Con decreto ministeriale 3 aprile 1995:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 30  maggio  1994  con
effetto  dal  15  marzo  1993,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Meccaniche F.lli Rivolta,  con
sede  in  Busto  Arsizio  (Varese),  unita' di Magnago (Como), per il
periodo dal 15 settembre 1993 al 10 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1993 con decorrenza  15
settembre 1993.
   Contributo  addizionale:  No  -  Amministrazione controllata dal 4
giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente atto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n.
15188/9 del 30 maggio 1994.
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 18
gennaio 1994 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Invex  Fili   Isolati
Speciali,  con  sede  in  Quattordio (Alessandria), unita' di Livorno
Ferraris (Vercelli), e Quattordio (Alessandria), per il periodo dal 1
dicembre 1994 al 30 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 novembre 1994 con decorrenza
1 dicembre 1994.
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  28  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 18
gennaio 1994 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. San Pellegrino,  con  sede
in  Milano, unita' di San Pellegrino Terme e Uffici di Milano, per il
periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza
19 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 3 aprile 1995:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  6
ottobre 1993  con  effetto  dal  16  dicembre  1992,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. Sanremo Moda
Uomo, con sede in Caerano S. Marco (Treviso), unita'  di  Caerano  S.
Marco  (Treviso),  per  il  periodo dal 16 giugno 1994 al 15 dicembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza
16 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  28  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con
effetto dal 3 maggio 1993,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Tintoria Industriale Chiorino, con sede
in  Biella, unita' di Biella, per il periodo dal 3 novembre 1993 al 5
aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1993 con decorrenza
3 novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente atto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n.
14392/7 del 17 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 3 aprile 1995:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  7
febbraio  1994  con  effetto  dal  19  luglio  1992,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente,
con sede in Rozzano -  Milanofiori  (Milano),  unita'  di  Casandrino
(Napoli), per il periodo dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza
19 gennaio 1994.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti della S.r.l. Componenti Presse Gruppo  Presafin,  sede  in
Torino,  unita'  in Grugliasco (Torino), e Pont Canavese (Torino), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale dal 3 luglio 1994 al 30 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza
3 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  e' autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti della S.p.a. Spring Gruppo  Mandelli,  sede  in  Piacenza,
unita'  in  Piacenza,  e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 27  ottobre  1994  al  26
aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza
27 ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,   con   particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o   sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
   Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  della  S.p.a.  Hitec  Campania (Gruppo Mandelli), sede in
Montefredane  (Avellino),  unita'  in  Montefredane  (Avellino),   e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1994 con decorrenza
2 novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  della  S.p.a.  Mandelli  2  (Gruppo  Mandelli),  sede  in
Montefredane   (Avellino),  unita'  in  Montefredane  (Avellino),  e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1994 con decorrenza
2 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,   con   particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o   sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
   Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  della  S.p.a. Plasma (Gruppo Mandelli), sede in Piacenza,
unita' in Piacenza, e' prorogata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 27 ottobre 1994 al 26
aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza
27 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti della S.p.a. Saimp Sistemi,  sede  in  Padova,  unita'  in
Padova,  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale dal 15 settembre 1994 al 4 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza
15 settembre 1994.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 5
ottobre 1994 al 4 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza
5 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti della S.p.a. Mandelli (Gruppo Mandelli), sede in Piacenza,
unita' in Piacenza, e' prorogata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 27 ottobre 1994 al 26
aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza
27 ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,   con   particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o   sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
   Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  della S.p.a. Mandelli Industriale (Gruppo Mandelli), sede
in Piacenza, unita' in Piacenza, e' prorogata la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 27 ottobre
1994 al 26 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza
27 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti della S.r.l. Prosidea, sede in Torino, unita' in Favria  e
Novi  Ligure (Torino), e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  30  agosto  1994  al  28
febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1994 con decorrenza
30 agosto 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  e' autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge 160/1988 citata in prembolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti della S.p.a. Presafin Gruppo  Presafin,  sede  in  Torino,
unita'  in  Grugliasco  (Torino),  e' prorogata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 marzo 1994
al 27 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza
28 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale,  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,   con   particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o   sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
   Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  della  S.p.a.  Antonicelli,  sede  in  Milano,  unita' in
Magenta (Milano), e' autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  28 giugno 1994 al 23
ottobre 1994.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  della  S.r.l.  Tintoria  Industriale  Chiorino,  sede  in
Biella,  unita'  in  Biella,  e'  autorizzata  la  corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1994
al 5 ottobre 1994.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 6 ottobre  1994
al 5 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  della  S.p.a. I.T.C. Industria Termotecnica Campana, sede
in Buccinasco (Milano),  unita'  in  Buccinasco  (Milano),  Casteggio
(Pavia),   e  Deposito  di  Zingonia  (Bergamo),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 17 ottobre 1994 al 16 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti della S.r.l. Ilcom, sede  in  S.  Damiano  d'Asti  (Asti),
unita'  in S. Damiano d'Asti (Asti), e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6  luglio
1994 al 5 gennaio 1995.
