Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Laconf  Confezione  con  sede in S. Irpino
(Caserta)  e  unita'  di  S.  Irpino  (Caserta),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 22 aprile 1995 al 21 ottobre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22
ottobre 1995 al 21 aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Perseo, con sede in Capua (Caserta) e  unita'
di  Capua (Caserta), e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  22  aprile  1995  al  21
ottobre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22
ottobre 1995 al 21 aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  New  Fashion, con sede in Cava dei Tirreni
(Salerno) e unita' di Cava dei Tirreni (Salerno), e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 6 luglio 1995 al 5 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  6
gennaio 1996 al 5 luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  Sdf Lancia Luigi e Donato di Lancia Stefania & C.,
con  sede  in  Teano  (Caserta)  e  unita'  di  Teano  (Caserta),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  1
gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Mico  Box,  con  sede in Sarno (Salerno) e
unita' di Sarno  (Salerno),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 19 gennaio
1995 al 18 luglio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19
luglio 1995 al 18 gennaio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Willer, con sede in Casarano (Lecce) e unita'
di Casarano (Lecce), e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  6  ottobre  1994  al  5
aprile 1995.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6
aprile 1995 al 5 ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Solidea, con sede in Bitritto (Bari) e unita'
di   Bitritto  (Bari)  e  Laurenzana  (Potenza),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 24 luglio 1995 al 23 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24
gennaio 1996 al 23 luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  Sas  Roxxon  Fashion, con sede in Nardo' (Lecce) e
unita' di  Nardo'  (Lecce),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 28 giugno
1994 al 27 dicembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28
dicembre 1994 al 27 giugno 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Mir.Mar., con  sede  in  Nusco  (Avellino)  e
unita'  di  Nusco  (Avellino)  e  Tradate (Varese), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 14 agosto 1995 al 13 febbraio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14
febbraio 1996 al 13 agosto 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Mada  confezioni,  con  sede in Casalnuovo
(Napoli)  e  unita'  di  Casalnuovo  (Napoli),  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dall'8 giugno 1994 al 7 dicembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8
dicembre 1994 al 7 giugno 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Latercrocetta   Cirulli,   con   sede   in
Castelfrentano  (Chieti)  e  unita'  di  Castelfrentano  (Chieti), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 19 giugno 1995 al 18 dicembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19
dicembre 1995 al 18 giugno 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Zorzi  costruzioni,  con  sede in Trento e
unita' di Trento, e' autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  20 aprile 1995 al 19
ottobre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20
ottobre 1995 al 19 aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale   4   dicembre   1995,  e'  revocata,
limitatamente al periodo dal 20 dicembre 1994 al 18  luglio  1995  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  del  trattamento   economico   di
mobilita',  gia'  autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge
26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella  legge
26  gennaio  1994,  n.  56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Marelli motori, con sede  in  Sesto  S.  Giovanni  (Milano)  e
filiali  di  Torino  e Cinisello Balsamo (Milano), a decorrere dal 19
luglio 1994.
   E' autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n.  223/1991,  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei predetti lavoratori, a decorrere  dalla  data
di   ammissione  alla  procedura  di  concordato  preventivo  "cessio
bonorum" con decreto del tribunale civile di Milano, e,  quindi,  per
il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
2 e' prorogata dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  4 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 416, e'  prorogata,  in
favore   dei   lavoratori   interessati   dipendenti   dalla   S.p.a.
Precompressi Quaranta, con sede in S. Nicola La  Strada  (Caserta)  e
unita'  di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 2 agosto
1995  al  1  febbraio  1996   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  con pari riduzione della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 2 febbraio 1996 al 1 agosto 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Italsonda,  con sede in Napoli e unita' di
Cercola (Napoli), Napoli e ufficio di Napoli, via Verdi, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso,
per il periodo dal 16 maggio 1995 al 15 novembre 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 16 novembre 1995 al 15 maggio 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. O.M.A. Officine Meccaniche Aeronautiche,  con
sede in Foligno (Perugia), e unita' di Foligno (Perugia) e S. Eraclio
(Perugia),   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione
salariale cosi' concesso, per il periodo dal 15 settembre 1995 al  14
marzo 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, ai  sensi  dell'art.  6,
comma  6,  del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e' prorogata, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio  agrario
provinciale  di L'Aquila, con sede in L'Aquila e unita' di L'Aquila e
Avezzano (L'Aquila), per il periodo dal 6 luglio 1995  al  5  gennaio
1996  la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento  economico
di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 6 gennaio 1996 al 5 luglio 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, ai  sensi  dell'art.  6,
comma  6,  del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e' prorogata, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla  S.p.a.  O.M.S.T.
