IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, concernente la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari degli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo a riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Rilevata la necessita' di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa universita' (consiglio della facolta' di scienze del 27 gennaio 1994; senato accademico del 22 febbraio l994; consiglio di amministrazione del 24 febbraio 1994); Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 giugno 1994 ha espresso parere favorevole a condizione che siano depennati alcuni insegnamenti dalla lista degli insegnamenti complementari; Viste le delibere di adeguamento al predetto parere del Consiglio universitario nazionale delle autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio di facolta' del 21 settembre 1994; senato accademico del 14 settembre 1994; consiglio di amministrazione del 15 settembre 1994); Decreta: Gli articoli dal 91 al 98 relativi al corso di laurea in matematica sono modificati nel modo seguente: Art. 91 (Corso di laurea in matematica). - I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La durata del corso degli studi e' di quattro anni articolati in un biennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata biennale e di contenuti specifici. Il numero di annualita' e' pari a quindici. Art. 92. - Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo. Sono insegnamenti fondamentali, obbligatori comuni ai tre indirizzi per il biennio di base: 1 Anno: analisi matematica I; geometria I; algebra; fisica generale I. 2 Anno: analisi matematica II; geometria II; meccanica razionale; fisica generale II. Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi e' un esame finale. Gli insegnamenti sopra elencati sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne e' parte integrante. Art. 93. - Potranno essere ammessi al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno. Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del primo biennio. Per essere ammessi all'esame di laurea e' richiesta una prova di conoscenza della lingua inglese, con tempi e modalita' definite dal consiglio di corso di laurea, da effettuarsi preferibilmente entro i primi due anni di corso. All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve indicare il biennio di indirizzo, l'eventuale orientamento, laddove previsto, ed i corsi opzionali scelti. E' fatto salvo il diritto degli studenti di presentare piani di studio individuali, in deroga all'ordinamento previsto dallo statuto, secondo la normativa vigente in materia. In questo caso le delibere di approvazione indicheranno l'indirizo cui fa riferimento il piano di studi. Art. 94. - Il consiglio di corso di laurea, in fase di programmazione didattica, propone quali insegnamenti dell'orientamento didattico saranno articolati in due moduli ridotti di uguale estensione e durata. Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facolta' cureranno che ogni modulo ridotto abbia un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito. Per ogni insegnamento annuale e' previsto un esame finale. Per ogni modulo ridotto e' previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui e' impartito il relativo insegnamento. Nei piani di studio degli studenti potranno essere inclusi singoli moduli ridotti. Sono insegnamenti obbligatori comuni a tutti e tre gli indirizzi: istituzioni di geometria superiore; istituzione di analisi superiore; istituzioni di fisica matematica. Art. 95. - Nel secondo biennio, oltre agli insegnamenti dell'articolo precedente, saranno impartiti, a seconda dell'indirizzo prescelto, anche gli insegnamenti di altre discipline fino a raggiungere il numero totale di quattro annualita'. Indirizzo generale. Lo studente dovra' scegliere, tra gli insegnamenti attivati, un insegnamento annuale o due moduli ridotti in ciascuno dei seguenti gruppi: Gruppo A: algebra superiore; geometria superiore. Gruppo B: analisi superiore. Gruppo C: analisi numerica; calcolo delle probabilita'; fisica matematica. La scelta di un ulteriore insegnamento opzionale o di due moduli ridotti dovra' essere operata dallo studente fra i corsi attivati, ovvero tra gli insegnamenti attivati in altri corsi di laurea della stessa facolta' o di altre facolta', purche' coerenti col piano di studi. Indirizzo didattico. Lo studente dovra' scegliere tra gli insegnamenti attivati, due insegnamenti o quattro moduli ridotti nel seguente gruppo D ed un insegnamento o due moduli nel seguente gruppo E: Gruppo D: didattica della matematica; logica matematica; matematiche complementari; storia della matematica. Gruppo E: calcolo delle probabilita'; analisi numerica; statistica matematica; teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici. Nel caso in cui l'insegnamento di istituzioni di fisica matematica sia articolato in due moduli ridotti sara' permessa la sostituzione di un suo modulo con un modulo di insegnamenti dei gruppi A, B, C, D, E. La scelta di un insegnamento opzionale o di due moduli ridotti dovra' essere operata dallo studente fra i corsi