IL RETTORE
  Visto   lo   statuto   dell'Universita'  degli  studi  dell'Aquila,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  ottobre
1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni  relativo  a  disposizioni  sull'ordinamento  didattico
universitario;
  Vista  la  legge  11  aprile  1953,  n.  312, concernente la libera
inclusione di nuovi insegnamenti complementari  degli  statuti  delle
universita' e degli istituti di istruzione superiore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  relativo a riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione;
  Vista la legge 9 maggio  1989,  n.  168,  con  la  quale  e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  ed  in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo
alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990,  n.  341,  relativa  alla  riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Rilevata  la  necessita'  di  approvare  con urgenza la modifica di
statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17  del  testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa universita' (consiglio della facolta'
di scienze del 27 gennaio 1994; senato  accademico  del  22  febbraio
l994; consiglio di amministrazione del 24 febbraio 1994);
  Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16
giugno  1994  ha  espresso  parere  favorevole a condizione che siano
depennati  alcuni  insegnamenti  dalla   lista   degli   insegnamenti
complementari;
  Viste  le  delibere di adeguamento al predetto parere del Consiglio
universitario  nazionale  delle  autorita'  accademiche   di   questa
Universita'  (consiglio  di  facolta'  del  21 settembre 1994; senato
accademico del 14 settembre 1994; consiglio di amministrazione del 15
settembre 1994);
                              Decreta:
  Gli articoli dal 91 al 98 relativi al corso di laurea in matematica
sono modificati nel modo seguente:
  Art. 91 (Corso di laurea in matematica). - I titoli  di  ammissione
sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
  La durata del corso degli studi e' di quattro anni articolati in un
biennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi
indirizzi di durata biennale e di contenuti specifici.
  Il numero di annualita' e' pari a quindici.
  Art.  92.  -  Il  corso  degli studi si distingue in tre indirizzi:
generale, didattico, applicativo.
  Sono insegnamenti fondamentali, obbligatori comuni ai tre indirizzi
per il biennio di base:
  1 Anno:
   analisi matematica I;
   geometria I;
   algebra;
   fisica generale I.
  2 Anno:
   analisi matematica II;
   geometria II;
   meccanica razionale;
   fisica generale II.
  Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi e' un esame finale. Gli
insegnamenti   sopra  elencati  sono  accompagnati  da  un  corso  di
esercitazioni che ne e' parte integrante.
  Art. 93. - Potranno essere ammessi al secondo anno gli studenti che
abbiano superato almeno due esami del primo anno.
  Potranno essere iscritti al terzo anno  gli  studenti  che  abbiano
superato almeno quattro esami del primo biennio.
  Per  essere  ammessi  all'esame di laurea e' richiesta una prova di
conoscenza della lingua inglese, con tempi e modalita'  definite  dal
consiglio  di corso di laurea, da effettuarsi preferibilmente entro i
primi due anni di corso.
  All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve  indicare
il  biennio di indirizzo, l'eventuale orientamento, laddove previsto,
ed i corsi opzionali scelti.
  E' fatto salvo il diritto degli studenti  di  presentare  piani  di
studio individuali, in deroga all'ordinamento previsto dallo statuto,
secondo  la  normativa vigente in materia. In questo caso le delibere
di approvazione indicheranno l'indirizo cui fa riferimento  il  piano
di studi.
  Art.   94.   -  Il  consiglio  di  corso  di  laurea,  in  fase  di
programmazione     didattica,     propone     quali      insegnamenti
dell'orientamento  didattico saranno articolati in due moduli ridotti
di uguale estensione e durata.
  Il consiglio di  corso  di  laurea  ed  il  consiglio  di  facolta'
cureranno  che  ogni  modulo  ridotto  abbia  un  contenuto culturale
compiuto ed un programma ben definito.
  Per ogni insegnamento annuale e' previsto un esame finale. Per ogni
modulo ridotto e' previsto un esame distinto alla fine  del  semestre
in cui e' impartito il relativo insegnamento.
  Nei  piani di studio degli studenti potranno essere inclusi singoli
moduli ridotti.
