Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laconf Confezione con sede in S. Irpino (Caserta) e unita' di S. Irpino (Caserta), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 aprile 1995 al 21 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22 ottobre 1995 al 21 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Perseo, con sede in Capua (Caserta) e unita' di Capua (Caserta), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 aprile 1995 al 21 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22 ottobre 1995 al 21 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New Fashion, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e unita' di Cava dei Tirreni (Salerno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1995 al 5 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 gennaio 1996 al 5 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sdf Lancia Luigi e Donato di Lancia Stefania & C., con sede in Teano (Caserta) e unita' di Teano (Caserta), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mico Box, con sede in Sarno (Salerno) e unita' di Sarno (Salerno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 gennaio 1995 al 18 luglio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 luglio 1995 al 18 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Willer, con sede in Casarano (Lecce) e unita' di Casarano (Lecce), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 aprile 1995 al 5 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Solidea, con sede in Bitritto (Bari) e unita' di Bitritto (Bari) e Laurenzana (Potenza), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 luglio 1995 al 23 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 gennaio 1996 al 23 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sas Roxxon Fashion, con sede in Nardo' (Lecce) e unita' di Nardo' (Lecce), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mir.Mar., con sede in Nusco (Avellino) e unita' di Nusco (Avellino) e Tradate (Varese), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 agosto 1995 al 13 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14 febbraio 1996 al 13 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mada confezioni, con sede in Casalnuovo (Napoli) e unita' di Casalnuovo (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 giugno 1994 al 7 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 dicembre 1994 al 7 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latercrocetta Cirulli, con sede in Castelfrentano (Chieti) e unita' di Castelfrentano (Chieti), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 giugno 1995 al 18 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 dicembre 1995 al 18 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zorzi costruzioni, con sede in Trento e unita' di Trento, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 aprile 1995 al 19 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 ottobre 1995 al 19 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, e' revocata, limitatamente al periodo dal 20 dicembre 1994 al 18 luglio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilita', gia' autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marelli motori, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e filiali di Torino e Cinisello Balsamo (Milano), a decorrere dal 19 luglio 1994. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, a decorrere dalla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo "cessio bonorum" con decreto del tribunale civile di Milano, e, quindi, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 2 e' prorogata dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 416, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Precompressi Quaranta, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unita' di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 2 agosto 1995 al 1 febbraio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 2 febbraio 1996 al 1 agosto 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unita' di Cercola (Napoli), Napoli e ufficio di Napoli, via Verdi, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 maggio 1995 al 15 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 novembre 1995 al 15 maggio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.A. Officine Meccaniche Aeronautiche, con sede in Foligno (Perugia), e unita' di Foligno (Perugia) e S. Eraclio (Perugia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 15 settembre 1995 al 14 marzo 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e' prorogata, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di L'Aquila, con sede in L'Aquila e unita' di L'Aquila e Avezzano (L'Aquila), per il periodo dal 6 luglio 1995 al 5 gennaio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 6 gennaio 1996 al 5 luglio 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. O.M.S.T. Officina meccanica sud tarantina, con sede in Massafra (Taranto), e unita' di Massafra (Taranto) e Taranto, per il periodo dal 5 aprile 1995 al 4 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 5 ottobre 1995 al 4 aprile 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond, con sede in Napoli, e unita' di Napoli, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 21 novembre 1993 al 28 maggio 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), e Magazzini Upim di Ferrara, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), e Magazzini Upim di Sassari, Azuni-Alghero, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), e Magazzini Upim di Andria, Barletta e Taranto, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), e Magazzini Upim di Canicatti', Gela e Siracusa, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), e Magazzini Upim di Catanzaro centro, Gioia Tauro (Reggio Calabria) e Vibo Valentia (Reggio Calabria), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), e Magazzini Upim di Carrara (Massa Carrara), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), e Magazzini Upim di Alessandria, Vercelli e Saluzzo (Cuneo), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), e unita' di Magazzini Upim di Napoli Maddalena, Nocera Inferiore (Salerno) e Salerno S. Leonardo, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Eurotechno gruppo Grassetto, con sede in Padova, e unita' di Padova e Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 24 aprile 1995 al 23 aprile 1997, della ditta S.r.l. Societa' tipografica Tiburtina, con sede in Roma, e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa' tipografica Tiburtina con sede in Roma, e unita' di Roma, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dall'8 settembre 1993 al 7 settembre 1995, della ditta S.r.l. Enterprice gia' Exclusive, con sede in Sant'Anastasia (Napoli) e unita' di Sant'Anastasia (Napoli). A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Enterprice gia' Exclusive (Napoli), e unita' di Sant'Anastasia (Napoli), per il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dall'8 settembre 1994 al 7 marzo 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 marzo 1995 al 7 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma, e unita' di Roma, via Tomacelli, per il periodo dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, e' accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 22 marzo 1993 al 7 settembre 1993, della ditta S.r.l. Exclusive dal 27 maggio 1993 Enterprice, con sede in Sant'Anastasia (Napoli), e unita' di Sant'Anastasia (Napoli). A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Exclusive dal 27 maggio 1993 Enterprice, con sede in Sant'Anastasia (Napoli), e unita' di Sant'Anastasia (Napoli), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 7 settembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 novembre 1994, n. 16182. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.