Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 febbraio 1993, della ditta  S.c.  a
r.l.  Maestri d'arte ceramica, con sede in Contursi Terme (Salerno) e
unita' di Contursi Terme (Salerno).
   Parere comitato tecnico del 9 marzo 1994 - favorevole.
   Trattamento straordinario  di  integragione  salariale  per  crisi
aziendale,  S.c. a r.l. Maestri d'arte ceramica, con sede in Contursi
Terme (Salerno) e unita' di Contursi Terme (Salerno).
   Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1992 con decorrenza  8
febbraio 1992.
   Periodo  interamente  decurtato  ai sensi della legge n. 236/1993,
art. 7, comma 1;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.c.  a r.l.
Maestri d'arte ceramica, con  sede  in  Contursi  Terme  (Salerno)  e
unita'  di  Contursi  Terme (Salerno) limitatamente al periodo dall'8
agosto 1992 al 7 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  di  proroga  con  decorrenza  8  agosto   1992
presentata  il  14  dicembre  1992  prima  dell'entrata in vigore del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con    decreto    ministeriale   31   maggio   1995,   a   seguito
dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta  con
il  decreto  ministeriale  del  19  aprile  1995,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamente    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19
aprile  1995 con effetto dall'8 agosto 1994, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Oerlikon  Contraves  gia'
Contraves italiana, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo
dall'8 agosto 1994 al 9 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 19 luglio 1994 con decorrenza 8
agosto 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 17317/2 del 19 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, e' approvata  la  proroga
complessa  del  programma per ristrutturazione aziendale, relativa al
periodo dal 24 agosto 1993 al 23  agosto  1994,  della  ditta  S.r.l.
Novate  metallurgica  -  Navamet  (Gruppo  Falck), con sede in Novate
Mezzola (Sondrio) e unita' di Novate Mezzola (Sondrio).
   Parere comitato tecnico del 18 maggio 1994 - favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto
1991,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.r.l. Novate metallurgica - Novamet  (Gruppo  Falck),  con  sede  in
Novate  Mezzola (Sondrio) e unita' di Novate Mezzola (Sondrio) per il
periodo dal 25 febbraio 1994 al 23 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994  con  decorrenza  25
febbraio 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'  il  superamento  del  suddetto   limite,   con
particolare riferimento alla funzione della C.I.G.O.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  14  marzo  1994  al 23 gennaio 1995, della ditta S.r.l.
Vialli costruzione, con sede in Trento e unita' di Trento.
   Parere comitato tecnico del 6 aprile 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. Vialli costruzioni, con sede in Trento
e unita' di Trento, per il periodo dal 14 marzo  1994  al  26  giugno
1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 31 marzo 1994 con decorrenza 14
marzo 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla   ditta   S.r.l.   Vialli
costruzioni,  con  sede  in Trento e unita' di Trento, per il periodo
dal 22 novembre 1994 al 23 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 22
novembre 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 19 settembre 1994 al 18 settembre 1995, della ditta  S.c.
a   r.l.  Edilcoop,  con  sede  in  Crevalcore  (Bologna),  e  unita'
nazionali.
   Parere comitato tecnico del 6 aprile 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.c. a r.l. Edilcoop, con sede in Crevalcore
(Bologna) e unita' nazionali, per il periodo dal 19 settembre 1994 al
18 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1994 con decorrenza  19
settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  31  gennaio  1994 al 30 giugno 1994, della ditta S.p.a.
Pneumatici Pirelli, con sede in Milano e unita' di Tivoli (Roma).
   Parere comitato tecnico del 4 aprile 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Pneumatici Pirelli, con sede in Milano,
e  unita'  di Tivoli (Roma), per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1994 con decorrenza  31
gennaio 1994;
    2)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al  31  gennaio  1995,  della
ditta  S.p.a.  E.C.S. - Electronic Control Systems, con sede in Sesto
Fiorentino (Firenze) e unita' di Sesto Fiorentino (Firnze).
