IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
  Visto  il  regio  decreto-legge  10  novembre  1923, n. 2440, ed il
relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio  1924,  n.
827, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
  Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto   il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
successivamente modificato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio
1995 con il quale sono stati nominati Sottosegretari  di  Stato  alla
grazia  e  giustizia  l'avv.  Edilberto  Ricciardi ed il dott. Donato
Marra;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre
1995, con il quale  e'  stato  conferito  l'incarico  di  reggere  ad
interim  il  Ministero  di  grazia  e  giustizia  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri dott. Lamberto Dini;
  Ritenuta la  esigenza  del  conferimento  della  delega  di  talune
competenze del Ministro ai Sottosegretari come sopra citati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I Sottosegretari di Stato, al fine della attuazione degli indirizzi
indicati   dal   Ministro  e  per  le  materie  loro  rispettivamente
attribuite con il presente atto, sono delegati:
    a)  a  rispondere  alle  interrogazioni  ed  alle   interpellanze
parlamentari,  salvo  che  il  Ministro  non stabilisca di attendervi
personalmente;
    b) ad intervenire presso le Camere e relative commissioni in vece
del Ministro per il compimento di  altre  attivita'  richieste  dalle
esigenze di tempestivita' nello svolgimento dei lavori parlamentari.