IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli studi della Basilicata,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983,
n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto che il  nuovo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  della
Basilicata  non  contiene  gli  ordinamenti  didattici, e che il loro
inserimento e' rinviato al regolamento didattico di ateneo e  che  il
suddetto regolamento e' in fase di elaborazione;
  Considerato  che,  nelle  more  della  emanazione  del  sopracitato
regolamento le  modifiche  di  statuto  riguardante  gli  ordinamenti
didattici vengono operate sul vecchio;
  Considerato  che,  a  sua  volta,  la circolare del Ministero della
pubblica istruzione n. 6597 del 27 novembre  1954  ha  precisato  che
ogni  aggiunta  o  modificazione  da apportare allo statuto " .. deve
essere oggetto  di  deliberazione  della  facolta'  interessata,  del
senato accademico e del consiglio di amministrazione ..";
  Visti  i  telex  del  15  ottobre  e  2 novembre 1994 del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  che
precisano  che la frase "Modifica di statuto e regolamento didattico"
si deve intendere riferita esclusivamente  a  modifiche  del  vecchio
statuto riguardante gli ordinamenti didattici;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938, n. 1652, successive
modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale  del  10  dicembre  1993  (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  143  del  21  giugno  1994);  prevede
l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario  relativamente
al corso di laurea in scienze agrarie;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  10 dicembre 1993 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  143  del  21  giugno  1994);  prevede
l'adeguamento  dell'ordinamento didattico universitario relativamente
al corso di laurea in scienze forestali;
  Visto il decreto ministeriale  del  10  dicembre  1993  (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  143  del  21  giugno  1994);  prevede
l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario  relativamente
al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 29 settembre 1994 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  184  dell'8  agosto  1995);   prevede
l'adeguamento  dell'ordinamento didattico universitario relativamente
al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie;
  Visto che i corsi  di  laurea  in  scienze  e  tecnologie  agrarie,
scienze  forestali  ed  ambientali  e scienze e tecnologie alimentari
rientrano nell'ordinamento didattico nazionale di  cui  alle  tabelle
XXXI, XXXII e XXXI-bis annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n.
1652, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Viste  le  deliberazioni  adottate  dalle  autorita' accademiche di
modifica dello statuto di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del
consiglio della facolta' di agraria dell'8 giugno  1995;  del  senato
accademico del 28 giugno 1995; del consiglio di amministrazione del 3
ottobre 1995, che hanno deliberato l'adeguamento dell'ordinamento dei
corsi  di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali e scienze e
tecnologie  alimentari,  rispettivamente  in  scienze  e   tecnologie
agrarie,  scenze  forestali  ed  ambientali  e  scienze  e tecnologie
alimentari di cui alle tabelle XXXI,  XXXII  e  XXXI-bis  annessa  al
regio decreto n. 1652/1938;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Considerato  che  l'art.  16, primo comma, della legge n. 168 del 9
maggio 1989  "Istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica e tecnologica" stabilisce, infine, che " .. fino
alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi
di autonomia .." gli statuti sono emanati con  decreto  del  rettore,
nel  rispetto  delle  disposizioni  e  delle procedure previste dalla
normativa vigente;
  Considerato che l'art. 17 del regio decreto n. 1592 del  31  agosto
1933  "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore" prevede che gli " ..  statuti  sono  proposti  dal  senato
accademico,  uditi  il  consiglio  di amministrazione e le facolta' o
scuole che costituiscono l'universita' o  l'istituto  .."  e  che  le
modificazioni  da  apportare  agli  statuti  "  ..  sono  proposte ed
approvate con le medesime modalita' ..";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;
  Visto  il  parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in
data 6 ottobre 1995;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata  approvato
e  modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
   l'art. 43 dello statuto viene cosi' modificato:
  La facolta' di agraria conferisce:
    a) la laurea in scienze e tecnologie agrarie;
    b) la laurea in scienze forestali ed ambientali;
    c) la laurea in scienze e tecnologie alimentari;
    d) la laurea in scienze della produzione animale;
    e) il diploma universitario in produzioni animali;
    f) il diploma universitario in produzioni vegetali;
    g) il diploma universitario in gestione tecnica e  amministrativa
in agricoltura.
