IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Vista  la  legge  24 aprile 1990, n. 100, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  101  del  3  maggio  1990,
recante:  "Norme  sulla promozione della partecipazione a societa' ed
imprese miste all'estero",  e  in  particolare  l'art.  4,  comma  1,
periodo  primo,  che prevede che con decreto del Ministro del tesoro,
di  concerto  con  il  Ministro  del  commercio  con  l'estero,  sono
stabilite le modalita', le condizioni e l'importo massimo dei crediti
agevolati che il Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere per
il  parziale  finanziamento  della quota di capitale di rischio degli
operatori  italiani  nelle  societa'  e  imprese   miste   all'estero
partecipate dalla Simest S.p.a.;
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  periodi secondo e terzo, della citata
legge n. 100 del 1990, che prevedono che il  tasso  di  interesse  di
tali  crediti  agevolati  in ogni caso e' stabilito in misura pari al
50% di quello di riferimento determinato  per  il  credito  agevolato
industriale  ai  sensi  dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla  data  di  stipula
del  contratto di finanziamento, e che i relativi oneri sono a carico
del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295;
  Visto l'art. 4, comma 2, della citata legge n. 100  del  1990,  che
prevede  che  in  caso  di  mancato conferimento anche parziale della
prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa  mista
si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 1981, n. 394;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  di  concerto con il
Ministro del commercio con l'estero del 29  aprile  1992,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 260 del 4
novembre 1992, emanato in attuazione dell'art. 4,  comma  1,  periodo
primo, della citata legge n. 100/1990;
  Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, concernente l'abolizione del
"fixing"  delle  valute  e la definizione di un cambio alternativo di
riferimento;
  Vista la legge 26 novembre 1993,  n.  489,  che  ha  disposto,  fra
l'altro,   la   trasformazione   in  societa'  per  azioni  dell'ente
creditizio pubblico "Mediocredito centrale - Istituto centrale per il
credito a medio termine (Mediocredito centrale)";
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia  di  giurisdizione  e  controllo della Corte dei conti, ed in
particolare  l'art.  3,   relativo   al   controllo   preventivo   di
legittimita' sugli atti non aventi forza di legge;
  Ravvisata  l'esigenza  di  modificare il decreto del 29 aprile 1992
soprarichiamato al fine di  conformare  modalita'  e  condizioni  dei
crediti  agevolati  ex  art.  4  della legge n. 100/1990 alle attuali
situazioni determinate  da  disposizioni  normative  successive  alla
citata legge n. 100/1990;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il Mediocredito centrale S.p.a. puo' concedere crediti agevolati in
lire  alle  imprese italiane per il parziale finanziamento della loro
quota  di  capitale  di  rischio  nelle  societa'  o  imprese   miste
all'estero  partecipate  dalla Societa' italiana per le imprese miste
all'estero - Simest S.p.a.
  L'agevolazione di cui al precedente comma puo' essere concessa  sia
per  finanziare  l'acquisizione  di quote in societa' o imprese miste
all'estero non ancora costituite, sia per  finanziare  l'acquisizione
di  quote  aggiuntive  o  la sottoscrizione di aumenti di capitale in
societa' o imprese miste  all'estero  gia'  costituite  a  fronte  di
idonea documentazione comprovante l'avvenuto conferimento dell'intera
quota precedentemente acquisita dalla impresa italiana.
  A  tal  fine  la  quota di capitale di rischio agevolabile non deve
risultare acquisita dall'impresa  italiana  prima  della  data  della
delibera  di  partecipazione  della  Simest  S.p.a.  nella societa' o
impresa  mista  all'estero.  L'operatore  italiano  puo'   presentare
domanda  di  finanziamento  agevolato al Mediocredito centrale S.p.a.
anche prima della predetta delibera della Simest  S.p.a.  e  comunque
non oltre tre mesi dalla data della stessa.
  L'agevolazione  finanziaria  di  cui  al precedente comma primo non
puo' cumularsi con le analoghe provvidenze disposte  da  altre  leggi
vigenti in materia. Tale agevolazione puo' invece sussistere anche in
presenza  di  interventi  finanziari  resi  disponibili  da organismi
internazionali  operanti   nel   settore   della   promozione   degli
investimenti  all'estero  e  concessi  sia  direttamente alle imprese
italiane sia per il tramite del Mediocredito centrale S.p.a.
  Sono accolte con priorita' le  domande  di  finanziamento  avanzate
dalle  piccole e medie imprese. Per la definizione di piccola e media
impresa si rinvia alla vigente disciplina comunitaria in  materia  di
aiuti  di  Stato  a  favore  delle  piccole  e  medie  imprese  ed in
particolare  a  quanto  stabilito  con  il   decreto   del   Ministro
dell'industria del 22 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 76 del 1 aprile 1994.