IL MINISTRO DELL'INTERNO
   Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
   Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
   Visto l'art. 2 della legge 26 giugno 1965, n. 966;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  luglio  1982,
n. 577;
   Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
   Rilevata  la  necessita'  di  emanare  disposizioni  di  sicurezza
antincendi per i depositi di soluzioni idroalcoliche;
   Vista la regola tecnica elaborata dal  Comitato  centrale  tecnico
scientifico  per  la  prevenzione  incendi  di  cui all'art.   10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
   Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
   Espletata la procedura di informazione  prevista  dalla  legge  21
giugno 1986, n. 317;
                              Decreta:
   E'  approvata  la  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi per i
depositi di soluzioni idroalcoliche  allegata  al  presente  decreto.
Sono   abrogate  le  disposizioni  tecniche  di  prevenzione  incendi
precedentemente emanate in materia.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Roma, 18 maggio 1995
                                              Il Ministro: Brancaccio