IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1995 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla grazia e giustizia l'avv. Edilberto Ricciardi ed il dott. Donato Marra; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre 1995, con il quale e' stato conferito l'incarico di reggere ad interim il Ministero di grazia e giustizia al Presidente del Consiglio dei Ministri dott. Lamberto Dini; Ritenuta la esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai Sottosegretari come sopra citati; Decreta: Art. 1. I Sottosegretari di Stato, al fine della attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro e per le materie loro rispettivamente attribuite con il presente atto, sono delegati: a) a rispondere alle interrogazioni ed alle interpellanze parlamentari, salvo che il Ministro non stabilisca di attendervi personalmente; b) ad intervenire presso le Camere e relative commissioni in vece del Ministro per il compimento di altre attivita' richieste dalle esigenze di tempestivita' nello svolgimento dei lavori parlamentari.