   La  corresponsione del trattamento e' prorogata dal 6 gennaio 1995
al 5 luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti della S.r.l. Team Confezioni, sede in Cazzano di  Tramigna
(Verona),  unita'  in  Cazzano  di Tramigna (Verona), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti   della   S.a.s.  Confezioni  Botto,  sede  in  Pontestura
(Alessandria), unita' in Pontestura (Alessandria),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  della  S.n.c. Cartopuglia di Pesce Domenico & C., sede in
Corato  (Bari),  unita'  in  Corato   (Bari),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 5 ottobre  1994
al 4 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  della  S.p.a.  Antonicelli,  sede  in  Milano,  unita' in
Magenta (Milano), e' autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 24 ottobre 1994 al 27
giugno 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti della S.r.l. Vifla, sede in Sant'Arpino (Caserta),  unita'
in  Sant'Arpino  (Caserta),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  16  febbraio
1994 al 15 agosto 1994.
   La  corresponsione del trattamento e' prorogata dal 16 agosto 1994
al 15 febbraio 1995.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti della S.r.l. Lithoprint sede in Roma, unita' in  Roma,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti della S.r.l. Atea, sede in  Caivano  (Napoli),  unita'  in
Caivano  (Napoli),  e'  autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  20  aprile  1994  al  19
ottobre 1994.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 20 ottobre 1994
al 19 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  della  S.r.l. Stein, sede in Firenze, unita' in Scandicci
(Firenze),  e'  autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  21 luglio 1994 al 20
gennaio 1995.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 21 gennaio 1995
al 20 luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti della S.r.l. Momes sede in Genova, unita'  in  Genova,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 9 agosto 1994 all'8 febbraio 1995.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 9 febbraio 1995
all'8 agosto 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti della S.r.l. Leset, sede  in  Bari,  unita'  in  Bari,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 6 dicembre 1994
al 5 giugno 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti della S.r.l. Riolio sede in  Barletta  (Bari),  unita'  in
Barletta  (Bari),  e'  autorizzata  la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 19  gennaio  1994  al  18
luglio 1994.
   La  corresponsione del trattamento e' prorogata dal 19 luglio 1994
al 18 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  della  ditta  De Nitto Cosimo, sede in Mesagne (Brescia),
unita' in Mesagne (Brescia), e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 7 febbraio
1994 al 6 agosto 1994.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 7  agosto  1994
al 6 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti della S.p.a. Caso - Industria del legno, sede in Avellino,
unita'  in Avellino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  1  agosto  1994  al  31
gennaio 1995.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 1 febbraio 1995
al 31 luglio 1995.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti della S.p.a. Nocera Umbra Sud, sede in Caserta, unita'  in
Contursi  Terme  (Salerno),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  14  dicembre
1994 al 13 giugno 1995.
   La  corresponsione del trattamento e' prorogata dal 14 giugno 1995
al 13 dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti della S.p.a. Officine Meccaniche F.lli  Rivolta,  sede  in
Busto  Arsizio  (Varese), unita' in Magnago (Como), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dall'11 febbraio 1994 al 10 agosto 1994.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dall'11 agosto 1994
al 10 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  della  S.a.s. I.RE.P. di Ugo Vitolo e Ugo Vitolo, sede in
Napoli, unita' in Pompei (Napoli), Secondigliano (Napoli), uffici  di
Napoli,    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre  1993  al  17
giugno 1994.
   Sono  escluse  sette  unita'  lavorative  di  cui  alla  relazione
dell'Ispettorato  del  lavoro  di  Napoli  del  20  giugno  1994  che
risultano in organico presso altra azienda.
   La  corresponsione del trattamento e' prorogata dal 18 giugno 1994
al 17 dicembre 1994.
   Sono  escluse  sette  unita'  lavorative  di  cui  alla  relazione
dell'Ispettorato  del  lavoro  di  Napoli  del  20  giugno  1994  che
risultano in organico presso altra azienda.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti della S.c. a r.l. Cooperativa Manifatturiera San  Giorgio,
sede  in  Matino  (Lecce),  unita'  in  Matino contrada Spinamantelli
(Lecce),   e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 21 gennaio 1993 al 20
luglio 1993.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 21 luglio  1993
al 20 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio  1995,
n.  31,  e' prorogato in favore dei lavoratori interessati dipendenti
della S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli unita' produttiva in  Tivoli
(Roma),   la   corresponsione   del   trattamento   straordinario  di
integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno
1995, con pari riduzione della durata del  trattamento  economico  di
mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata sino al 5 dicembre 1995 e  comporta  pari  riduzione  della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80% del trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua  corresponsione
e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori gia'
interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della  legge  n.
56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso
in  base  a  tale  normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del
trattamento di mobilita'.