Con decreto ministeriale 28 luglio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 luglio 1994 al  30  giugno  1995,  della  ditta  S.p.a.
Consonda,  con  sede in Milano e cantieri diversi (dip. sede Milano),
sede legale e amministrativa di Milano e sede  operativa  di  Castano
Primo (Milano).
   Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Consonda, con sede in Milano e cantieri
diversi (dip. sede Milano), sede legale e amministrativa di Milano  e
sede operativa di Castano Primo (Milano), per il periodo dal 1 luglio
1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  7 luglio 1994 con decorrenza 1
luglio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 luglio 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Consonda,  con
sede  in  Milano e cantieri diversi (dip. sede Milano), sede legale e
amministrativa di Milano e sede operativa di Castano Primo  (Milano),
per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1995 con decorrenza
1 gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge n. 223/91, relativi al periodo dal 21 gennaio 1995 al 20 giugno
1995, della ditta S.a.s. Officina meccanica subalpina di Malandrone &
C., con sede in Murello (Cuneo) e unita' di Murello (Cuneo).
   Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per  fallimento,  gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  3  maggio 1994 con effetto dal 21 gennaio 1994, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.a.s.
Officina  meccanica subalpina di Malandrone & C., con sede in Murello
(Cuneo) e unita' di Murello (Cuneo), per il periodo  dal  21  gennaio
1995 al 20 giugno 1995.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91 - Sentenza tribunale del 18
gennaio 1994, n. 415/93. Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 28  dicembre  1994  con  effetto  dal  3
gennaio  1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. Schlumberger Industries, con sede in Milano e unita'  di
Asti,  Milano e None (Torino), per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2
luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1995 con decorrenza
3 gennaio 1995;
    5)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  28  dicembre  1994 con effetto dal 3
gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.r.l. Schlumberger Industries, con sede in Milano e unita' di
Cavazzale in Monticello Conte Otto (Vicenza), per il  periodo  dal  3
gennaio 1995 al 28 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1995 con decorrenza
3 gennaio 1995;
    6)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 21 novembre 1994 al 20 novembre 1995, della ditta  S.r.l.
Societa'  cooperativa muratori e affini, con sede in Vigevano (Pavia)
e unita' di Vigevano (Pavia).
   Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Societa' cooperativa muratori e affini,
con  sede  in  Vigevano  (Pavia) e unita' di Vigevano (Pavia), per il
periodo dal 21 novembre 1994 al 20 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1994 con decorrenza 21
novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 6 giugno 1994  al  5  giugno  1995,  della  ditta  S.r.l.
Marcazzani Sandro, con sede in Mantova e unita' di Mantova.
   Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Marcazzani Sandro, con sede in  Mantova
e  unita'  di Mantova, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1994 con decorrenza
6 giugno 1994;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 6 giugno 1994, in favore dei
lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Marcazzani
Sandro, con sede in Mantova e unita' di Mantova, per il periodo dal 6
dicembre 1994 al 5 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1994 con decorrenza
6 dicembre 1994;
    9)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 4 luglio 1994  al  3  luglio  1995,  della  ditta  S.r.l.
Impresa  Camisasca  di  Camisasca  e  Giorgetti, con sede in Milano e
uffici e unita' produttiva di Milano.
   Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta  S.r.l.  Impresa  Camisasca  di  Camisasca  e
Giorgetti, con sede in Milano e uffici e unita' produttiva di Milano,
per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8  agosto  1994 con decorrenza 4
luglio 1994;
    10) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.a.s. CET,
con  sede  in  Borgolavezzaro  (Novara)  e  unita'  di Borgolavezzaro
(Novara).
   Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.a.s.  CET,  con  sede  in  Borgolavezzaro
(Novara) e unita' di Borgolavezzaro (Novara), per il  periodo  dal  3
luglio 1994 al 15 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 16
maggio 1994;
    11)  a  seguito  dell'approvazione  del   programma   per   crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale, gia' disposta con effetto dal 3 luglio 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.a.s.
CET,  con  sede in Borgolavezzaro (Novara) e unita' di Borgolavezzaro
(Novara), per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1994 con decorrenza 16
novembre 1994;
    12) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  26  settembre  1994  al  25 settembre 1995, della ditta
S.r.l. Cibin Gru, con sede in Cassano Magnago (Varese)  e  unita'  di
Cassano Magnago (Varese).
   Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.
