IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto che il nuovo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata non contiene gli ordinamenti didattici, e che il loro inserimento e' rinviato al regolamento didattico di ateneo e che il suddetto regolamento e' in fase di elaborazione; Considerato che, nelle more della emanazione del sopracitato regolamento le modifiche di statuto riguardante gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio; Considerato che, a sua volta, la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 6597 del 27 novembre 1954 ha precisato che ogni aggiunta o modificazione da apportare allo statuto " .. deve essere oggetto di deliberazione della facolta' interessata, del senato accademico e del consiglio di amministrazione .."; Visti i telex del 15 ottobre e 2 novembre 1994 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica che precisano che la frase "Modifica di statuto e regolamento didattico" si deve intendere riferita esclusivamente a modifiche del vecchio statuto riguardante gli ordinamenti didattici; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994); prevede l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze agrarie; Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994); prevede l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze forestali; Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994); prevede l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari; Visto il decreto ministeriale del 29 settembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1995); prevede l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie; Visto che i corsi di laurea in scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali ed ambientali e scienze e tecnologie alimentari rientrano nell'ordinamento didattico nazionale di cui alle tabelle XXXI, XXXII e XXXI-bis annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Viste le deliberazioni adottate dalle autorita' accademiche di modifica dello statuto di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di agraria dell'8 giugno 1995; del senato accademico del 28 giugno 1995; del consiglio di amministrazione del 3 ottobre 1995, che hanno deliberato l'adeguamento dell'ordinamento dei corsi di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali e scienze e tecnologie alimentari, rispettivamente in scienze e tecnologie agrarie, scenze forestali ed ambientali e scienze e tecnologie alimentari di cui alle tabelle XXXI, XXXII e XXXI-bis annessa al regio decreto n. 1652/1938; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Considerato che l'art. 16, primo comma, della legge n. 168 del 9 maggio 1989 "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" stabilisce, infine, che " .. fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia .." gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente; Considerato che l'art. 17 del regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" prevede che gli " .. statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il consiglio di amministrazione e le facolta' o scuole che costituiscono l'universita' o l'istituto .." e che le modificazioni da apportare agli statuti " .. sono proposte ed approvate con le medesime modalita' .."; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 6 ottobre 1995; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: l'art. 43 dello statuto viene cosi' modificato: La facolta' di agraria conferisce: a) la laurea in scienze e tecnologie agrarie; b) la laurea in scienze forestali ed ambientali; c) la laurea in scienze e tecnologie alimentari; d) la laurea in scienze della produzione animale; e) il diploma universitario in produzioni animali; f) il diploma universitario in produzioni vegetali; g) il diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura. Gli articoli da 44 a 55 dello statuto vengono abrogati e cosi' modificati e sostituiti: LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Art. 44. - Presso la facolta' di agraria e' istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base a criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, legge n. 341/1990. Il corso di laurea puo' essere articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualita'. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di ateneo. L'indirizzo potra' essere riportato nel certificato degli studi. Art. 45 (Affinita'). - Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie e' dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma universitario delle facolta' di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facolta' di agraria e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facolta' adottera' il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica o professionale); nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facolta' potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facolta' indichera', inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 46 (Articolazione del corso degli studi). - La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie e' fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere articolato in periodi didattici piu' brevi. L'impegno didattico complessivo e' di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico applicativo. L'attivita' didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attivita' teorico-pratica e' comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale. Parte dell'attivita' didattico-pratica e dell'attivita' sperimentale di tesi potra' essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali si siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio. Ai sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale e' articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 49. Nell'organizzare il piano degli studi la facolta' attivera' corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attivita' didattiche. Per motivate esigenze didattiche e' possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame. Il numero di corsi di insegnamento sara' non inferiore a 25 ne' superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello "intermedio I" di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facolta'. La facolta' puo' eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione. Art. 47 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 1; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni; c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' pratiche; d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato; e) indica il numero dei corsi, o piu' specificatamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovra' avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. Art. 48 (Docenza). - La copertura dei corsi attivati e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facolta' affini, ovvero per affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatore confermato. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto. Art. 49 (Aree disciplinari ed impegno didattico minimo). - L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato: Matematica, statistica e informatica (ore 150): settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilita' e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale). Fisica (ore 100): settore: B01B (Fisica). Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150): settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica). Biologia vegetale (ore 100): settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (biologia vegetale applicata); E01E (fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria). Biologia animale (ore 100): settori: E02A (Zoologia); E02B (Anatomia comparata e citologia); E04A (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici); G06A (entomologia agraria). Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100). Settori: G07A (Chimica agraria); E01E (Fisiologia vegetale); E05A (Biochimica). Genetica agraria (ore 50): settore: G04X (Genetica agraria). Scienza del suolo (ore 50): settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata). Agronomia e coltivazioni (ore 200): settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura). Difesa delle colture (ore 100): settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale); G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee). Zootecnia (ore 100): settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); GO9B (Nutrizione ed alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture). Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100): settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); E03A (Ecologia); E01C (Biologia vegetale applicata); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale). Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150): settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari); G08B (Microbiologia agroalimentare ed ambientale). Genio rurale (ore 150): settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura). Economia ed estimo (ore 200): settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica). Le rimanenti ore sono destinate dalla facolta' alla eventuale definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilita' di scelta per gli studenti. LAUREA IN SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI Art. 50. - Presso la facolta' di agraria e' istituito il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali. L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Art. 51 (Affinita'). - Il corso di laurea in scienze e forestali ed ambientali e' dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facolta' di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea delle facolta' di agraria e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in scienze forestali ed ambientali, il consiglio di facolta' adottera' il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facolta' potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facolta' indichera', inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno in corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' ai fini' della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' scriversi. Art. 52 (Articolazione del corso degli studi). - La durata degli studi del corso di laurea in scienze forestali ed ambientali e' fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere articolato in periodi didattici piu' brevi. L'impegno didattico complessivo e' di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico-applicativo. L'attivita' didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attivita' teorico-pratica e' comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale. Parte dell'attivita' didattico-pratica e dell'attivita' sperimentale di tesi potra' essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali si siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio. Ai sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico e' articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 55. Nell'organizzare il piano degli studi la facolta' attivera' corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinarie/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attivita' didattiche. Per motivate esigenze didattiche e' possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame. Il numero dei corsi di insegnamento sara' non inferiore a 25 ne' superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello "intermedio I" di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facolta'. La facolta' puo' eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione. Art. 53 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 1; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni; c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' pratiche; d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato; e) indica il numero dei corsi, o piu' specificatamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovra' avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. Art. 54 (Docenza). - La copertura dei corsi attivati e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori di ruolo afferenti ai settori scientico disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facolta' affini, ovvero per affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatore confermato. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto. Art. 55 (Aree disciplinari ed impegno didattico minimo). - L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze forestali ed ambientali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuno specificato: Matematica, statistica e informatica (ore 150): settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilita' e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale). Fisica (ore 100): settore: B01B (Fisica). Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150): settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica). Biologia (ore 250): settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); E02A (Zoologia); E04A (Fisiologia generale); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria). Genetica agraria e miglioramento genetico (ore 50): settore: G04X (Genetica agraria). Biochimica agraria (ore 50): settori: G07A (Chimica agraria); E05A (Biochimica). Microbiologia ambientale (ore 50): settore: G08B (Microbiologia agroalimentare ed ambientale). scienza della terra e del suolo (ore 100): settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata). Sistemazioni idrauliche e conservazione del suolo (ore 100): settore: G05A (Idraulica agraria e forestale). Ingegneria applicata ai sistemi forestali (ore 100): settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura). Misure forestali e rappresentazioni del territorio (ore 100): settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura); G07B (Pedologia); H05X (Topografia e cartografia). Ecologia e fisiologia dei sistemi forestali (ore 100): settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale). Botanica forestale (ore 50): settore: E01C (Biologia vegetale