   Parere comitato tecnico del 4 aprile 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  E.C.S.  -  Electronic
Control Systems, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e  unita'  di
Sesto  Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31
luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo  1994  con  decorrenza  1
febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  novembre 1994 al 30 ottobre 1995, della ditta S.p.a.
Casor,  con  sede   in   Castelmaggiore   (Bologna)   e   unita'   di
Castelmaggiore (Bologna).
   Parere comitato tecnico del 29 marzo 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta  S.p.a.  Casor,  con  sede  in  Castelmaggiore
(Bologna)  e unita' di Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 1
novembre 1994 al 30 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1994 con  decorrenza  1
novembre 1994;
    2)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  9  febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  9  febbraio  1995  con effetto dal 4
ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Simer dal 1 dicembre 1993 ha incorporato la Bimac, con
sede in Rovereto (Trento) e  unita'  di  Rovereto  (Trento),  per  il
periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 3 ottobre 1994 con decorrenza 4
ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 18 ottobre 1993  al  17  aprile  1995,  della
ditta S.p.a. Simac, con sede in Tarcento (Udine) e unita' di Tarcento
(Udine).
   Parere comitato tecnico del 30 maggio 1994 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  20  giugno  1994  con  effetto  dal  18
ottobre  1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Simac, con sede in Tarcento (Udine) e unita' di Tarcento
(Udine), per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1994 con decorrenza  18
ottobre 1994;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 5 luglio 1993  al  4  luglio  1994,  della  ditta  S.p.a.
Maionchi  la  metalli  industriale  D.M.S.,  con  sede  in  Guamo  di
Capannori (Lucca) e  unita'  di  Guamo  di  Capannori  (Lucca)  e  S.
Giuliano Terme (Pisa).
   Parere comitato tecnico del 7 aprile 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  5  maggio  1994  con effetto dal 5 luglio 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Maionchi  la  metalli  industriale  D.M.S.,  con  sede  in  Guamo  di
Capannori (Lucca) e  unita'  di  Guamo  di  Capannori  (Lucca)  e  S.
Giuliano Terme (Pisa), per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 20 aprile
1994.
   Istanza  aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 5
gennaio 1994;
    5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge n. 223/1991, relativi al periodo dal  29  ottobre  1994  al  28
aprile  1995,  della  ditta  S.p.a.  Officine  Vittoria,  con sede in
Cassana (Ferrara) e unita' di Cassana (Ferrara).
   Parere comitato tecnico del 29 marzo 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamente   straordinario   di
integrazione salariale, per fallimento,  gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  dell'8  luglio 1994 con effetto dal 29 ottobre 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Officina  Vittoria, con sede in Cassana (Ferarra) e unita' di Cassana
(Ferrara), per il periodo dal 29 ottobre 1994 al 28 aprile 1995.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, sentenza  tribunale  del
29 ottobre 1993, n. 3110.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a. C. &
D., con sede in Luzzara (Reggio Emilia) e unita' di  Luzzara  (Reggio
Emilia).
   Parere comitato tecnico del 29 marzo 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. C. & D., con sede  in  Luzzara  (Reggio
Emilia)  e  unita'  di  Luzzara (Reggio Emilia), per il periodo dal 1
agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1
agosto 1994;
   7) e' approvato il programma  per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  27  giugno  1994  al 26 giugno 1995, della ditta S.p.a.
Confezione Se.Gi, con sede  in  Bentivoglio  (Bologna)  e  unita'  di
Bentivoglio (Bologna).