    A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Cibin Gru, con sede in Cassano  Magnago
(Varese), e unita' di Cassano Magnago (Varese), per il periodo dal 26
settembre 1994 al 25 marzo 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 28 ottobre 1994 con decorrenza 26
settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1995:
    1)  e'  approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente
al periodo dal 14 novembre 1994 al 13 maggio 1995, della ditta S.r.l.
Azienda Forese, con sede in Milano e unita' di Avezzano (L'Aquila)  e
Pescara.
   Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Azienda Forese, con sede  in  Milano  e
unita'  di  Avezzano  (L'Aquila)  e  Pescara,  per  il periodo dal 14
novembre 1994 al 13 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 29 novembre 1994 con decorrenza 14
novembre 1994.
    2) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  limitatamente
al  periodo  dal  7  marzo  1994 al 6 giugno 1994, della ditta S.r.l.
Sirvie, con sede in Siracusa e cantiere Esso di Augusta (Siracusa).
   Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Sirvie, con sede in Siracusa e cantiere
Esso  di  Augusta  (Siracusa),  per  il periodo dal 7 marzo 1994 al 6
giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1994 con decorrenza
7 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 luglio 1993 al  30  giugno  1994,  della  ditta  S.p.a.
Prosimet,  con sede in Filago (Bergamo) e unita' di Filago (Bergamo),
Osteria Grande (Bologna) e Valperga Canavese (Torino).
   Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1994: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 2 marzo 1994 con  effetto  dal  1  luglio  1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
Prosimet, con sede in Filago (Bergamo) e unita' di Filago  (Bergamo),
Osteria Grande (Bologna) e Valperga Canavese (Torino), per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1994 con decorrenza
1 gennaio 1994;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile  1995,  della  ditta  S.r.l.
Lis, con sede in Aosta e unita' di Serravalle Sesia (Vercelli).
   Parere comitato tecnico dell'8 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Lis, con sede  in  Aosta  e  unita'  di
Serravalle Sesia (Vercelli), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10
ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 11
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dall'11 aprile 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta  S.r.l.  Lis,  con
sede in Aosta e unita' di Serravalle Sesia (Vercelli), per il periodo
dall'11 ottobre 1994 al 9 aprile 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 26 ottobre 1994 con decorrenza 11
ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Art. 8, comma 1, decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1995:
    1) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  limitatamente
al  periodo  dal  3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995, della ditta S.p.a.
Berengo, con sede in Venezia-Marghera e unita' di Venezia-Marghera.
   Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Berengo, con sede in Venezia-Marghera e
unita'  di  Venezia-Marghera,  per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2
aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza
3 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1995:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 21  giugno  1994  al  20  dicembre
1994,  della  ditta  S.p.a.  Cogefar  Impresit  (dal 25 novembre 1994
Impregilo S.p.a.), con sede in  Milano  e  unita'  di  Mazzo  di  Rho
(Milano), Roma e Sesto S. Giovanni (Milano).
   Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal  21  giugno
1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. Cogefar Impresit (dal 25 novembre 1994 Impregilo S.p.a.),  con
sede  in  Milano  e  unita' di Mazzo di Rho (Milano), Roma e Sesto S.
Giovanni (Milano), per il periodo dal 21 giugno 1994 al  20  dicembre
1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 21
giugno 1994;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.c. a r.l.
S.L.E., con sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.c. a r.l. S.L.E., con sede in Roma e unita'
di Roma, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994  con  decorrenza  4
luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.  a  r.l.  S.L.E.,
con  sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 4 gennaio 1995
al 3 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza  4
gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 luglio 1995 e' approvato il programma
per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12  aprile  1993  all'11
ottobre  1993,  della  ditta  S.p.a. Sogerco unita' mensa c/o Teksid,
appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda  summenzionata,  con
sede in Venaria (Torino), e unita' di Crescentino (Vercelli).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 giugno 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi  aziendale  in favore dei lavoratori dipendenti
interessati addetti  all'unita'  di  mensa  aziendale  sottoindicata,
limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato l'intervento della
cassa integrazione  guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso  la
societa'  appaltante  anch'essa  di  seguito indicata: S.p.a. Sogerco
unita' mensa c/o Teksid, con sede in Venaria  (Torino)  e  unita'  di
Crescentino  (Vercelli),  per  il  periodo  dal 12 aprile 1993 all'11
ottobre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con  decorrenza  12
aprile 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1995:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 30  maggio  1994  al  29  novembre
1994,  della ditta S.p.a. Pensotti, sede in Legnano (Milano) e unita'
di Legnano (Milano).
