IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 74 citato, comma 5, il Ministro
della pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio  nazionale  della
pubblica  istruzione,  determina,  con  propria ordinanza, il termine
delle attivita' didattiche  e  delle  lezioni,  le  scadenze  per  le
valutazioni  periodiche  ed  il  calendario  delle festivita' e degli
esami;
  Considerato, altresi', che, ai sensi del comma 4 dello stesso  art.
74,   l'anno   scolastico   puo'  essere  suddiviso,  ai  fini  della
valutazione degli alunni, in due o tre periodi su  deliberazione  del
collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi;
  Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  l'ordinanza di cui al citato
comma 5 dell'art. 74 per l'anno scolastico 1995-96;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Nelle scuole elementari e medie le lezioni hanno termine  il  12
giugno 1996.
  2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, le lezioni hanno termine il 15 giugno 1996.
Limitatamente  alle  classi  terminali degli istituti professionali e
degli istituti d'arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di
qualifica ed esami di licenza di maestro  d'arte,  le  lezioni  hanno
termine il 10 giugno 1996.
  3.  Le  attivita'  educative  nelle  scuole  materne e le attivita'
didattiche nelle scuole ed istituti di cui ai precedenti commi  hanno
termine  il  29  giugno  1996.  In  data  successiva hanno termine le
attivita' nelle  classi  interessate  agli  esami  di  maturita',  di
licenza  linguistica  e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole
materne, nelle classi degli istituti tecnici ove si attuano, d'intesa
con   le   regioni   territorialmente   competenti,   sperimentazioni
finalizzate   al   rientro   degli   adulti  nel  sistema  formativo,
autorizzate a norma  dell'art.  278  del  testo  unico  citato  nelle
premesse  nonche' in classi degli istituti professionali in relazione
ad     attivita'     programmate     nell'ambito     dell'area     di
professionalizzazione.
  4.  Dal  1  settembre  1995  all'inizio delle lezioni e dal termine
delle operazioni di scrutinio finale al 29 giugno 1996, il  personale
docente  puo' partecipare ad iniziative di aggiornamento, organizzate
dall'amministrazione.