  Gli  articoli  da  44  a  55 dello statuto vengono abrogati e cosi'
modificati e sostituiti:
               LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
  Art. 44. - Presso la facolta' di agraria e' istituito il  corso  di
laurea  in  scienze  e  tecnologie  agrarie. L'iscrizione al corso e'
regolata  in  conformita'  alle   leggi   di   accesso   agli   studi
universitari.  Il  numero  degli iscritti sara' stabilito annualmente
dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base
a  criteri  generali  fissati  dal  Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e  tecnologica,  ai  sensi  dell'art.  9,  quarto
comma, legge n. 341/1990.
  Il  corso di laurea puo' essere articolato in indirizzi, riservando
all'indirizzo almeno  quattro  annualita'.  Le  aree  caratterizzanti
ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di
ateneo.  L'indirizzo  potra'  essere  riportato nel certificato degli
studi.
  Art. 45 (Affinita'). - Il corso di laurea in scienze  e  tecnologie
agrarie  e'  dichiarato  affine  ai  corsi  di  laurea ed ai corsi di
diploma   universitario   delle   facolta'   di   agraria.   Per   il
riconoscimento  degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di
diploma universitario e  di  diploma  di  laurea  della  facolta'  di
agraria e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in scienze e
tecnologie  agrarie,  il  consiglio di facolta' adottera' il criterio
generale   della   loro   validita'   culturale    (propedeutica    o
professionale);   nell'ottica   della  formazione  richiesta  per  il
conseguimento del diploma di laurea. La facolta'  potra'  riconoscere
gli  insegnamenti  seguiti  con  esito  positivo nei corsi di diploma
universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali,
con gli insegnamenti del corso di  laurea.  La  facolta'  indichera',
inoltre,  sia  gli  eventuali insegnamenti integrativi, appositamente
istituiti ed attivati per completare la formazione  per  accedere  al
corso  di  laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea
necessari per conseguire  il  diploma  di  laurea.  Gli  insegnamenti
integrativi  non  sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti
specifici. Il consiglio di  facolta'  indichera'  inoltre  l'anno  di
corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di
diploma  universitario,  il  consiglio  di  facolta' riconoscera' gli
insegnamenti sempre col criterio della loro utilita'  ai  fini  della
formazione  necessaria  per  il  conseguimento  del  nuovo  titolo ed
indichera' il piano degli  studi  da  completare  per  conseguire  il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
 Art.  46  (Articolazione  del  corso degli studi). - La durata degli
studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie e'  fissata
in  cinque  anni.  Ciascuno  dei  cinque  anni  di  corso puo' essere
articolato in periodi didattici piu' brevi.
  L'impegno didattico complessivo e' di 3.300 ore; di  queste  almeno
400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed
al tirocinio pratico applicativo.
  L'attivita'  didattico-formativa  del  corso  di  laurea  comprende
didattica teorico-formale e  didattica  teorico-pratica.  L'attivita'
teorico-pratica   e'   comprensiva   di   esercitazioni,  laboratori,
seminari, dimostrazioni, attivita' guidate,  visite  tecniche,  prove
parziali  di  accertamento,  correzione  e discussione di elaborati e
progetti, preparazione della tesi sperimentale.
  Parte    dell'attivita'    didattico-pratica    e    dell'attivita'
sperimentale  di  tesi  potra' essere svolta anche presso qualificate
strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con  le
quali si siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.
  Ai  sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge n.
341/1990, l'ordinamento didattico nazionale  e'  articolato  in  aree
disciplinari, di cui al successivo art. 49. Nell'organizzare il piano
degli  studi  la  facolta'  attivera' corsi ufficiali di insegnamento
monodisciplinari  e/o  integrati.  Un  corso  di  insegnamento ha una
durata  di  circa  100  ore,  comprensive  di  tutte   le   attivita'
didattiche.  Per  motivate  esigenze didattiche e' possibile svolgere
corsi aventi una durata minima di circa 50  ore.  I  corsi  integrati
sono  costituiti  da  un  massimo di tre moduli; i docenti di ciascun
modulo fanno parte della commissione di esame.