   Parere comitato tecnico del 6 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  9  novembre 1993, con effetto dal 30
novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Pensotti, con sede  in  Legnano  (Milano)  e  unita'  di
Legnano  (Milano),  per  il periodo dal 30 maggio 1994 al 13 novembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1994 con  decorrenza  30
maggio 1994;
    2)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 4 luglio 1994 al 3  gennaio  1995,
della  ditta  S.p.a. Imec, con sede in Paderno d'Adda (Como) e unita'
di Carvico (Bergamo) e Paderno d'Adda (Como).
   Parere comitato tecnico del 6 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  24  novembre 1993, con effetto dal 4
gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Imec,  con  sede  in Paderno d'Adda (Como) e unita' di
Carvico (Bergamo) e Paderno d'Adda  (Como),  per  il  periodo  dal  4
luglio 1994 al 3 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 luglio 1994 con decorrenza 4
luglio 1994;
    3) e' approvata la proroga del  programma  per  crisi  aziendale,
relativa  al  periodo  dall'8  marzo  1994 al 7 settembre 1994, della
ditta S.p.a. Nuova Sidercamuna, con sede in Berzo Inferiore (Brescia)
e unita' di Berzo Inferiore (Brescia) e Sellero (Brescia).
   Parere comitato tecnico del 7 luglio 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di cui sopra, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge n. 236/93  e  alle  condizioni  ivi  previste  -
lavoratori  interessati  pari  o  inferiori a 100 - e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del 24 novembre 1993, con effetto dall'8 marzo 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Nuova  Sidercamuna, con sede in Berzo Inferiore (Brescia) e unita' di
Berzo Inferiore (Brescia) e Sellero (Brescia), per il periodo  dall'8
marzo 1994 al 13 maggio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  10 marzo 1994 con decorrenza 8
marzo 1994.
   Contributo addizionale: no - amministrazione controllata.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 15739 del 28 luglio 1994;
    4) e' approvata la proroga del  programma  per  crisi  aziendale,
relativa  al  periodo  dal  5 aprile 1994 al 25 settembre 1994, della
ditta S.p.a. FPS Kelsey - Hayes  (dal  7  luglio  1994  Hayes  Wheels
S.p.a.),  con  sede in Dello (Brescia) e unita' di Campiglione Fenile
(Torino).
   Parere comitato tecnico del 23 dicembre 1994: favorevole.
   A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  5,  della  legge  n.  236/93  e alle condizioni ivi previste -
lavoratori interessati pari o inferiori a 100  -  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 5 aprile 1993,  in
favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. FPS
Kelsey - Hayes (dal 7 luglio 1994 Hayes Wheels S.p.a.), con  sede  in
Dello  (Brescia)  e  unita'  di  Campiglione  Fenile (Torino), per il
periodo dal 5 aprile 1994 al 25 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1994  con  decorrenza  5
aprile  1994 limitatamente ai lavoratori gia' dipendenti dalla F.P.S.
Kelsey - Hayes.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16443/3 del 28 dicembre 1994;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  19  aprile 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
19 aprile 1995,  con  effetto  dal  4  luglio  1994,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.a.s.  Tiarca di
Scarpellini Orfeo & C., con sede in Bergamo e unita' di Capriate  San
Gervasio  (Bergamo),  per  il  periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza  4
gennaio 1995;
    6)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 18 luglio 1994 al 17  luglio  1995,  della  ditta  S.r.l.
Angelo Molinari, con sede in Milano e unita' di Turate (Como).
   Parere comitato tecnico del 6 giugno 1995: favorevole.
   Rettifica parere negativo comitato tecnico del 28 marzo 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Angelo Molinari, con sede in  Milano  e
unita'  di  Turate  (Como),  per  il periodo dal 18 luglio 1994 al 17
gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con  decorrenza  18
luglio 1994;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 18 luglio 1994, in favore
dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Angelo
Molinari,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di Turate (Como), per il
periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata l'11 gennaio 1995 con  decorrenza  18
gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
 
 
 
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1995:
    1)  e'  approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente
al periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 luglio 1994, della  ditta  S.p.a.