  Sono insegnamenti obbligatori comuni a tutti e tre gli indirizzi:
   istituzioni di geometria superiore;
   istituzione di analisi superiore;
   istituzioni di fisica matematica.
  Art.  95.  -  Nel  secondo   biennio,   oltre   agli   insegnamenti
dell'articolo precedente, saranno impartiti, a seconda dell'indirizzo
prescelto,   anche  gli  insegnamenti  di  altre  discipline  fino  a
raggiungere il numero totale di quattro annualita'.
Indirizzo generale.
  Lo studente dovra' scegliere, tra  gli  insegnamenti  attivati,  un
insegnamento  annuale  o  due moduli ridotti in ciascuno dei seguenti
gruppi:
  Gruppo A:
   algebra superiore;
   geometria superiore.
   Gruppo B:
   analisi superiore.
  Gruppo C:
   analisi numerica;
   calcolo delle probabilita';
   fisica matematica.
  La  scelta  di  un ulteriore insegnamento opzionale o di due moduli
ridotti dovra' essere operata dallo studente fra  i  corsi  attivati,
ovvero  tra  gli insegnamenti attivati in altri corsi di laurea della
stessa facolta' o di altre facolta', purche' coerenti  col  piano  di
studi.
Indirizzo didattico.
  Lo  studente  dovra'  scegliere  tra gli insegnamenti attivati, due
insegnamenti o quattro moduli ridotti nel seguente  gruppo  D  ed  un
insegnamento o due moduli nel seguente gruppo E:
  Gruppo D:
   didattica della matematica;
   logica matematica;
   matematiche complementari;
   storia della matematica.
  Gruppo E:
   calcolo delle probabilita';
   analisi numerica;
   statistica matematica;
   teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici.
  Nel  caso in cui l'insegnamento di istituzioni di fisica matematica
sia articolato in due moduli ridotti sara' permessa  la  sostituzione
di un suo modulo con un modulo di insegnamenti dei gruppi A, B, C, D,
E.
  La  scelta  di  un  insegnamento  opzionale o di due moduli ridotti
dovra' essere operata dallo studente fra i corsi attivati, ovvero tra
gli insegnamenti attivati in  altri  corsi  di  laurea  della  stessa
facolta' o di altre facolta', purche' coerenti col piano di studi.
Indirizzo applicativo.
  L'indirizzo   applicativo   prevede   diversi   orientamenti.  Tali
orientamenti vengono stabiliti dal consiglio di corso di  laurea,  in
fase  di programmazione didattica. Per ogni orientamento il consiglio
di corso di laurea determinera' un  gruppo  di  insegnamenti  che  lo
caratterizza.
  Lo  studente dovra' scegliere tre insegnamenti annuali o sei moduli
ridotti nel seguente modo:
   1) almeno tre moduli ridotti tra  gli  insegnamenti  attivati  del
gruppo F:
  Gruppo F:
   analisi numerica;
   calcolo delle probabilita';
   teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici;
   ricerca operativa;
   2)   i   rimanenti  moduli  tra  quelli  attivati  del  gruppo  di
insegnamenti relativi all'orientamento scelto.
  Nel  caso  in  cui  l'insegnamento  di  istituzioni  di   geometria
superiore  sia  articolato  in  due  moduli ridotti sara' permessa la
sostituzione di un suo modulo  con  un  modulo  di  insegnamento  tra
quelli  attivati del gruppo di insegnamenti relativi all'orientamento
scelto.
  L'ulteriore  insegnamento  opzionale  o  due  moduli ridotti dovra'
essere scelto dallo studente fra i corsi  attivati,  ovvero  tra  gli
insegnamenti  attivati in altri corsi di laurea della stessa facolta'
o di altre facolta', purche' coerenti col piano di studi.
  In sede di programmazione didattica gli insegnamenti  dei  predetti
gruppi  A,  B,  C, D, E, F potranno essere integrati con insegnamenti
che abbiano stesse finalita' e analogo  contenuto  culturale  purche'
compresi nell'Ordinamento didattico nazionale.