  Il numero di corsi di insegnamento sara' non  inferiore  a  25  ne'
superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame.
  Tutti  i  corsi  di  insegnamento  impartiti  constano  di  lezioni
teoriche e di esercitazioni pratiche. Per essere ammessi a  sostenere
l'esame  di  laurea  occorre  aver  superato  le prove di valutazione
relative ai corsi previsti nel piano di studio.
  Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo  studente
deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico
di  ateneo,  ove esistente, da cui risulti il superamento della prova
di conoscenza al livello "intermedio I" di una lingua  straniera  tra
quelle  stabilite  dalla  facolta'.  La  facolta'  puo' eventualmente
riconoscere certificazioni rilasciate  da  altre  istituzioni,  anche
straniere.  In  assenza  di  una adeguata certificazione, la facolta'
istituira' una prova di accertamento.
  L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di  laurea
sperimentale, di ricerca o di progettazione.
  Art.  47  (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione
del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce
il piano di studi ufficiale del  corso  di  laurea,  comprendente  le
denominazioni  degli  insegnamenti  da  attivare,  in applicazione di
quanto disposto  dal  secondo  comma  dell'art.  11  della  legge  n.
341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a)  propone  il  numero  dei  posti disponibili per l'iscrizione,
secondo quanto previsto dal precedente art. 1;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o integrati) e le relative denominazioni;
    c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli  insegnamenti
che  vi  afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata
alle attivita' pratiche;
    d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti  ad  un
medesimo corso integrato;
    e)  indica  il numero dei corsi, o piu' specificatamente, i corsi
di insegnamento di cui lo studente  dovra'  avere  l'attestazione  di
frequenza  e  superata  la  relativa  prova di valutazione al fine di
ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi'
le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art. 48 (Docenza). - La copertura dei corsi attivati  e'  affidata,
nel  rispetto  delle  leggi  vigenti,  dal  consiglio  di facolta' ai
professori di ruolo  afferenti  ai  settori  scientifico-disciplinari
indicati  nell'ordinamento  didattico  e  ai  professori  di ruolo di
settori ritenuti dalla facolta'  affini,  ovvero  per  affidamento  o
supplenza a professori di ruolo o ricercatore confermato.
  Al  fine  di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita'
esterne  il  corso  di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare a professori a contratto.
  Art.   49  (Aree  disciplinari  ed  impegno  didattico  minimo).  -
L'articolazione del corso  di  studi  per  conseguire  la  laurea  in
scienze  e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti
aree  disciplinari,  con  il  numero  minimo  di  ore  per   ciascuna
specificato:
  Matematica, statistica e informatica (ore 150):
   settori:   A02A   (Analisi   matematica);   A02B  (Probabilita'  e
statistica  matematica);  A04A  (Analisi  numerica);  A04B   (Ricerca
operativa);  K05A  (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B
(Informatica); S01A (Statistica); S01B  (Statistica  per  la  ricerca
sperimentale).
  Fisica (ore 100):
   settore: B01B (Fisica).
  Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica
(ore 150):
   settori:  C01A  (Chimica  analitica);  C03X  (Chimica  generale ed
inorganica); C05X (Chimica organica).
  Biologia vegetale (ore 100):
   settori:  E01A  (Botanica);  E01B  (Botanica  sistematica);   E01C
(biologia  vegetale  applicata);  E01E  (fisiologia  vegetale);  G07A
(Chimica agraria).
  Biologia animale (ore 100):
   settori: E02A (Zoologia); E02B (Anatomia comparata  e  citologia);
E04A  (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici);
V30B  (Fisiologia  degli  animali   domestici);   G06A   (entomologia
agraria).
  Biochimica  agraria  e fisiologia delle piante coltivate (ore 100).
Settori: G07A (Chimica agraria);  E01E  (Fisiologia  vegetale);  E05A
(Biochimica).
  Genetica agraria (ore 50):
   settore: G04X (Genetica agraria).
  Scienza del suolo (ore 50):
   settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia
fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata).
