IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2797,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'istruzione, approvato con
regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto  20  giugno  1935,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  piano  triennale  di  sviluppo dell'Universita' 1991-93,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991
che prevede per l'Universita' degli studi di Parma l'istituzione  del
diploma universitario di "informazione scientifica sul farmaco";
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  le modifiche di statuto in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle  modifiche  di
statuto;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con  i  decreti
sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Dopo  l'art.  113,  capo  VII,  col  conseguente  spostamento della
numerazione  successiva  vengono  inseriti   i   seguenti   ulteriori
articoli:
                              Capo VII
                        FACOLTA' DI FARMACIA
  L'art. 114 dello statuto e' cosi' integrato:
   alla facolta' di farmacia afferisce:
     a) laurea in farmacia;
     b) laurea in chimica e tecnologia farmaceutica;
     c) diploma in informazione scientifica sul farmaco.
  Dopo  l'art.  119  del predetto statuto col conseguente spostamento
della numerazione successiva  viene  inserita  la  seguente  modifica
statutaria:
  Art.   120   (Corso   di   diploma  universitario  in  informazione
scientifica sul farmaco). - E' istituito presso  l'Universita'  degli
studi  di  Parma il diploma in "informazione scientifica sul farmaco"
annesso alla facolta' di farmacia.
  Art. 121 (Accesso al diploma). - L'iscrizione ai corsi e'  regolata
in  conformita'  alle  norme vigenti in materia di accesso agli studi
universitari.
  Il numero di iscritti a ciascun corso e' stabilito annualmente  dal
senato  accademico,  su  proposta  del consiglio di facolta', in base
alle strutture disponibili alle esigenze del  mercato  del  lavoro  e
secondo  i  criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma
4, della legge n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione vengono  stabilite
dal consiglio di facolta'.
  Art. 122 (Corsi di laurea e di diploma affini -
Riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di
diploma  in  "informazione scientifica sul farmaco" di cui all'art. 1
e' dichiarato affine ad uno dei corsi di laurea della facolta' di cui
alle tabelle XXVII e  XXVII-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  ottobre  1988  (Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1989, n.
109).
  I corsi di diploma affini al medesimo corso di laurea  sono  affini
tra di loro.
  Nei  trasferimenti  tra il corso di diploma e tra corsi di laurea e
di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro  che
hanno  gia'  conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facolta'
riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo  nel  corso  di
provenienza  considerando la loro validita' culturale, propedeutica o
professionale per la formazione prevista dal suddetto corso al  quale
e'  richiesto  il  trasferimento  o  l'iscrizione. La facolta' indica
altresi' l'anno di iscrizione  che  nel  caso  di  diplomati  che  si
iscrivono ad un corso di laurea affine deve essere di norma il terzo.
  Il  riconoscimento  degli  insegnamenti  ha  luogo nel rispetto dei
criteri seguenti:
    a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di
provenienza ed aventi uguale denominazione ed  annualita'  nel  corso
affine  al  quale  si  chiede  l'iscrizione  o  il trasferimento. Nei
passaggi  tra  corsi  non  affini,  si  dovra'  tener   conto   degli
insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i
due corsi di laurea;
    b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di
provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in a), sia
possibile, a giudizio della facolta', sostenere un esame integrativo;
    c) il numero di insegnamenti di cui in a) e in b) che puo' essere
riconosciuto  all'atto dell'iscrizione di un diplomato ad un corso di
laurea affine, dovra' variare da un minimo di cinque ad un massimo di
sette  annualita'  considerando,   a   riguardo,   due   insegnamenti
semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovra'
tener  conto  nei  trasferimenti  dal  corso  di  diploma a quello di
laurea.
  Art.  123  (Articolazione  del  corso  di  studi).  -   L'attivita'
didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche.
  Le attivita' pratiche possono essere svolte presso qualificati enti
pubblici  o  privati  con  i  quali  sono  state  stipulate  apposite
convenzioni.
  Le attivita' pratiche e di laboratorio non possono essere superiori
ad un terzo delle attivita' didattiche complessive.
  Ogni corso di diploma e' costituito da un  numero  di  insegnamenti
pari  a  quindici annualita' con un numero di esami convenzionali non
superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati
(anche se svolti da piu'  docenti)  viene  effettuato  con  un  unico
esame.
