LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del
26 aprile 1988, avente  per  oggetto  "Criteri  e  procedure  per  il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Richiamata  la  delibera  della  giunta  regionale  n. 22971 del 27
maggio 1992, con la  quale  si  ravvisa  l'esigenza  di  estendere  i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  fissati  con  la  sopracitata
deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
  Vista  l'istanza  di  stralcio  presentata alla giunta regionale in
data 18 maggio 1995, prot. n. 24500, dal comune  di  Livigno  per  la
realizzazione  di un elettrodotto a media e bassa tensione su un'area
ubicata nel comune di Livigno (Sondrio),  mappali  numeri  278,  276,
457, 274, 272, 456, 271, 270, 265, 264, 261, 497, 254, 187, foglio n.
30  (per  la  sola  parte  interessata  dall'intervento) sottoposta a
vincolo paesaggistico in forza  della  legge  n.  1497/1939,  nonche'
gravata   da   vincolo   di   immodificabilita'  ed  inedificabilita'
temporanea di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985,  n.  431,
in  quanto  ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con
deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
 Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che  non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuta, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento,
diretta al soddisfacimento  di  interessi  pubblici  consistenti  nel
migliorare la rete di distribuzione dell'energia;
  Vista  la deliberazione comunale espressa in data 26 novembre 1994,
n. 106, con la quale si attesta che le opere suddette  sono  conformi
ai  disposti  delle  citate  deliberazioni di giunta regionale del 26
aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n.  22971;
  Riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di  cui  trattasi,
in  considerazione  dell'esigenza  di soddisfare i suddetti interessi
pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed  urgenza
tali  che  la  giunta  regionale  non  puo' esimersi dal prenderli in
esame, in ragione dei problemi gestionali  correlati  al  particolare
regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7  della  legge
29  giugno  1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto legislativo n.
40/1993, come modificato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 278, 276, 457,
274, 272, 456, 271, 270, 265, 264, 261, 497, 254, 187, foglio  n.  30
(per   la   sola   parte   interessata  dall'intervento)  dall'ambito
territoriale n. 2 individuato con deliberazione di  giunta  regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto
1)  della  presente  deliberazione,  l'ambito  territoriale   n.   2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 4 agosto 1995
                                             Il presidente: FORMIGONI
Il segretario: FADDA