  Agronomia e coltivazioni (ore 200):
   settori:   G02A   (Agronomia   e   coltivazioni   erbacee);   G02B
(Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura).
  Difesa delle colture (ore 100):
   settori: G06A (Entomologia agraria);  G06B  (Patologia  vegetale);
G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).
  Zootecnia (ore 100):
   settori:  G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); GO9B
(Nutrizione ed alimentazione  animale);  G09C  (Zootecnia  speciale);
G09D (Zoocolture).
  Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100):
   settori:   G02A   (Agronomia   e   coltivazioni   erbacee);   G02B
(Coltivazioni  arboree);  G02C  (Orticoltura  e  floricoltura);  G06A
(Entomologia   agraria);  G07A  (Chimica  agraria);  G09A  (Zootecnia
generale e miglioramento genetico); E03A (Ecologia);  E01C  (Biologia
vegetale  applicata);  E01D  (Ecologia  vegetale);  E01E  (Fisiologia
vegetale).
  Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150):
   settori:  G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari);
G08B (Microbiologia agroalimentare ed ambientale).
  Genio rurale (ore 150):
   settori: G05A (Idraulica agraria  e  forestale);  G05B  (Meccanica
agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).
  Economia ed estimo (ore 200):
   settori:   G01X   (Economia  ed  estimo  rurale);  P01A  (Economia
politica); P01B (Politica economica).
  Le rimanenti ore  sono  destinate  dalla  facolta'  alla  eventuale
definizione  di  profili professionali per specifici indirizzi o alla
integrazione della formazione di  base  o  professionale,  prevedendo
anche possibilita' di scelta per gli studenti.
              LAUREA IN SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI
  Art.  50.  - Presso la facolta' di agraria e' istituito il corso di
laurea in scienze forestali ed ambientali. L'iscrizione al  corso  e'
regolata   in   conformita'   alle   leggi   di  accesso  agli  studi
universitari. Il numero degli iscritti  sara'  stabilito  annualmente
dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base
ai  criteri  generali  fissati  dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4,
della legge n. 341/1990.
  Art. 51 (Affinita'). - Il corso di laurea in scienze e forestali ed
ambientali  e'  dichiarato  affine  ai corsi di laurea ed ai corsi di
diploma delle  facolta'  di  agraria.  Per  il  riconoscimento  degli
insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario
e di diploma di laurea delle facolta' di agraria e da quelli di altre
facolta'  al  corso  di laurea in scienze forestali ed ambientali, il
consiglio di facolta'  adottera'  il  criterio  generale  della  loro
validita'  culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della
formazione richiesta per il conseguimento del diploma di  laurea.  La
facolta'  potra'  riconoscere  gli  insegnamenti  seguiti  con  esito
positivo nei corsi di diploma  universitario,  indicando  le  singole
corrispondenze,  anche  parziali,  con  gli insegnamenti del corso di
laurea.  La  facolta'  indichera',   inoltre,   sia   gli   eventuali
insegnamenti  integrativi,  appositamente  istituiti  ed attivati per
completare la formazione per accedere al corso  di  laurea,  che  gli
insegnamenti  specifici  del corso di laurea necessari per conseguire
il  diploma  di  laurea.  Gli  insegnamenti  integrativi   non   sono
necessariamente   propedeutici   agli   insegnamenti   specifici.  Il
consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno in corso del corso di
laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di
diploma universitario, il  consiglio  di  facolta'  riconoscera'  gli
insegnamenti  sempre  col criterio della loro utilita' ai fini' della
formazione necessaria  per  il  conseguimento  del  nuovo  titolo  ed
indichera'  il  piano  degli  studi  da  completare per conseguire il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' scriversi.
  Art. 52 (Articolazione del corso degli studi). -  La  durata  degli
studi  del  corso  di  laurea  in  scienze forestali ed ambientali e'
fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere
articolato in periodi didattici piu' brevi.
  L'impegno didattico complessivo e' di 3.300 ore; di  queste  almeno
400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed
al tirocinio pratico-applicativo.
