Con  decreto  ministeriale  8 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,  n.  863,  -  nella
misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Falck Lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita'
di Sesto S.  Giovanni  (Milano):  settore  collaudo  lamiere  grosse;
settore  officine  sala  prove,  per  i  quali  e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8
unita', su un organico complessivo di 459 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Lamiere - a corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C  del  decreto
ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.r.l. Falck Lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita'
di  Sesto S. Giovanni (Milano): magazzino spedizioni lamiere; settore
ufficio vendite, per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  19  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  26.66  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
31 unita', su un organico complessivo di 459 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Lamiere - a corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  8 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863  -  nella
misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita'
di Sesto S. Giovanni  (Milano):  settore  contabilita'  -  personale;
settore  controllo  qualita';  settore  vendite  nastro tubi; settore
vendite segreteria, per i quali e' stato stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
17 unita', su un organico complessivo di 483 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno - a corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C  del  decreto
ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.r.l.  Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita'
di Sesto S. Giovanni (Milano), settori:  moviment.,  ferrov.  e  mag.
gen.le,  per  i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 26 unita', su un organico
complessivo di 739 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri - a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C  del  decreto
ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  15 febbraio 1994 al 14 febbraio 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta
Pascucci Giuseppe, con sede in Castellammare  di  Stabia  (Napoli)  e
unita'  c/o  Fincantieri  di  Castellammare di Stabia (Napoli), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 49 unita', su un organico complessivo di
49 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla Ditta Pascucci Giuseppe - a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  8 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863  -  nella
misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Magnaghi Milano, con sede in  Milano  e  unita'  di  Milano  e
Brugherio  (Milano),  per  i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
274 unita', su un organico complessivo di 324 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Milano - a  corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  I.R.T.,  con sede in Mestre (Venezia) e unita' di Albignasego
(Padova), Monselice (Padova), Paese (Treviso),  S.  Zeno  di  Cassola
(Vicenza),  Treviso  (Venezia),  per  i  quali  e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
186 unita', su un organico complessivo di 465 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  I.R.T.  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  8 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 maggio 1994 al 30 aprile 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863  -  nella
misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli  e  unita'  di  Castel  S.  Giorgio
(Salerno),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24.40 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
45 unita', su un organico complessivo di 1174 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  I.C.I.  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  8 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 maggio 1994 al 30 aprile 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863  -  nella
misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unita' di Avellino, per  i  quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
24 mesi, la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a 24.80 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 63 unita', su un organico complessivo di
1.174 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  I.C.I.  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  26 aprile 1994 al 23 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  S.I.C.T.E.,  con sede in Pavia e unita' di Pavia, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
12  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da 40 ore
settimanali a 25 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 71 unita', su un organico complessivo di
90 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.I.C.T.E. - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  8 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Elettronica  Veneta  &  IN.EL.,  con sede in Motta di Livenza
(Treviso) e unita' di Motta di Livenza  (Treviso),  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  12  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 86 unita', su un organico complessivo di
94 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Elettronica Veneta & IN.EL. - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863  -  nella
misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. M.I.B. Manifattura italiana del Brembo, con sede in  Pontirolo
Nuovo (Bergamo) e unita' di Pontirolo Nuovo (Bergamo), per i quali e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  28  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 182 unita', su un  organico  complessivo
di 218 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. M.I.B. Manifattura italiana del
Brembo - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2
e  4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma 13, dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  7 marzo 1994 al 6 settembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Industria bustese calze, con sede in Busto Arsizio (Varese) e
unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
183 unita', su un organico complessivo di 299 unita'.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il  decreto-ministeriale
16 febbraio 1995, n. 16728.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Industria  bustese  calze  - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  8 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863  -  nella
misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. D'Andrea, con sede in Lainate (Milano)  e  unita'  di  Lainate
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  14  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unita', su  un  organico
complessivo di 40 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  D'Andrea  -  a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  8 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre  1994,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863  -  nella
misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Amplimedical con sede in Assago (Milano) e unita'  di  Assago
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore  settimanali  a  31,50  ore  medie  settimanali  nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 63 unita', di cui
3  part-time  da  30  a  23,5  ore  medie settimanali, su un organico
complessivo di 75 unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 16547 del 13 gennaio 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Amplimedical - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   8  novembre  1995  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 16 marzo 1994 al 30  novembre  1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863  -  nella  misura  ivi  prevista  -  in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Televisione  genovese  (dal  16  giugno  1994
"Telecitta'"),  con sede in Genova e unita' di Genova, per i quali e'
stato stipulato un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 36 ore settimanali a 18
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a 8 unita', su un organico complessivo di 16 unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 18628 del 31 agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  e   l'Istituto
nazionale  per  i  giornalisti italiani - sono altresi' autorizzati -
nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Televisione  genovese  (dal 16 giugno 1994
"Telecitta'"), - a corrispondere i particolari benefici previsti  dai
commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   8  novembre  1995  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 16 marzo 1994 al 30  novembre  1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863  -  nella  misura  ivi  prevista  -  in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Televisione  genovese  (dal  16  giugno  1994
"Telecitta'"),  con sede in Genova e unita' di Genova, per i quali e'
stato stipulato un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 30,81
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 8 unita', su un organico complessivo di 16 unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 18627 del 31 agosto 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Televisione  genovese  (dal 16
giugno 1994 "Telecitta'"), - a corrispondere i  particolari  benefici
previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13,
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in  data  23  novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   8  novembre  1995  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 4 luglio 1994  al  30  giugno  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863  -  nella  misura  ivi  prevista  -  in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Eurocredit, con sede in  Portici  (Napoli)  e
unita'  di  Portici  (Napoli),  per  i  quali  e'  stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
43 unita', su un organico complessivo di 68 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurocredit  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  3  maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.r.l.  Nuove officine ribaltabili autocarri (Nuove O.R.A.), con sede
in  Marina  di  Montemarciano  (Ancona)  e  unita'   di   Marina   di
Montemarciano  (Ancona),  per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  16,92 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
28  unita',  di  cui  2  unita'  part-time  da  20  a 15,23 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di 29 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Nuove   officine   ribaltabili
autocarri  (Nuove  O.R.A.)  -  a corrispondere i particolari benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al  successivo  comma  13,
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.r.l.  Calzaturificio  Pegaso, con sede in Agna (Padova) e unita' di
Agna (Padova), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  19  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
46 unita', su un organico complessivo di 59 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Calzaturificio  Pegaso   -   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5  del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  4  luglio  1994 al 3 luglio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  I.V.M.,  con  sede  in  Lissone  (Milano) e unita' di Lissone
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 60 unita', su un organico
complessivo di 70 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  I.V.M.  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 aprile 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.r.l. La Nuova Pulieur, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Arese
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  9  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori  pari  a  21  unita',  di  cui  11
part-time  da  25  a  12,5  ore  medie  settimanali,  su  un organico
complessivo di 22 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Nuova Pulieur - a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  8 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 28 marzo 1994 al 27 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863  -  nella
misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. E.L.I. Eraclea lavanderia industriale,  con  sede  in  Eraclea
(Venezia)  e unita' di San Pietro in Cariano (Verona), per i quali e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 74 unita', su un organico complessivo di
85 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   E.L.I.   Eraclea   lavanderia
industriale  -  a  corrispondere  i particolari benefici previsti dai
commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  8  novembre   1995   e'   autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dal 9 maggio 1994 al 31 dicembre 1994, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863 - nella  misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  Farmitalia Carlo Erba S.r.l. (dal 30 dicembre 1994
"Pharmacia S.p.a."), con sede in Milano e unita'  di  Milano,  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 30
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 408 unita', su un  organico  complessivo  di  2.996
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  Farmitalia  Carlo  Erba S.r.l. (dal 30
dicembre 1994 "Pharmacia S.p.a.") -  a  corrispondere  i  particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13, dell'art. 5 del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  8 novembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 18 aprile 1994 al 19 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
Baruffaldi  S.p.a., con sede in San Donato Milanese (Milano) e unita'
di San Donato Milanese (Milano) e Caleppio di Settala (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40  ore  settimanali  a
13,20  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 58  unita',  su  un  organico  complessivo  di  164
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  Baruffaldi  S.p.a. - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.