applicata). Selvicoltura e pianificazione forestale ed ambientale (ore 250): settore: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura). Tecnologia del legno e delle utilizzazioni forestali (ore 100): settore: G03B (Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali). Difesa dei sistemi forestali (ore 150): settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale). Gestione ed utilizzazione delle risorse agroforestali in ambiente montano (ore 100): settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G09C (Zootecnica speciale). Economia e politica forestale e ambientale (ore 200): settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica). Estino e valutazioni forestali (ore 50): settore: G01X (Economia ed estimo rurale). Diritto e legislazione forestale ed ambientale (ore 100): settori: N03X (Diritto agrario); N09X (Istituzioni di diritto pubblico). Le rimanenti ore sono destinate dalla facolta' alla eventuale definizione di profili professionali specifici o alla integrazione della formazione di base o professionale prevedendo anche possibilita' di scelta per gli studenti. CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI Art. 56. - Presso la facolta' di agraria e' istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari. L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Art. 57 (Affinita'). - Il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari e' dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facolta' di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facolta' di agraria e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, il consiglio di facolta' adottera' il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facolta' potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facolta' indichera', inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno in corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 58 (Articolazione del corso degli studi). - La durata degli studi del corsi di laurea in scienze e tecnologie alimentari e' fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere articolato in periodi didattici piu' brevi. L'impegno didattico complessivo e' di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea. L'attivita' didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attivita' teorico-pratica e' comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale. Parte dell'attivita' didattico-pratica e dell'attivita' sperimentale di tesi potra' essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali si siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio. Ai sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico e' articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 61. Nell'organizzare il piano degli studi la facolta' attivera' corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attivita' didattiche. Per motivate esigenze didattiche e' possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame. Il numero dei corsi di insegnamento sara' non inferiore a 25 ne' superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello "intermedio I" di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facolta'. La facolta' puo' eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione. Art. 59 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 1; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni; c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' pratiche; d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato; e) indica il numero dei corsi, o piu' specificatamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovra' avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. Art. 60 (Docenza). - La copertura dei corsi attivati e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori di ruolo afferenti ai settori scientico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facolta' affini, ovvero per affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatore confermato. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto. Art. 61 (Aree disciplinari ed impegno didattico minimo). - L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie alimentari comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuno specificato: Matematica, statistica e informatica (ore 200): settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilita' e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistema di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale). Fisica (ore 100): settore: B01B (Fisica). Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica e chimica fisica (ore 350): settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica); C02X (Chimica fisica). Biochimica (ore 100): settori: E05A (Biochimica); E05B (Biochimica clinica). Struttura e funzioni degli organismi vegetali (ore 100): settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria). Struttura e funzioni degli organismi animali (ore 100): settori: G06A (Entomologia agraria); E02A (Zoologia); E04A (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici). Produzioni vegetali (ore 100): settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G04X (Genetica agraria). Produzioni animali (ore 100): settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture); V30B (Fisiologia degli animali domestici). Microbiologia generale ed applicata (ore 200): settori: G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); V31B (Ispezione degli alimenti di origine animale); C10X (Chimica e biotecnologia delle fermentazioni). Parassitologia dei prodotti alimentari (ore 50): settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale). Nutrizione umana, igiene (ore 150): settori: E06A (Fisiologia umana); E06B (Alimentazione e nutrizione umana); F22A (Igiene generale ed applicata). Fisica tecnica e ingegneria alimentare (ore 100): settori: I05A (Fisica tecnica industriale); G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria). Operazioni unitarie e processi della tecnologia alimentare (ore 150): settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); I15B (Principi di ingegneria chimica); I15C (Impianti chimici); I15E (Chimica industriale e tecnologia). Tecnologie del condizionamento e della distribuzione (ore 50): settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agroalimentare ed ambientale). Valutazione controllo e gestione della qualita' dei prodotti alimentari (ore 200): settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); C09X (Chimica bromatologica). Economia e organizzazione aziendale (ore 200): settori: G01X (Economia ed estimo rurale); I27X (Ingegneria economico-gestionale); P02B (Economia e gestione delle imprese). Diritto e legislazione alimentare (ore 50): settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari); N01X (Diritto privato); N03X (Diritto agrario). Le rimanenti ore sono destinate dalla facolta' alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilita' di scelta per gli studenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Potenza, 13 ottobre 1995 Il rettore