attivati, ovvero tra gli insegnamenti attivati in altri corsi di laurea della stessa facolta' o di altre facolta', purche' coerenti col piano di studi. Indirizzo applicativo. L'indirizzo applicativo prevede diversi orientamenti. Tali orientamenti vengono stabiliti dal consiglio di corso di laurea, in fase di programmazione didattica. Per ogni orientamento il consiglio di corso di laurea determinera' un gruppo di insegnamenti che lo caratterizza. Lo studente dovra' scegliere tre insegnamenti annuali o sei moduli ridotti nel seguente modo: 1) almeno tre moduli ridotti tra gli insegnamenti attivati del gruppo F: Gruppo F: analisi numerica; calcolo delle probabilita'; teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici; ricerca operativa; 2) i rimanenti moduli tra quelli attivati del gruppo di insegnamenti relativi all'orientamento scelto. Nel caso in cui l'insegnamento di istituzioni di geometria superiore sia articolato in due moduli ridotti sara' permessa la sostituzione di un suo modulo con un modulo di insegnamento tra quelli attivati del gruppo di insegnamenti relativi all'orientamento scelto. L'ulteriore insegnamento opzionale o due moduli ridotti dovra' essere scelto dallo studente fra i corsi attivati, ovvero tra gli insegnamenti attivati in altri corsi di laurea della stessa facolta' o di altre facolta', purche' coerenti col piano di studi. In sede di programmazione didattica gli insegnamenti dei predetti gruppi A, B, C, D, E, F potranno essere integrati con insegnamenti che abbiano stesse finalita' e analogo contenuto culturale purche' compresi nell'Ordinamento didattico nazionale. Art. 96. - Gli insegnamenti a scelta dello studente sono i seguenti: algebra commutativa; algebra computazionale; algebra omologica; algebra superiore; analisi armonica; analisi complessa; analisi convessa; analisi funzionale; analisi non lineare; analisi numerica; analisi superiore; astronomia; automi e linguaggi formali; biomatematica; calcolo delle probabilita'; calcolo delle variazioni; calcoli numerici; cibernetica; didattica della matematica; equazioni differenziali; equazioni differenziali della fisica matematica; fisica matematica; fisica teorica; geometria algebrica; geometria aritmetica; geometria combinatoria; geometria differenziale; geometria superiore; informatica teorica; istituzioni di algebra superiore; istituzioni di analisi superiore; istituzioni di fisica matematica; istituzioni di fisica teorica; istituzioni di geometria superiore; istituzioni di logica matematica; laboratorio di informatica; logica matematica; matematica applicata; matematica computazionale; matematica finanziaria e attuariale; matematiche complementari; matematiche elementari da un punto di vista superiore; matematiche superiori; meccanica analitica; meccanica celeste; meccanica dei fluidi; meccanica del continuo; meccanica quantistica; meccanica statistica; meccanica superiore; metodi di approssimazione; metodi e modelli matematici per le applicazioni; metodi geometrici della fisica matematica; metodi matematici di ottimizzazione; metodi numerici per le equazioni differenziali; metodi numerici per l'ottimizzazione; ottimizzazione; processi stocastici; programmazione matematica; propagazione ondosa; ricerca operativa; sistemi di elaborazione; sistemi dinamici; spazi analitici; statistica matematica; storia della matematica; teoria algebrica dei numeri; teoria degli algoritmi e della calcolabilita'; teoria degli automi; teoria degli insiemi; teoria dei giochi; teoria dei grafi; teoria dei gruppi; teoria dei numeri; teoria dei sistemi ed elementi di ricerca operativa; teoria della ricorsivita'; teoria delle decisioni; teoria delle funzioni; teoria dell'informazione; teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici; teoria matematica dei controlli; teorie relativistiche; topologia; topologia algebrica; topologia differenziale. Art. 97 (Esame di laurea). - Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalita' di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta nonche' la discussione di una o piu' tesine orali. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto. L'indirizzo prescelto potra' essere indicato, a richiesta dall'interessato,nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate. Art. 98 (Propedeuticita'). - Il corso di analisi matematica I e' propedeutico al corso di analisi matematica II, l'esame di analisi matematica I deve precedere l'esame di analisi matematica II. Il corso di geometria I e' propedeutico al corso di geometria II, l'esame di geometria I deve precedere l'esame di geometria II. Il corso di fisica generale I e' propedeutico al corso di fisica generale II, l'esame di fisica generale I deve precedere l'esame di fisica generale II. Il consiglio di corso di laurea puo' stabilire ulteriori propedeuticita' fra i vari insegnamenti. L'elenco di tali propedeuticita' viene aggiornato in fase di programmazione didattica. Tali propedeuticita' avranno valore solamente per i piani di studio presentati in data successiva alla loro approvazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, 7 ottobre 1994 Il rettore: SHIPPA