IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281,  istitutivo  del
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto  l'art.  2  della  legge  n.  403/1977,  che  reca  un limite
d'impegno,  per  l'esercizio  1977,  di  lire  30  miliardi,  per  la
concessione  del  concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di
miglioramento fondiario;
  Vista  la  legge  di  bilancio  24  dicembre  1993,  n.  539,   per
l'esercizio 1994;
  Vista   la  legge  di  bilancio  23  dicembre  1994,  n.  726,  per
l'esercizio 1995;
  Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre  1977,  con  la  quale,  fra
l'altro,  viene  ripartita  fra  le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, la somma di lire 30 miliardi,  a  titolo  di  prima
annualita'  1977  del  sopracitato  limite d'impegno, ex art. 2 della
legge n. 403/1977;
  Ritenuto di dover impegnare, per  il  1994,  la  intera  annualita'
spettante  alla  regione  Marche  che ha comunicato le certificazioni
attestanti l'attivazione, da  parte  degli  operatori  agricoli,  dei
mutui  di  miglioramento  fondiario,  ai  fini  della concessione del
concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato  art.
2 della legge n. 403/1977;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di L. 915.000.000 e' impegnata, per il 1994, a
favore  della  regione  Marche  a  titolo  di  annualita'  del limite
d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/1977.