   Parere comitato tecnico del 29 marzo 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Confezioni  Se.Gi,  con   sede   in
Bentivoglio  (Bologna)  e  unita'  di  Bentivoglio  (Bologna), per il
periodo dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con  decorrenza  27
gennaio 1994;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 27 giugno 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Confezioni
Se.Gi,  con  sede  in  Bentivoglio  (Bologna) e unita' di Bentivoglio
(Bologna), per il periodo dal 27 dicembre 1994 al 26 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 27
dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  31  maggio  1995,  e'  accertata  la
condizione di cui  all'art.  35,  terzo  comma,  legge  n.  416/1981,
relativamente  al  periodo  dal  16  dicembre 1993 al 30 giugno 1994,
della ditta T.R.E.S. Triestina di edizioni  e  stampa,  con  sede  in
Trieste e unita' di Trieste.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  T.R.E.S.
Triestina di edizioni e stampa, con  sede  in  Trieste  e  unita'  di
Trieste, per il periodo dal 16 dicembre 1993 al 15 giugno 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta con il comma precedente
e' prorogata dal 16 giugno 1994 al 30 giugno 1994.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono  autorizzati  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  31  maggio  1995,  e'   accertata   la
condizione  di  crisi  aziendale,  relativamente  al  periodo  dal 10
gennaio 1994 al 15 settembre 1994, della ditta S.p.a. Abete  grafica,
con sede in Roma, e unita' di Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a.
Abete grafica, con sede in Roma, e unita' di Roma, per il perido  dal
10 gennaio 1994 al 9 settembre 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  con  il precedente
comma, e' prorogata dal 10 luglio 1994 al 15 settembre 1994.
   Con  decreto  ministeriale  31  maggio  1995,  e'   accertata   la
condizione  di  ristrutturazione  aziendale, relativamente al periodo
dal 1 luglio 1994 al  30  giugno  1995,  della  ditta  S.p.a.  R.C.S.
Rizzoli  periodici  dal  1  gennaio  1995 R.C.S. Editori, con sede in
Milano e unita' di Milano e Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,   e'   ammessa   la
possibilta'   di   beneficiare   del   trattamento  di  pensionamento
anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi  di  cui
all'art.  37,  della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonche' all'art. 24
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendente  dalla  S.p.a  R.C.S.
Rizzoli  periodici  dal  1  gennaio  1995 R.C.S. Editori, con sede in
Milano e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 1 luglio 1994 al
30  giugno  1995,  limitatamente  alle  unita'  dipendenti  da R.C.S.
Rizzoli periodici.
   Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. G.F.T. Donna, con sede in Torino e unita' di
Torino, via Reiss Romoli, 44,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
3 febbraio 1995 al 2 agosto 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  con  il precedente
comma, e' ulteriormente prorogata dal 3 agosto  1995  al  2  febbraio
1996.
   Le  proroghe  di  cui  ai  precedenti  commi,  non  operano  per i
lavoratori nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni  per
accedere  ai  benefici  previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del
decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto ministeriale 31 maggio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti   dalla   S.p.a.    La    Rinascente,    con    sede    in
Rozzano/Milanofiori  (Milano)  e  unita'  di Monfalcone (Gorizia), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi'  concesso,  per  il  periodo  dal 28 febbraio 1995 al 27 agosto
1995.
   La corresponsione  del  trattamento  disposta  con  il  precedente
comma,  e'  ulteriormente prorogata dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio
1996.
   Le proroghe  di  cui  ai  precedenti  commi,  non  operano  per  i
lavoratori  nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per
accedere ai benefici previsti ai commi 4,  5  e  6  dell'art.  5  del
decreto-legge  16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 31 maggio 1995,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma  5,  del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Consorzio  agrario  provinciale  di Reggio Emilia, con sede in Reggio
Emilia, e unita' di Reggio Emilia, per il periodo dal 1  aprile  1995
al  30 settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione  salariale,  con  pari  riduzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  con  il precedente
comma, e' ulteriormente prorogata dal 1  ottobre  1995  al  31  marzo
1996.
