IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, concernente l'aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, che prevede la rivalutazione annuale del predetto assegno vitalizio in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1 novembre di ciascun anno; Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha disposto, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1 gennaio successivo di ogni anno; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 10 novembre 1995, dalla quale risulta che la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, ivi compreso l'indice previsto all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, accertata per l'anno 1995, e' risultata pari a + 5,2; Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1995) che ha determinato la percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1995, in misura pari a + 5,2 dal 1 gennaio 1996, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo; Considerata la necessita' di stabilire la percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto con effetto dal 1 gennaio 1996; Decreta: Art. 1. La percentuale di aumento per la rivalutazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, e' determinata in misura pari a + 5,2 dal 1 gennaio 1996, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 1995 p. Il Ministro: VEGAS