  Un numero di annualita' variabile da sei a otto sara' costituito da
insegnamenti  "istituzionali" facenti parte ciascuno di uno specifico
gruppo disciplinare secondo quanto indicato in ogni singolo diploma.
  Gli insegnamenti istituzionali, per l'aliquota eccedente le  cinque
annualita'  monodisciplinari, potranno eventualmente essere impartiti
come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o piu'  gruppi
concorsuali.
  La   scelta   degli   insegnamenti   istituzionali  dall'elenco  di
discipline riportate nei  singoli  gruppi  concorsuali  indicati  per
ciascun  diploma,  deve  rispondere  alle  esigenze  di  fornire agli
studenti i principi ed i contenuti basilari dei  rispettivi  comparti
scientifico  disciplinari  anche  in  vista del ruolo propedeutico di
tali  principi  e  contenuti  per   l'approfondimento   degli   altri
insegnamenti del corso di diploma universitario.
  Durante  il  primo  biennio del corso di diploma lo studente dovra'
dimostrare di avere  acquisito  la  capacita'  di  aggiornarsi  nella
letteratura  scientifica  in  lingua  inglese;  tale  capacita' sara'
accertata  con  modalita'  che  saranno  definite  dal  consiglio  di
facolta'.
  Le rimanenti annualita', fino alla concorrenza di quindici, saranno
costituite  da  insegnamenti  "caratterizzanti" lo specifico corso di
diploma o lo specifico orientamento.
  Tali annualita', ai sensi dell'art. 11  della  legge  n.  341/1990,
sono  ripartite  per aree disciplinari secondo i rapporti specificati
nelle tabelle riferite ad ogni singolo
diploma e riportate al successivo art. 124. I  relativi  insegnamenti
potranno  essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come
corsi integrati.
  La facolta' nell'attivare il corso degli studi  potra'  discostarsi
dalle indicazioni delle tabelle attivando insegnamenti alternativi in
base  a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero
di annualita' non superiore a tre.
  Art. 124 (Diploma  in  informazione  scientifica  sul  farmaco).  -
L'obiettivo  del  corso  di  diploma  e'  quello di formare operatori
aventi  conoscenze  culturali  di  base  e  competenze  professionali
specifiche  utili  a  svolgere  attivita' di informazione scientifica
sulle specialita' medicinali, sui  presidi  medico-chirurgici  e  sui
prodotti  dietetici  alla  scopo di far conoscere periodicamente agli
operatori   sanitari,   nei   settori   pubblico   e   privato,    le
caratteristiche  e  le  proprieta' dei medicamenti onde assicurare il
corretto impiego, secondo quanto previsto  dalla  legge  n.  833/1978
istitutiva  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  dal  decreto  del
Ministro della sanita' 23 giugno 1981.
  Tale diploma e' considerato affine al corso di laurea in farmacia.
  Il numero di annualita', gli insegnamenti e la loro appartenenza  e
distribuzione  tra  le  diverse  aree  scientifico-disciplinari  sono
riportate in tabella.
                                         Annua-
Tipo    Codice       Gruppo disciplinare  lita'  Esempi discipline
 __       __                  __            __         __
Ist.    E0901  Anatomia umana               1  Anatomia umana
Ist.    C0510  Chimica biologica            1  Chimica biologica
Ist.    C0310  Chimica gen. e inorganica    1  Chimica gen. e
                                                inorganica
Ist.    C0500  Chimica organica             1  Chimica organica
Ist.    E0410  Fisiologia generale          1  Fisiologia generale
Ist.    F0411  Patologia generale           1  Patologia generale
Ist.    A0230  Istituz. matematica          1  Matematica e fisica
        P041   Statistica
        B0110  Fisica generale
Ist.    F221   Igiene                       -  Microbiologia, igiene
        F0520  Microbiologia applicata
Carat.  C0700  Farmaceutico                 2  Chimica dei medicinali
                                                I e II
Carat.  C0802  Tecnica e legisl. farmac.    1  Forme farmaceutiche
Carat.  B0700  Farmacologia                 2  Farmacologia e
                                                tossicologia, farma-
                                                coterapia
Carat.                                      2  Annualita' per inse-
                                                gnamenti caratteriz-
                                                zanti di sede
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Parma, 31 dicembre 1994
                                               Il rettore: OCCHIOCUPO