corso di diploma o lo specifico orientamento. Tali annualita', ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990, sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nelle tabelle riferite ad ogni singolo diploma e riportate al successivo art. 124. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati. La facolta' nell'attivare il corso degli studi potra' discostarsi dalle indicazioni delle tabelle attivando insegnamenti alternativi in base a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero di annualita' non superiore a tre. Art. 124 (Diploma in informazione scientifica sul farmaco). - L'obiettivo del corso di diploma e' quello di formare operatori aventi conoscenze culturali di base e competenze professionali specifiche utili a svolgere attivita' di informazione scientifica sulle specialita' medicinali, sui presidi medico-chirurgici e sui prodotti dietetici alla scopo di far conoscere periodicamente agli operatori sanitari, nei settori pubblico e privato, le caratteristiche e le proprieta' dei medicamenti onde assicurare il corretto impiego, secondo quanto previsto dalla legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e dal decreto del Ministro della sanita' 23 giugno 1981. Tale diploma e' considerato affine al corso di laurea in farmacia. Il numero di annualita', gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportate in tabella. Annua- Tipo Codice Gruppo disciplinare lita' Esempi discipline __ __ __ __ __ Ist. E0901 Anatomia umana 1 Anatomia umana Ist. C0510 Chimica biologica 1 Chimica biologica Ist. C0310 Chimica gen. e inorganica 1 Chimica gen. e inorganica Ist. C0500 Chimica organica 1 Chimica organica Ist. E0410 Fisiologia generale 1 Fisiologia generale Ist. F0411 Patologia generale 1 Patologia generale Ist. A0230 Istituz. matematica 1 Matematica e fisica P041 Statistica B0110 Fisica generale Ist. F221 Igiene - Microbiologia, igiene F0520 Microbiologia applicata Carat. C0700 Farmaceutico 2 Chimica dei medicinali I e II Carat. C0802 Tecnica e legisl. farmac. 1 Forme farmaceutiche Carat. B0700 Farmacologia 2 Farmacologia e tossicologia, farma- coterapia Carat. 2 Annualita' per inse- gnamenti caratteriz- zanti di sede Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 31 dicembre 1994 Il rettore: OCCHIOCUPO