  L'attivita'  didattico-formativa  del  corso  di  laurea  comprende
didattica teorico-formale e  didattica  teorico-pratica.  L'attivita'
teorico-pratica   e'   comprensiva   di   esercitazioni,  laboratori,
seminari, dimostrazioni, attivita' guidate,  visite  tecniche,  prove
parziali  di  accertamento,  correzione  e discussione di elaborati e
progetti, preparazione della tesi sperimentale.
  Parte    dell'attivita'    didattico-pratica    e    dell'attivita'
sperimentale  di  tesi  potra' essere svolta anche presso qualificate
strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con  le
quali si siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.
  Ai  sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge n.
341/1990, l'ordinamento didattico e' articolato in aree disciplinari,
di cui al successivo art. 55. Nell'organizzare il piano  degli  studi
la    facolta'    attivera'    corsi    ufficiali   di   insegnamento
monodisciplinarie/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata
di circa 100 ore, comprensive di tutte le attivita'  didattiche.  Per
motivate  esigenze  didattiche e' possibile svolgere corsi aventi una
durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono  costituiti  da
un  massimo  di  tre  moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte
della commissione di esame.
  Il numero dei corsi di insegnamento sara' non inferiore  a  25  ne'
superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i
corsi  di  insegnamento  impartiti  constano di lezioni teoriche e di
esercitazioni pratiche.
  Per essere ammessi a  sostenere  l'esame  di  laurea  occorre  aver
superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano
di  studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo
studente deve presentare una certificazione,  rilasciata  dal  centro
linguistico  di  ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento
della prova di conoscenza al livello "intermedio  I"  di  una  lingua
straniera  tra  quelle  stabilite  dalla  facolta'.  La facolta' puo'
eventualmente  riconoscere   certificazioni   rilasciate   da   altre
istituzioni,   anche   straniere.   In   assenza   di   una  adeguata
certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento.
  L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di  laurea
sperimentale, di ricerca o di progettazione.
  Art.  53  (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione
del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce
il piano di studi ufficiale del  corso  di  laurea,  comprendente  le
denominazioni  degli  insegnamenti  da  attivare,  in applicazione di
quanto disposto  dal  secondo  comma  dell'art.  11  della  legge  n.
341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a)  propone  il  numero  dei  posti disponibili per l'iscrizione,
secondo quanto previsto dal precedente art. 1;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o integrati) e le relative denominazioni;
    c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli  insegnamenti
che  vi  afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata
alle attivita' pratiche;
    d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti  ad  un
medesimo corso integrato;
    e)  indica  il numero dei corsi, o piu' specificatamente, i corsi
di insegnamento di cui lo studente  dovra'  avere  l'attestazione  di
frequenza  e  superata  la  relativa  prova di valutazione al fine di
ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi'
le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art. 54 (Docenza). - La copertura dei corsi attivati  e'  affidata,
nel  rispetto  delle  leggi  vigenti,  dal  consiglio  di facolta' ai
professori di  ruolo  afferenti  ai  settori  scientico  disciplinari
indicati  nell'ordinamento  didattico  e  ai  professori  di ruolo di
settori ritenuti dalla facolta'  affini,  ovvero  per  affidamento  o
supplenza a professori di ruolo o ricercatore confermato.
  Al  fine  di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita'
esterne  il  corso  di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare a professori a contratto.
  Art.   55  (Aree  disciplinari  ed  impegno  didattico  minimo).  -
L'articolazione del corso  di  studi  per  conseguire  la  laurea  in
scienze   forestali  ed  ambientali  comprende  obbligatoriamente  le
seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per  ciascuno
specificato:
  Matematica, statistica e informatica (ore 150):
   settori:   A02A   (Analisi   matematica);   A02B  (Probabilita'  e
statistica  matematica);  A04A  (Analisi  numerica);  A04B   (Ricerca
operativa);  K05A  (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B
(Informatica); S01A (Statistica); S01B  (Statistica  per  la  ricerca
sperimentale).
  Fisica (ore 100):
   settore: B01B (Fisica).
  Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica
(ore 150):
   settori:  C01A  (Chimica  analitica);  C03X  (Chimica  generale ed
inorganica); C05X (Chimica organica).