   Il  trattamento di cui ai precedenti e' pari all'ottanta per cento
del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  31  maggio 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti dalla S.p.a. Officine
Adige, con sede in Verona, e unita' di Verona, per il periodo dal  25
gennaio  1995  al  24  luglio  1995 la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale,  con  pari  riduzione  della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  con  il precedente
comma, e' ulteriormente prorogata dal 25 luglio 1995  al  24  gennaio
1996.
   Il  trattamento di cui ai precedenti e' pari all'ottanta per cento
del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 31 maggio 1995,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma  5,  del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata, in
favore dei lavoratori interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Autovox
Videosystem,  con sede in Terni, sede amministrativa in Roma e unita'
di Terni, per il periodo dal 17 febbraio 1995 al 16  agosto  1995  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento  economico
di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  con  il precedente
comma, e' ulteriormente prorogata dal 17 agosto 1995 al  16  febbraio
1996.
   Il  trattamento di cui ai precedenti e' pari all'ottanta per cento
del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Pirelli  cavi  ex  Sotis cavi, con sede in
Milano, e unita' di Siracusa,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
1 marzo 1995 al 31 agosto 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  con  il precedente
comma, e' ulteriormente prorogata dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio
1996.
   Le proroghe  di  cui  ai  precedenti  commi,  non  operano  per  i
lavoratori  nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per
accedere ai benefici previsti ai commi 4,  5  e  6  dell'art.  5  del
decreto-legge  16  giugno  1994, n. 299, convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con   decreto   ministeriale   1   giugno   1995,  il  trattamento
straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  In.Sar.  di Sassari, di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 16 aprile 1994, e  nei
limiti  del  contingente  dallo  stesso  fissati,  e' prorogato al 31
maggio 1995 ed e' fissato  nella  misura  pari  al  sussidio  di  cui
all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale   1   giugno   1995,  il  trattamento
straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari, di cui alla delibera CIPI
7  giugno 1993, e nei limiti del contingente nella stessa fissato, e'
prorogato al 31 maggio 1995  ed  e'  fissato  nella  misura  pari  al
sussidio di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 aprile 1995,
n. 105.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale 1 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. con sede in Porto Torres,  ed  unita'
di  Porto  Torres,  Assemini  ed  Ottana di cui alla delibera CIPI 18
febbraio 1982, con esclusione di quelli di cui al comma 1 dell'art. 5
del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, il trattamento straordinario
di integrazione salariale e' prorogato al 31 maggio  1995,  con  pari
riduzione  della  durata del trattamento economico di mobilita' per i
lavoratori interessati.
   Il trattamento di integrazione salariale sopra disposto e' ridotto
del 20% per coloro che  non  sono  impegnati  in  lavori  socialmente
utili.
   Per   i   lavoratori   che   non   abbiano   titolo  ad  usufruire
dell'indennita'  di  mobilita',  il  trattamento   straordinario   di
integrazione salariale autorizzato da erogare e' fissato nella misura
stabilita dal comma 2 dell'art. 5 del citato decreto-legge.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale 1 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari di cui alla delibera  CIPI
18  settembre  1987,  con  esclusione  di  quelli  di  cui al comma 1
dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105,  il  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  e' prorogato al 31 maggio
1995, con pari riduzione della durata del  trattamento  economico  di
mobilita' per i lavoratori interessati.
   Il trattamento di integrazione salariale sopra disposto e' ridotto
del  20%  per  coloro  che  non  sono impegnati in lavori socialmente
utili.
   Per  i  lavoratori   che   non   abbiano   titolo   ad   usufruire
dell'indennita'   di   mobilita',  il  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale autorizzato da erogare e' fissato nella misura
stabilita dal comma 2 dell'art. 5 del citato decreto-legge.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale   1   giugno   1995,  il  trattamento
straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  In.Sar.  di Sassari, di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10  febbraio  1994,  e
nei  limiti  del contingente dallo stesso fissati, e' prorogato al 31
maggio 1995 ed e' fissato  nella  misura  pari  al  sussidio  di  cui
all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.