Karl Hertel, con sede in Siano (Salerno) e unita' di Siano (Salerno).
   Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Karl  Hertel,  con  sede  in  Siano
(Salerno)  e  unita' di Siano (Salerno), per il periodo dal 4 ottobre
1993 al 3 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza  4
ottobre 1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Karl
Hertel,  con sede in Siano (Salerno) e unita' di Siano (Salerno), per
il periodo dal 4 aprile 1994 al 31 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 6 aprile  1994  con  decorrenza  4
aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.c. a
r.l.  Consorzio  agrario  provinciale  di  Agrigento,  con  sede   in
Agrigento e unita' di Agrigento.
   Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario  provinciale  di
Agrigento,  con  sede  in  Agrigento  e  unita'  di Agrigento, per il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 marzo  1994  con  decorrenza  1
febbraio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dal 1 febbraio 1994, in favore
dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.c.  a  r.l.
Consorzio  agrario  provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento e
unita'  di  Agrigento, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1
agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 agosto 1993 al 31  gennaio  1994,  della  ditta  S.r.l.
Sardotec,  con  sede  in  Assemini  (Cagliari)  e  unita' di Assemini
(Cagliari).
   Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole.
   A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti   dalla  ditta  S.r.l.  Sardotec,  con  sede  in  Assemini
(Cagliari) e unita' di Assemini (Cagliari),  per  il  periodo  dal  1
agosto 1993 al 31 gennaio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 agosto 1993 con decorrenza 1
agosto 1993;
    2) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta
S.r.l.  Jeannot's,  con  sede in Molfetta (Bari) e unita' di Molfetta
(Bari).
   Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l. Jeannot's, con sede in
Molfetta (Bari) e unita' di Molfetta (Bari), per il  periodo  dal  16
maggio 1994 al 15 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 15 giugno 1994 con decorrenza 16
maggio 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 16 maggio 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.r.l.
Jeannot's,  con  sede in Molfetta (Bari) e unita' di Molfetta (Bari),
per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 1 dicembre 1994 con decorrenza  16
novembre 1994;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre  1995,  della  ditta  S.r.l.
Sartori Sud, con sede in Brindisi e unita' di Brindisi (Enichem).
   Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Sartori Sud, con  sede  in  Brindisi  e
unita' di Brindisi (Enichem), per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9
aprile 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 10
ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dal 10 ottobre 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Sartori
Sud,  con  sede  in  Brindisi  e unita' di Brindisi (Enichem), per il
periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1995 con  decorrenza  10
aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  14  settembre  1994  al  13 settembre 1995, della ditta
S.r.l. Cantieri navali Termoli, con sede in  Termoli  (Campobasso)  e
unita' di Termoli uffici e unita' produttiva (Campobasso).
   Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli,  con  sede  in
Termoli  (Campobasso)  e unita' di Termoli uffici e unita' produttiva
(Campobasso), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza  14
settembre 1994;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 14 settembre 1994, in favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri
navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unita' di  Termoli
uffici  e unita' produttiva (Campobasso), per il periodo dal 14 marzo
1995 al 13 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1995 con  decorrenza  14
marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 e' approvato il  programma
per  crisi  aziendale, limitatamente al periodo dal 1 ottobre 1994 al
31 marzo 1995, della ditta S.r.l.  Fimalon,  con  sede  in  Varese  e
unita' di Castelnuovo (Trento).
   Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Fimalon, con sede in Varese e unita' di
Castelnuovo (Trento), per il periodo dal 1 ottobre 1994 al  31  marzo
1995.
   Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1994 con decorrenza 1
ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 e' approvato il  programma
per  crisi  aziendale,  relativo  al  periodo dal 9 maggio 1994 all'8
maggio 1995, della ditta S.r.l. La Folgore  di  Luigi  Alemagna,  con
sede   in   Napoli  appaltatrice  di  lavori  di  pulizia  presso  lo
stabilimento Kuwait Raffinazione e chimica di Napoli.
   Parere comitato tecnico: seduta del 17 maggio 1995, art. 1,  comma
7, legge n. 451/94.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta sottoindicata, addetti in  modo  prevalente  e
continuativo  allo  svolgimento  dei  servizi  di  pulizia  presso lo
stabilimento Kuwait Raffinazione e chimica di  Napoli,  limitatamente
alle   giornate   in   cui  vi  e'  stato  l'intervento  della  cassa
integrazione guadagni straordinaria, presso la  societa'  appaltante:
S.r.l.  La Folgore di Luigi Alemagna, con sede in Napoli appaltatrice
di lavori di pulizia presso lo  stabilimento  Kuwait  Raffinazione  e
chimica  di  Napoli,  per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1994  con  decorrenza  9
maggio 1994.