  Biologia (ore 250):
   settori:  E01A  (Botanica);  E01B  (Botanica  sistematica);   E01C
(Biologia  vegetale  applicata);  E01E  (Fisiologia  vegetale);  E02A
(Zoologia); E04A (Fisiologia generale); G06A  (Entomologia  agraria);
G07A (Chimica agraria).
  Genetica agraria e miglioramento genetico (ore 50):
   settore: G04X (Genetica agraria).
  Biochimica agraria (ore 50):
   settori: G07A (Chimica agraria); E05A (Biochimica).
  Microbiologia ambientale (ore 50):
   settore: G08B (Microbiologia agroalimentare ed ambientale).
  scienza della terra e del suolo (ore 100):
   settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia
fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata).
  Sistemazioni idrauliche e conservazione del suolo
(ore 100):
   settore: G05A (Idraulica agraria e forestale).
  Ingegneria applicata ai sistemi forestali (ore 100):
   settori:  G05A  (Idraulica  agraria  e forestale); G05B (Meccanica
agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).
  Misure forestali e rappresentazioni del territorio
(ore 100):
   settori:   G03A  (Assestamento  forestale  e  selvicoltura);  G07B
(Pedologia); H05X (Topografia e cartografia).
  Ecologia e fisiologia dei sistemi forestali (ore 100):
   settori:  G03A  (Assestamento  forestale  e  selvicoltura);   G06A
(Entomologia   agraria);   G07A  (Chimica  agraria);  E01D  (Ecologia
vegetale); E01E (Fisiologia vegetale).
  Botanica forestale (ore 50):
   settore: E01C (Biologia vegetale applicata).
  Selvicoltura e pianificazione forestale ed ambientale (ore 250):
   settore: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura).
  Tecnologia del legno e delle utilizzazioni forestali (ore 100):
   settore: G03B (Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali).
  Difesa dei sistemi forestali (ore 150):
   settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale).
  Gestione ed utilizzazione delle risorse agroforestali  in  ambiente
montano (ore 100):
   settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G09C (Zootecnica
speciale).
  Economia e politica forestale e ambientale (ore 200):
   settori:   G01X   (Economia  ed  estimo  rurale);  P01A  (Economia
politica); P01B (Politica economica).
  Estino e valutazioni forestali (ore 50):
   settore: G01X (Economia ed estimo rurale).
  Diritto e legislazione forestale ed ambientale (ore 100):
   settori: N03X (Diritto  agrario);  N09X  (Istituzioni  di  diritto
pubblico).
  Le  rimanenti  ore  sono  destinate  dalla  facolta' alla eventuale
definizione di profili professionali specifici  o  alla  integrazione
della   formazione   di   base   o   professionale  prevedendo  anche
possibilita' di scelta per gli studenti.
         CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
  Art. 56. - Presso la facolta' di agraria e' istituito il  corso  di
laurea  in  scienze e tecnologie alimentari. L'iscrizione al corso e'
regolata  in  conformita'  alle   leggi   di   accesso   agli   studi
universitari.  Il  numero  degli iscritti sara' stabilito annualmente
dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base
ai criteri generali fissati dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  ai  sensi dell'art. 9, comma 4,
della legge n. 341/1990.
  Art. 57 (Affinita'). - Il corso di laurea in scienze  e  tecnologie
alimentari  e'  dichiarato  affine  ai corsi di laurea ed ai corsi di
diploma delle  facolta'  di  agraria.  Per  il  riconoscimento  degli
insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario
e di diploma di laurea della facolta' di agraria e da quelli di altre
facolta'  al  corso  di laurea in scienze e tecnologie alimentari, il
consiglio di facolta'  adottera'  il  criterio  generale  della  loro
validita'  culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della
formazione richiesta per il conseguimento del diploma di  laurea.  La
facolta'  potra'  riconoscere  gli  insegnamenti  seguiti  con  esito
positivo nei corsi di diploma  universitario,  indicando  le  singole
corrispondenze,  anche  parziali,  con  gli insegnamenti del corso di
laurea.  La  facolta'  indichera',   inoltre,   sia   gli   eventuali
insegnamenti  integrativi,  appositamente  istituiti  ed attivati per
completare la formazione per accedere al corso  di  laurea,  che  gli
insegnamenti  specifici  del corso di laurea necessari per conseguire
il  diploma  di  laurea.  Gli  insegnamenti  integrativi   non   sono
necessariamente   propedeutici   agli   insegnamenti   specifici.  Il
consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno in corso del corso di
laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di
diploma universitario, il  consiglio  di  facolta'  riconoscera'  gli
insegnamenti  sempre  col  criterio della loro utilita' ai fini della
formazione necessaria  per  il  conseguimento  del  nuovo  titolo  ed
indichera'  il  piano  degli  studi  da  completare per conseguire il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art. 58 (Articolazione del corso degli studi). -  La  durata  degli
studi  del  corsi  di  laurea  in  scienze e tecnologie alimentari e'
fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere
articolato in periodi didattici piu' brevi.
