Con decreto ministeriale 28 luglio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 luglio 1994 al 30 giugno 1995, della ditta S.p.a. Consonda, con sede in Milano e cantieri diversi (dip. sede Milano), sede legale e amministrativa di Milano e sede operativa di Castano Primo (Milano). Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Consonda, con sede in Milano e cantieri diversi (dip. sede Milano), sede legale e amministrativa di Milano e sede operativa di Castano Primo (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Consonda, con sede in Milano e cantieri diversi (dip. sede Milano), sede legale e amministrativa di Milano e sede operativa di Castano Primo (Milano), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 21 gennaio 1995 al 20 giugno 1995, della ditta S.a.s. Officina meccanica subalpina di Malandrone & C., con sede in Murello (Cuneo) e unita' di Murello (Cuneo). Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 maggio 1994 con effetto dal 21 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.a.s. Officina meccanica subalpina di Malandrone & C., con sede in Murello (Cuneo) e unita' di Murello (Cuneo), per il periodo dal 21 gennaio 1995 al 20 giugno 1995. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91 - Sentenza tribunale del 18 gennaio 1994, n. 415/93. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Schlumberger Industries, con sede in Milano e unita' di Asti, Milano e None (Torino), per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1995 con decorrenza 3 gennaio 1995; 5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Schlumberger Industries, con sede in Milano e unita' di Cavazzale in Monticello Conte Otto (Vicenza), per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1995 con decorrenza 3 gennaio 1995; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 novembre 1994 al 20 novembre 1995, della ditta S.r.l. Societa' cooperativa muratori e affini, con sede in Vigevano (Pavia) e unita' di Vigevano (Pavia). Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Societa' cooperativa muratori e affini, con sede in Vigevano (Pavia) e unita' di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 21 novembre 1994 al 20 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1994 con decorrenza 21 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta S.r.l. Marcazzani Sandro, con sede in Mantova e unita' di Mantova. Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Marcazzani Sandro, con sede in Mantova e unita' di Mantova, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1994 con decorrenza 6 giugno 1994; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Marcazzani Sandro, con sede in Mantova e unita' di Mantova, per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1994 con decorrenza 6 dicembre 1994; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. Impresa Camisasca di Camisasca e Giorgetti, con sede in Milano e uffici e unita' produttiva di Milano. Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Impresa Camisasca di Camisasca e Giorgetti, con sede in Milano e uffici e unita' produttiva di Milano, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza 4 luglio 1994; 10) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.a.s. CET, con sede in Borgolavezzaro (Novara) e unita' di Borgolavezzaro (Novara). Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. CET, con sede in Borgolavezzaro (Novara) e unita' di Borgolavezzaro (Novara), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 15 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 16 maggio 1994; 11) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. CET, con sede in Borgolavezzaro (Novara) e unita' di Borgolavezzaro (Novara), per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1994 con decorrenza 16 novembre 1994; 12) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, della ditta S.r.l. Cibin Gru, con sede in Cassano Magnago (Varese) e unita' di Cassano Magnago (Varese). Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cibin Gru, con sede in Cassano Magnago (Varese), e unita' di Cassano Magnago (Varese), per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1994 con decorrenza 26 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 14 novembre 1994 al 13 maggio 1995, della ditta S.r.l. Azienda Forese, con sede in Milano e unita' di Avezzano (L'Aquila) e Pescara. Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Azienda Forese, con sede in Milano e unita' di Avezzano (L'Aquila) e Pescara, per il periodo dal 14 novembre 1994 al 13 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 29 novembre 1994 con decorrenza 14 novembre 1994. 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 giugno 1994, della ditta S.r.l. Sirvie, con sede in Siracusa e cantiere Esso di Augusta (Siracusa). Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sirvie, con sede in Siracusa e cantiere Esso di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1994 con decorrenza 7 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994, della ditta S.p.a. Prosimet, con sede in Filago (Bergamo) e unita' di Filago (Bergamo), Osteria Grande (Bologna) e Valperga Canavese (Torino). Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 1 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Prosimet, con sede in Filago (Bergamo) e unita' di Filago (Bergamo), Osteria Grande (Bologna) e Valperga Canavese (Torino), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, della ditta S.r.l. Lis, con sede in Aosta e unita' di Serravalle Sesia (Vercelli). Parere comitato tecnico dell'8 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Lis, con sede in Aosta e unita' di Serravalle Sesia (Vercelli), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Lis, con sede in Aosta e unita' di Serravalle Sesia (Vercelli), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 9 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Art. 8, comma 1, decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995, della ditta S.p.a. Berengo, con sede in Venezia-Marghera e unita' di Venezia-Marghera. Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Berengo, con sede in Venezia-Marghera e unita' di Venezia-Marghera, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 3 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 21 giugno 1994 al 20 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Cogefar Impresit (dal 25 novembre 1994 Impregilo S.p.a.), con sede in Milano e unita' di Mazzo di Rho (Milano), Roma e Sesto S. Giovanni (Milano). Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogefar Impresit (dal 25 novembre 1994 Impregilo S.p.a.), con sede in Milano e unita' di Mazzo di Rho (Milano), Roma e Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 21 giugno 1994 al 20 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 21 giugno 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.c. a r.l. S.L.E., con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. S.L.E., con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. S.L.E., con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993, della ditta S.p.a. Sogerco unita' mensa c/o Teksid, appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Venaria (Torino), e unita' di Crescentino (Vercelli). Parere comitato tecnico: seduta del 14 giugno 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti all'unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Sogerco unita' mensa c/o Teksid, con sede in Venaria (Torino) e unita' di Crescentino (Vercelli), per il periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 12 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994, della ditta S.p.a. Pensotti, sede in Legnano (Milano) e unita' di Legnano (Milano). Parere comitato tecnico del 6 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pensotti, con sede in Legnano (Milano) e unita' di Legnano (Milano), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 13 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1994 con decorrenza 30 maggio 1994; 2) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Imec, con sede in Paderno d'Adda (Como) e unita' di Carvico (Bergamo) e Paderno d'Adda (Como). Parere comitato tecnico del 6 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993, con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imec, con sede in Paderno d'Adda (Como) e unita' di Carvico (Bergamo) e Paderno d'Adda (Como), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994; 3) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994, della ditta S.p.a. Nuova Sidercamuna, con sede in Berzo Inferiore (Brescia) e unita' di Berzo Inferiore (Brescia) e Sellero (Brescia). Parere comitato tecnico del 7 luglio 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993, con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Sidercamuna, con sede in Berzo Inferiore (Brescia) e unita' di Berzo Inferiore (Brescia) e Sellero (Brescia), per il periodo dall'8 marzo 1994 al 13 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1994 con decorrenza 8 marzo 1994. Contributo addizionale: no - amministrazione controllata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15739 del 28 luglio 1994; 4) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 5 aprile 1994 al 25 settembre 1994, della ditta S.p.a. FPS Kelsey - Hayes (dal 7 luglio 1994 Hayes Wheels S.p.a.), con sede in Dello (Brescia) e unita' di Campiglione Fenile (Torino). Parere comitato tecnico del 23 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. FPS Kelsey - Hayes (dal 7 luglio 1994 Hayes Wheels S.p.a.), con sede in Dello (Brescia) e unita' di Campiglione Fenile (Torino), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 25 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1994 con decorrenza 5 aprile 1994 limitatamente ai lavoratori gia' dipendenti dalla F.P.S. Kelsey - Hayes. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16443/3 del 28 dicembre 1994; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 aprile 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1995, con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Tiarca di Scarpellini Orfeo & C., con sede in Bergamo e unita' di Capriate San Gervasio (Bergamo), per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1995, della ditta S.r.l. Angelo Molinari, con sede in Milano e unita' di Turate (Como). Parere comitato tecnico del 6 giugno 1995: favorevole. Rettifica parere negativo comitato tecnico del 28 marzo 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Angelo Molinari, con sede in Milano e unita' di Turate (Como), per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 18 luglio 1994; 7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Angelo Molinari, con sede in Milano e unita' di Turate (Como), per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995. Istanza aziendale presentata l'11 gennaio 1995 con decorrenza 18 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 luglio 1994, della ditta S.p.a. Karl Hertel, con sede in Siano (Salerno) e unita' di Siano (Salerno). Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Karl Hertel, con sede in Siano (Salerno) e unita' di Siano (Salerno), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Karl Hertel, con sede in Siano (Salerno) e unita' di Siano (Salerno), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1994 con decorrenza 4 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento e unita' di Agrigento. Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento e unita' di Agrigento, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento e unita' di Agrigento, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994, della ditta S.r.l. Sardotec, con sede in Assemini (Cagliari) e unita' di Assemini (Cagliari). Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sardotec, con sede in Assemini (Cagliari) e unita' di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1993 con decorrenza 1 agosto 1993; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.r.l. Jeannot's, con sede in Molfetta (Bari) e unita' di Molfetta (Bari). Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Jeannot's, con sede in Molfetta (Bari) e unita' di Molfetta (Bari), per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Jeannot's, con sede in Molfetta (Bari) e unita' di Molfetta (Bari), per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 1 dicembre 1994 con decorrenza 16 novembre 1994; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Sartori Sud, con sede in Brindisi e unita' di Brindisi (Enichem). Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sartori Sud, con sede in Brindisi e unita' di Brindisi (Enichem), per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 10 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 10 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sartori Sud, con sede in Brindisi e unita' di Brindisi (Enichem), per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1995 con decorrenza 10 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 settembre 1994 al 13 settembre 1995, della ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unita' di Termoli uffici e unita' produttiva (Campobasso). Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unita' di Termoli uffici e unita' produttiva (Campobasso), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994; 7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 14 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unita' di Termoli uffici e unita' produttiva (Campobasso), per il periodo dal 14 marzo 1995 al 13 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1995 con decorrenza 14 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 ottobre 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.r.l. Fimalon, con sede in Varese e unita' di Castelnuovo (Trento). Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fimalon, con sede in Varese e unita' di Castelnuovo (Trento), per il periodo dal 1 ottobre 1994 al 31 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1994 con decorrenza 1 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, della ditta S.r.l. La Folgore di Luigi Alemagna, con sede in Napoli appaltatrice di lavori di pulizia presso lo stabilimento Kuwait Raffinazione e chimica di Napoli. Parere comitato tecnico: seduta del 17 maggio 1995, art. 1, comma 7, legge n. 451/94. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta sottoindicata, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento dei servizi di pulizia presso lo stabilimento Kuwait Raffinazione e chimica di Napoli, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, presso la societa' appaltante: S.r.l. La Folgore di Luigi Alemagna, con sede in Napoli appaltatrice di lavori di pulizia presso lo stabilimento Kuwait Raffinazione e chimica di Napoli, per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1994 con decorrenza 9 maggio 1994. Art. 1, comma 7, legge n. 451/94. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 9 novembre 1994. Art. 1, comma 7, legge n. 451/94. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 e' revocato il decreto ministeriale 9 febbraio 1995, n. 16679/2, con il quale e' stato approvato il programma di crisi aziendale della S.p.a. SPAI - Produzioni agroalimentari italiane, con sede in Potenza ed unita' in Ferrandina (Matera), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, ed e' stata autorizzata, per lo stesso periodo, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale, entro rispettivamente centoventi o sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 e' accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 ottobre 1994 al 14 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede in Milano e unita' di Milano e Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede in Milano e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 15 ottobre 1994 al 14 aprile 1995. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 novembre 1994 al 6 novembre 1996, della ditta S.p.a. Edizioni Brescia, con sede in Brescia e unita' di Brescia. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Brescia, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 e' accertata la la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Pool Communications, con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pool Communications, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Romana calcestruzzi, con sede in Roma e unita' di Rieti e Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 settembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 7 settembre 1995 al 6 marzo 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Metal estrusione alluminio, con sede in Ferentino (Frosinone), e unita' di Ferentino (Frosinone) per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 dicembre 1995 al 30 maggio 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Oerlikon Contraves gia' Contraves italiana, con sede in Roma e unita' di Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 10 dicembre 1994 al 9 giugno 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 10 giugno 1995 al 9 dicembre 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Simon International, con sede in Saltara (Pesaro) e unita' di Saltara (Pesaro), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 29 settembre 1994 al 28 marzo 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16427 del 25 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 29 marzo 1995 al 28 settembre 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Imprese tipografiche venete, con sede in Venezia-Mestre e unita' di Venezia-Mestre. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Imprese tipografiche venete, con sede in Venezia-Mestre e unita' di Venezia-Mestre, per il periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995. Con decreto ministeriale 31 luglio 1995: 1) in attuazione della delibera CIPI del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. S+L+H (Gruppo SAME), con sede in Treviglio (Bergamo) e unita' di Treviglio (Bergamo), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.