  Art.  96.  -  Gli  insegnamenti  a  scelta  dello  studente  sono i
seguenti:
   algebra commutativa;
   algebra computazionale;
   algebra omologica;
   algebra superiore;
   analisi armonica;
   analisi complessa;
   analisi convessa;
   analisi funzionale;
   analisi non lineare;
   analisi numerica;
   analisi superiore;
   astronomia;
   automi e linguaggi formali;
   biomatematica;
   calcolo delle probabilita';
   calcolo delle variazioni;
   calcoli numerici;
   cibernetica;
   didattica della matematica;
   equazioni differenziali;
   equazioni differenziali della fisica matematica;
   fisica matematica;
   fisica teorica;
   geometria algebrica;
   geometria aritmetica;
   geometria combinatoria;
   geometria differenziale;
   geometria superiore;
   informatica teorica;
   istituzioni di algebra superiore;
   istituzioni di analisi superiore;
   istituzioni di fisica matematica;
   istituzioni di fisica teorica;
   istituzioni di geometria superiore;
   istituzioni di logica matematica;
   laboratorio di informatica;
   logica matematica;
   matematica applicata;
   matematica computazionale;
   matematica finanziaria e attuariale;
   matematiche complementari;
   matematiche elementari da un punto di vista superiore;
   matematiche superiori;
   meccanica analitica;
   meccanica celeste;
   meccanica dei fluidi;
   meccanica del continuo;
   meccanica quantistica;
   meccanica statistica;
   meccanica superiore;
   metodi di approssimazione;
   metodi e modelli matematici per le applicazioni;
   metodi geometrici della fisica matematica;
   metodi matematici di ottimizzazione;
   metodi numerici per le equazioni differenziali;
   metodi numerici per l'ottimizzazione;
   ottimizzazione;
   processi stocastici;
   programmazione matematica;
   propagazione ondosa;
   ricerca operativa;
   sistemi di elaborazione;
   sistemi dinamici;
   spazi analitici;
   statistica matematica;
   storia della matematica;
   teoria algebrica dei numeri;
   teoria degli algoritmi e della calcolabilita';
   teoria degli automi;
   teoria degli insiemi;
   teoria dei giochi;
   teoria dei grafi;
   teoria dei gruppi;
   teoria dei numeri;
   teoria dei sistemi ed elementi di ricerca operativa;
   teoria della ricorsivita';
   teoria delle decisioni;
   teoria delle funzioni;
   teoria dell'informazione;
   teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
   teoria matematica dei controlli;
   teorie relativistiche;
   topologia;
   topologia algebrica;
   topologia differenziale.
 Art.  97  (Esame  di  laurea).  -  Il  consiglio  di corso di laurea
stabilisce le modalita' di svolgimento dell'esame di laurea che  deve
comprendere  almeno  la  discussione  di  una tesi scritta nonche' la
discussione di una o piu' tesine orali.
  Superato l'esame di  laurea  lo  studente  consegue  il  titolo  di
dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto.
  L'indirizzo   prescelto   potra'   essere   indicato,  a  richiesta
dall'interessato,nei certificati contenenti gli esami superati  e  le
votazioni riportate.
  Art.  98  (Propedeuticita').  - Il corso di analisi matematica I e'
propedeutico al corso di analisi matematica II,  l'esame  di  analisi
matematica  I  deve  precedere  l'esame  di analisi matematica II. Il
corso di geometria I  e'  propedeutico  al  corso  di  geometria  II,
l'esame  di  geometria  I  deve precedere l'esame di geometria II. Il
corso di fisica  generale  I  e'  propedeutico  al  corso  di  fisica
generale  II,  l'esame di fisica generale I deve precedere l'esame di
fisica generale II.
  Il  consiglio  di  corso  di  laurea   puo'   stabilire   ulteriori
propedeuticita'   fra   i   vari   insegnamenti.   L'elenco  di  tali
propedeuticita' viene aggiornato in fase di programmazione didattica.
Tali propedeuticita' avranno valore solamente per i piani  di  studio
presentati in data successiva alla loro approvazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   L'Aquila, 7 ottobre 1994
                                                   Il rettore: SHIPPA