  L'impegno didattico complessivo e' di 3.300 ore; di  queste  almeno
400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea.
  L'attivita'  didattico-formativa  del  corso  di  laurea  comprende
didattica teorico-formale e  didattica  teorico-pratica.  L'attivita'
teorico-pratica   e'   comprensiva   di   esercitazioni,  laboratori,
seminari, dimostrazioni, attivita' guidate,  visite  tecniche,  prove
parziali  di  accertamento,  correzione  e discussione di elaborati e
progetti, preparazione della tesi sperimentale.
  Parte    dell'attivita'    didattico-pratica    e    dell'attivita'
sperimentale  di  tesi  potra' essere svolta anche presso qualificate
strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con  le
quali si siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.
  Ai  sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge n.
341/1990, l'ordinamento didattico e' articolato in aree disciplinari,
di cui al successivo art. 61. Nell'organizzare il piano  degli  studi
la    facolta'    attivera'    corsi    ufficiali   di   insegnamento
monodisciplinari e/o integrati.  Un  corso  di  insegnamento  ha  una
durata   di   circa  100  ore,  comprensive  di  tutte  le  attivita'
didattiche. Per motivate esigenze didattiche  e'  possibile  svolgere
corsi  aventi  una  durata  minima di circa 50 ore. I corsi integrati
sono costituiti da un massimo di tre moduli;  i  docenti  di  ciascun
modulo fanno parte della commissione di esame.
  Il  numero  dei  corsi di insegnamento sara' non inferiore a 25 ne'
superiore a 28, con un ugual numero di prove  finali  di  esame.  Per
essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le
prove  di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio.
Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di  corso  lo  studente
deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico
di  ateneo,  ove esistente, da cui risulti il superamento della prova
di conoscenza al livello "intermedio I" di una lingua  straniera  tra
quelle  stabilite  dalla  facolta'.  La  facolta'  puo' eventualmente
riconoscere certificazioni rilasciate  da  altre  istituzioni,  anche
straniere.  In  assenza  di  una adeguata certificazione, la facolta'
istituira' una prova di accertamento.
  L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di  laurea
sperimentale, di ricerca o di progettazione.
  Art.  59  (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione
del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce
il piano di studi ufficiale del  corso  di  laurea,  comprendente  le
denominazioni  degli  insegnamenti  da  attivare,  in applicazione di
quanto disposto  dal  secondo  comma  dell'art.  11  della  legge  n.
341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a)  propone  il  numero  dei  posti disponibili per l'iscrizione,
secondo quanto previsto dal precedente art. 1;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o integrati) e le relative denominazioni;
    c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli  insegnamenti
che  vi  afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata
alle attivita' pratiche;
    d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti  ad  un
medesimo corso integrato;
    e)  indica  il numero dei corsi, o piu' specificatamente, i corsi
di insegnamento di cui lo studente  dovra'  avere  l'attestazione  di
frequenza  e  superata  la  relativa  prova di valutazione al fine di
ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi'
le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art. 60 (Docenza). - La copertura dei corsi attivati  e'  affidata,
nel  rispetto  delle  leggi  vigenti,  dal  consiglio  di facolta' ai
professori  di  ruolo  afferenti  ai  settori  scientico-disciplinari
indicati  nell'ordinamento  didattico  e  ai  professori  di ruolo di
settori ritenuti dalla facolta'  affini,  ovvero  per  affidamento  o
supplenza a professori di ruolo o ricercatore confermato.
