Con decreto ministeriale 3 aprile 1995: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 maggio 1994 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Meccaniche F.lli Rivolta, con sede in Busto Arsizio (Varese), unita' di Magnago (Como), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 10 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993. Contributo addizionale: No - Amministrazione controllata dal 4 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente atto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15188/9 del 30 maggio 1994. 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Invex Fili Isolati Speciali, con sede in Quattordio (Alessandria), unita' di Livorno Ferraris (Vercelli), e Quattordio (Alessandria), per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 novembre 1994 con decorrenza 1 dicembre 1994. 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. San Pellegrino, con sede in Milano, unita' di San Pellegrino Terme e Uffici di Milano, per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 19 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 16 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sanremo Moda Uomo, con sede in Caerano S. Marco (Treviso), unita' di Caerano S. Marco (Treviso), per il periodo dal 16 giugno 1994 al 15 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 16 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tintoria Industriale Chiorino, con sede in Biella, unita' di Biella, per il periodo dal 3 novembre 1993 al 5 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente atto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14392/7 del 17 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 7 febbraio 1994 con effetto dal 19 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano), unita' di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Componenti Presse Gruppo Presafin, sede in Torino, unita' in Grugliasco (Torino), e Pont Canavese (Torino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 luglio 1994 al 30 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Spring Gruppo Mandelli, sede in Piacenza, unita' in Piacenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza 27 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Hitec Campania (Gruppo Mandelli), sede in Montefredane (Avellino), unita' in Montefredane (Avellino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Mandelli 2 (Gruppo Mandelli), sede in Montefredane (Avellino), unita' in Montefredane (Avellino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Plasma (Gruppo Mandelli), sede in Piacenza, unita' in Piacenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza 27 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Saimp Sistemi, sede in Padova, unita' in Padova, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 settembre 1994 al 4 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 15 settembre 1994. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 5 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Mandelli (Gruppo Mandelli), sede in Piacenza, unita' in Piacenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza 27 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Mandelli Industriale (Gruppo Mandelli), sede in Piacenza, unita' in Piacenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza 27 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Prosidea, sede in Torino, unita' in Favria e Novi Ligure (Torino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 agosto 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1994 con decorrenza 30 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 160/1988 citata in prembolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Presafin Gruppo Presafin, sede in Torino, unita' in Grugliasco (Torino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 marzo 1994 al 27 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 28 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Antonicelli, sede in Milano, unita' in Magenta (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1994 al 23 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Tintoria Industriale Chiorino, sede in Biella, unita' in Biella, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. I.T.C. Industria Termotecnica Campana, sede in Buccinasco (Milano), unita' in Buccinasco (Milano), Casteggio (Pavia), e Deposito di Zingonia (Bergamo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 ottobre 1994 al 16 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Ilcom, sede in S. Damiano d'Asti (Asti), unita' in S. Damiano d'Asti (Asti), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1994 al 5 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Team Confezioni, sede in Cazzano di Tramigna (Verona), unita' in Cazzano di Tramigna (Verona), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. Confezioni Botto, sede in Pontestura (Alessandria), unita' in Pontestura (Alessandria), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.n.c. Cartopuglia di Pesce Domenico & C., sede in Corato (Bari), unita' in Corato (Bari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Antonicelli, sede in Milano, unita' in Magenta (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 ottobre 1994 al 27 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Vifla, sede in Sant'Arpino (Caserta), unita' in Sant'Arpino (Caserta), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Lithoprint sede in Roma, unita' in Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Atea, sede in Caivano (Napoli), unita' in Caivano (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 aprile 1994 al 19 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 20 ottobre 1994 al 19 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Stein, sede in Firenze, unita' in Scandicci (Firenze), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 luglio 1994 al 20 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 21 gennaio 1995 al 20 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Momes sede in Genova, unita' in Genova, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 agosto 1994 all'8 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 9 febbraio 1995 all'8 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Leset, sede in Bari, unita' in Bari, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Riolio sede in Barletta (Bari), unita' in Barletta (Bari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 19 luglio 1994 al 18 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della ditta De Nitto Cosimo, sede in Mesagne (Brescia), unita' in Mesagne (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Caso - Industria del legno, sede in Avellino, unita' in Avellino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Nocera Umbra Sud, sede in Caserta, unita' in Contursi Terme (Salerno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 dicembre 1994 al 13 giugno 1995. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 14 giugno 1995 al 13 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Officine Meccaniche F.lli Rivolta, sede in Busto Arsizio (Varese), unita' in Magnago (Como), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 febbraio 1994 al 10 agosto 1994. La corresponsione del trattamento e' prorogata dall'11 agosto 1994 al 10 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. I.RE.P. di Ugo Vitolo e Ugo Vitolo, sede in Napoli, unita' in Pompei (Napoli), Secondigliano (Napoli), uffici di Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1993 al 17 giugno 1994. Sono escluse sette unita' lavorative di cui alla relazione dell'Ispettorato del lavoro di Napoli del 20 giugno 1994 che risultano in organico presso altra azienda. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 18 giugno 1994 al 17 dicembre 1994. Sono escluse sette unita' lavorative di cui alla relazione dell'Ispettorato del lavoro di Napoli del 20 giugno 1994 che risultano in organico presso altra azienda. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.c. a r.l. Cooperativa Manifatturiera San Giorgio, sede in Matino (Lecce), unita' in Matino contrada Spinamantelli (Lecce), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 gennaio 1993 al 20 luglio 1993. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 21 luglio 1993 al 20 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogato in favore dei lavoratori interessati dipendenti della S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli unita' produttiva in Tivoli (Roma), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata sino al 5 dicembre 1995 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.