IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per
la designazione e presentazione dei vini da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  agosto  1982  contenente norme
concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la  designazione  dei
vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  dicembre 1983 contenente norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni  geografiche  di  alcuni  vini  da  tavola  prodotti  nel
territorio della regione Toscana;
  Visto  il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per
la utilizzazione transitoria di indicazioni  geografiche  e  relativi
riferimenti  aggiuntivi  per  i  vini  da  tavola  provenienti  dalla
vendemmia 1994;
  Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il
riconoscimento delle  indicazioni  geografiche  tipiche  "Alta  Valle
della Greve", "Colli della Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val
di  Magra".  "Toscano"  o  "Toscana",  per i vini ed i mosti prodotti
nelle rispettive zone di produzione della regione Toscana  delimitate
nei  corrispondenti  disciplinari  di  produzione annessi al presente
decreto;
  Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di  riconoscimento
delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1995;
 Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle  citate  domande
di   riconoscimento   delle  indicazioni  geografiche  tipiche  sopra
indicate riguardanti i vini prodotti  nel  territorio  della  regione
Toscana   e   le  proposte,  dallo  stesso  Comitato  formulate,  dei
corrispondenti disciplinari di produzione, pubblicati nella  Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995;
  Considerato  che  con successiva deliberazione il Comitato predetto
aveva  stabilito  di  non  prevedere  l'attribuzione  di  indicazioni
geografiche  tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non
gassificati, in  attesa  di  definire  sul  piano  della  generalita'
l'utilizzazione  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  per i vini
spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere  favorevole
espresso  dal  Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni
geografiche tipiche ai vini spumanti prodotti  nel  territorio  della
regione Toscana deve intendersi superato nelle more della definizione
della questione sopra specificata;
  Considerato  che  con  successiva  deliberazione  il Comitato aveva
stabilito di non prevedere limitazioni  alle  zone  di  vinificazione
delle  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  da tavola tipici,
ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui  le  operazioni
di  vinificazione  possono  effettuarsi anche al di fuori delle dette
zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la
delimitazione delle zone di vinificazione  per  ciascuna  indicazione
geografica  tipica  deve  intendersi  superato  in  quanto la vigente
normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;
  Ritenuto pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  delle
indicazioni  geografiche  tipiche sopra riportate ed all'approvazione
dei  rispettivi  disciplinari  di  produzione  in  conformita'  delle
proposte   formulate   dal   citato   Comitato   e  delle  successive
deliberazioni integrative;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  prevede  che  per  i
riconoscimenti  e  le  approvazioni  di  cui trattasi si provveda con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei  vini  "Alta
Valle della Greve" prodotti nella regione Toscana.
  2.  E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Colli
della Toscana centrale" prodotti nella regione Toscana.
  3.  E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei   vini
"Maremma toscana" prodotti nella regione Toscana.
  4. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Val di
Magra" prodotti nella regione Toscana.
  5.   E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei  vini
"Toscano" o "Toscana" prodotti nella regione Toscana.