  Al  fine  di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita'
esterne  il  corso  di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare a professori a contratto.
  Art.   61  (Aree  disciplinari  ed  impegno  didattico  minimo).  -
L'articolazione del corso  di  studi  per  conseguire  la  laurea  in
scienze   e  tecnologie  alimentari  comprende  obbligatoriamente  le
seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per  ciascuno
specificato:
  Matematica, statistica e informatica (ore 200):
   settori:   A02A   (Analisi   matematica);   A02B  (Probabilita'  e
statistica  matematica);  A04A  (Analisi  numerica);  A04B   (Ricerca
operativa);  K05A  (Sistema di elaborazione delle informazioni); K05B
(Informatica); S01A (Statistica); S01B  (Statistica  per  la  ricerca
sperimentale).
  Fisica (ore 100):
   settore: B01B (Fisica).
  Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica
e chimica fisica (ore 350):
   settori:  C01A  (Chimica  analitica);  C03X  (Chimica  generale ed
inorganica); C05X (Chimica organica); C02X (Chimica fisica).
  Biochimica (ore 100):
   settori: E05A (Biochimica); E05B (Biochimica clinica).
  Struttura e funzioni degli organismi vegetali (ore 100):
   settori:  E01A  (Botanica);  E01B  (Botanica  sistematica);   E01C
(Biologia  vegetale  applicata);  E01E  (Fisiologia  vegetale);  G07A
(Chimica agraria).
  Struttura e funzioni degli organismi animali (ore 100):
   settori:  G06A  (Entomologia  agraria);  E02A   (Zoologia);   E04A
(Fisiologia  generale); V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B
(Fisiologia degli animali domestici).
  Produzioni vegetali (ore 100):
   settori:   G02A   (Agronomia   e   coltivazioni   erbacee);   G02B
(Coltivazioni  arboree);  G02C  (Orticoltura  e  floricoltura);  G04X
(Genetica agraria).
  Produzioni animali (ore 100):
   settori:  G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); G09B
(Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); G09D
(Zoocolture); V30B (Fisiologia degli animali domestici).
  Microbiologia generale ed applicata (ore 200):
   settori: G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale);  V31B
(Ispezione  degli  alimenti  di  origine  animale);  C10X  (Chimica e
biotecnologia delle fermentazioni).
  Parassitologia dei prodotti alimentari (ore 50):
   settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale).
  Nutrizione umana, igiene (ore 150):
   settori: E06A (Fisiologia umana); E06B (Alimentazione e nutrizione
umana); F22A (Igiene generale ed applicata).
  Fisica tecnica e ingegneria alimentare (ore 100):
   settori:  I05A  (Fisica  tecnica  industriale);  G05A   (Idraulica
agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria).
  Operazioni  unitarie  e  processi  della tecnologia alimentare (ore
150):
   settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari);
I15B (Principi di ingegneria chimica); I15C (Impianti chimici);  I15E
(Chimica industriale e tecnologia).
  Tecnologie del condizionamento e della distribuzione (ore 50):
   settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari);
G08B (Microbiologia agroalimentare ed ambientale).
  Valutazione  controllo  e  gestione  della  qualita'  dei  prodotti
alimentari (ore 200):
   settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari);
G08B (Microbiologia agro-alimentare  ed  ambientale);  C09X  (Chimica
bromatologica).
  Economia e organizzazione aziendale (ore 200):
   settori:  G01X  (Economia  ed  estimo  rurale);  I27X  (Ingegneria
economico-gestionale); P02B (Economia e gestione delle imprese).
  Diritto e legislazione alimentare (ore 50):
   settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti  agroalimentari);
N01X (Diritto privato); N03X (Diritto agrario).
  Le  rimanenti  ore  sono destinate dalla facolta' alla integrazione
della  formazione  di  base   o   professionale,   prevedendo   anche
possibilita' di scelta per gli studenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Potenza, 13 ottobre 1995
                                                           Il rettore