IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario; Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994; Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995; Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977, con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 30 miliardi, a titolo di prima annualita' 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/1977; Ritenuto di dover impegnare, per il 1994, la intera annualita' spettante alla regione Marche che ha comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art. 2 della legge n. 403/1977; Decreta: Art. 1. La somma complessiva di L. 915.000.000 e' impegnata, per il 1994, a favore della regione Marche a titolo di annualita' del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/1977.