   Art. 1, comma 7, legge n. 451/94.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 9
novembre 1994.
   Art. 1, comma 7, legge n. 451/94.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   verifica   la
sussistenza  dei requisiti di cui all'art. 1, comma 7, della legge 19
luglio 1994, n. 451,  nonche'  il  rispetto  del  limite  massimo  di
trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla vigente
normativa.
   Con  decreto  ministeriale  28  luglio 1995 e' revocato il decreto
ministeriale 9 febbraio 1995, n.  16679/2,  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  programma  di  crisi  aziendale  della  S.p.a.  SPAI -
Produzioni agroalimentari italiane, con sede in Potenza ed unita'  in
Ferrandina
(Matera),  per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, ed e'
stata  autorizzata,  per  lo  stesso  periodo,  la  concessione   del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori dipendenti interessati.
   Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso straordinario
al Presidente  della  Repubblica  o  ricorso  giurisdizionale,  entro
rispettivamente  centoventi  o sessanta giorni, decorrenti dalla data
di ricevimento del provvedimento stesso.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 e' accertata la condizione
di  ristrutturazione  aziendale,  relativamente  al  periodo  dal  15
ottobre  1994  al  14 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Avvenire nuova
editoriale italiana, con sede in Milano e unita' di Milano e Roma.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Avvenire
nuova  editoriale  italiana,  con sede in Milano e unita' di Milano e
Roma, per il periodo dal 15 ottobre 1994 al 14 aprile 1995.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 e' accertata la condizione
di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 novembre 1994 al 6
novembre 1996, della ditta  S.p.a.  Edizioni  Brescia,  con  sede  in
Brescia e unita' di Brescia.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni
Brescia, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo  dal
7 novembre 1994 al 6 maggio 1995.
   Con  decreto  ministeriale  28  luglio  1995  e'  accertata  la la
condizione  di  crisi  aziendale,  relativamente  al  periodo  dal  1
novembre   1994   al   31  ottobre  1995,  della  ditta  S.p.a.  Pool
Communications, con sede in Milano e unita' di Milano.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Pool
Communications, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo
dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995.
   Con  decreto  ministeriale 28 luglio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti della S.p.a. Romana  calcestruzzi,  con  sede  in  Roma  e
unita'   di   Rieti  e  Roma,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
7 marzo 1995 al 6 settembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 7 settembre 1995 al 6 marzo 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  28  luglio 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.r.l. Metal
estrusione alluminio, con sede in Ferentino (Frosinone), e unita'  di
Ferentino (Frosinone) per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre
1995  la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento  economico
di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 dicembre 1995 al 30 maggio 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  della  S.p.a. Oerlikon Contraves gia' Contraves italiana,
con sede in Roma e unita' di Roma, e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
10 dicembre 1994 al 9 giugno 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 10 giugno 1995 al 9 dicembre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale 28 luglio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti della S.p.a. Simon  International,  con  sede  in  Saltara
(Pesaro) e unita' di Saltara (Pesaro), e' prorogata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, con pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
29 settembre 1994 al 28 marzo 1995.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 16427 del 25 dicembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 29 marzo 1995 al 28 settembre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 e' accertata la condizione
di  crisi  aziendale,  relativamente  al periodo dal 12 dicembre 1994
all'11 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Imprese tipografiche venete,
con sede in Venezia-Mestre e unita' di Venezia-Mestre.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Imprese
tipografiche  venete,  con  sede  in  Venezia-Mestre  e   unita'   di
Venezia-Mestre,  per  il  periodo  dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno
1995.
   Con decreto ministeriale 31 luglio 1995:
    1) in attuazione della delibera CIPI del 30 novembre 1993, che ha
approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con
effetto dal 1 febbraio 1993, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  della  ditta  S.p.a.  S+L+H  (Gruppo  SAME),  con sede in
Treviglio (Bergamo) e unita' di Treviglio (Bergamo), per  il  periodo
dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  5 agosto 1994 con decorrenza 1
agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.