Officina  meccanica  sud tarantina, con sede in Massafra (Taranto), e
unita' di Massafra (Taranto) e Taranto, per il periodo dal  5  aprile
1995   al   4   ottobre   1995   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale,  con  pari  riduzione  della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 5 ottobre 1995 al 4 aprile 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Nuova Mecfond, con sede in Napoli, e unita'
di  Napoli,  e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione
salariale  cosi'  concesso, per il periodo dal 21 novembre 1993 al 28
maggio 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti    dalla    S.p.a.    La    Rinascente,    con   sede   in
Rozzano-Milanofiori  (Milano),  e  Magazzini  Upim  di  Ferrara,   e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento del periodo di integrazione  salariale
cosi'  concesso,  per  il  periodo  dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto
1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti    dalla    S.p.a.    La    Rinascente,    con   sede   in
Rozzano-Milanofiori  (Milano),   e   Magazzini   Upim   di   Sassari,
Azuni-Alghero,   e'   prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione
salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995  al  15
agosto 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti    dalla    S.p.a.    La    Rinascente,    con   sede   in
Rozzano-Milanofiori (Milano), e Magazzini Upim di Andria, Barletta  e
Taranto, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione della durata del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione  del trattamento del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 16  febbraio  1995  al  15  agosto
1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti   dalla   S.p.a.    La    Rinascente,    con    sede    in
Rozzano-Milanofiori  (Milano), e Magazzini Upim di Canicatti', Gela e
Siracusa,   e'   prorogata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione
salariale  cosi'  concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15
agosto 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti    dalla    S.p.a.    La    Rinascente,    con   sede   in
Rozzano-Milanofiori (Milano), e Magazzini Upim di  Catanzaro  centro,
Gioia  Tauro  (Reggio Calabria) e Vibo Valentia (Reggio Calabria), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione  del trattamento del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 16  febbraio  1995  al  15  agosto
1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti   dalla   S.p.a.    La    Rinascente,    con    sede    in
Rozzano-Milanofiori  (Milano),  e  Magazzini  Upim  di Carrara (Massa
Carrara),   e'   prorogata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione
salariale  cosi'  concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15
agosto 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti    dalla    S.p.a.    La    Rinascente,    con   sede   in
Rozzano-Milanofiori  (Milano),  e  Magazzini  Upim  di   Alessandria,
Vercelli  e  Saluzzo  (Cuneo),  e'  prorogata  la  corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della  determinazione  del  trattamento  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti    dalla    S.p.a.    La    Rinascente,    con   sede   in
Rozzano-Milanofiori (Milano), e unita' di Magazzini  Upim  di  Napoli
Maddalena,  Nocera  Inferiore  (Salerno)  e  Salerno  S. Leonardo, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione  del trattamento del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 16  febbraio  1995  al  15  agosto
1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
edili  rientranti  nel  campo  di  applicazione   dell'art.   3   del
decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito con modificazioni
nella legge  19  luglio  1994,  n.  451  e  dipendenti  dalla  S.p.a.
Eurotechno gruppo Grassetto, con sede in Padova, e unita' di Padova e
Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento speciale di  disoccupazione,  tenendosi  conto,  ai  fini
della  determinazione  del  trattamento  del  periodo di integrazione
salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 dicembre  1995  al  31
maggio 1996.
   Con   decreto  ministeriale  4  dicembre  1995,  e'  accertata  la
condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 24 aprile
1995 al 23 aprile  1997,  della  ditta  S.r.l.  Societa'  tipografica
Tiburtina, con sede in Roma, e unita' di Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa'
tipografica Tiburtina con sede in Roma, e  unita'  di  Roma,  per  il
periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.
   Con   decreto  ministeriale  4  dicembre  1995,  e'  accertata  la
condizione di cui  all'art.  35,  terzo  comma,  legge  n.  416/1981,
relativamente  al  periodo dall'8 settembre 1993 al 7 settembre 1995,
della  ditta  S.r.l.  Enterprice  gia'   Exclusive,   con   sede   in
Sant'Anastasia (Napoli) e unita' di Sant'Anastasia (Napoli).
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Enterprice
gia'  Exclusive (Napoli), e unita' di Sant'Anastasia (Napoli), per il
periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8
marzo 1994 al 7 settembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dall'8 settembre 1994 al 7 marzo 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8
marzo 1995 al 7 settembre 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati
a provvedere al pagamento diretto del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   Con   decreto   ministeriale   4   dicembre   1995,   a    seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di cui all'art. 35, terzo comma,
legge n. 416/1981, intervenuto con il  decreto  ministeriale  del  25
febbraio   1995,  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Stampa
quotidiana, con sede in Roma, e unita' di Roma, via Tomacelli, per il
periodo dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati
a provvedere al pagamento diretto del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto  ministeriale  4  dicembre  1995,  e'  accertata  la
condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 22  marzo
1993  al 7 settembre 1993, della ditta S.r.l. Exclusive dal 27 maggio
1993 Enterprice, con sede in Sant'Anastasia  (Napoli),  e  unita'  di
Sant'Anastasia (Napoli).
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Exclusive
dal 27 maggio 1993 Enterprice, con sede in Sant'Anastasia (Napoli), e
unita' di Sant'Anastasia (Napoli), per il periodo dal 22  marzo  1993
al 7 settembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 30 novembre 1994, n. 16182.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati
a  provvedere  al  pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.