Con regolamento (CE) della Commissione, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea, sono state stabilite alcune modalita' d'applicazione del regolamento CE 3036/94 del Consiglio che - tenuto conto dei principi generali contenuti negli articoli 145 e 160 del regolamento CE n. 2913/92 e negli articoli 748 e 787 del regolamento CE 2454/93 - ha istituito un particolare regime economico di perfezionamento passivo tessile qualora esistano misure specifiche di limitazione o di vigilanza applicabili ai prodotti risultanti dalle lavorazioni o per prodotti originari da paesi PECO non sottoposti ad alcuna limitazione. Ai sensi della presente circolare, attuativa sul piano nazionale del regolamento in oggetto in corso di pubblicazione, possono beneficiare del regime di TPP esclusivamente le persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunita' che fabbricano - realizzando almeno la cucitura e l'assemblaggio o la lavorazione a maglia nel caso di filati - prodotti simili ai prodotti compensatori e che rientrano nella stessa categoria oppure nello stesso gruppo di categorie elencate nell'allegato A. In deroga, possono essere concesse autorizzazioni a persone che non rispondono a detti requisiti solo fino a concorrenza delle quantita' totali importate nell'ambito di regimi specifici in uno dei due anni che precedono l'entrata in vigore del regolamento CEE 636/82, per prodotti di natura e di oggetto non differenti. Il regolamento CE 3036/94 distingue, nel caso in cui i prodotti compensatori siano assoggettabili ad un regime specifico di limitazione, due categorie di operatori: "operatori tradizionali", che hanno gia' operato il precedente anno per determinate categorie/paese e chiedono il beneficio del regime l'anno successivo per le stesse categorie/paese; "nuovi operatori" che operano per la prima volta ovvero che intendono operare per categorie/paese diverse da quelle utilizzate in precedenza o eccedenti l'accantonamento. Gli operatori tradizionali devono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, comunicare i quantitativi che intendono accantonare per l'anno successivo, distinti per categoria/paese; tali quantitativi debbono corrispondere a quelli eventualmente a suo tempo accantonati cui vanno addizionati i quantitativi reimportati, nell'anno precedente a quello per il quale viene fatta richiesta, nell'ambito di autorizzazioni di perfezionamento passivo ottenute in qualita' di nuovi operatori. Tale comunicazione, da effettuarsi secondo lo schema di cui all'allegato B, dovra' essere sottoscritta sotto la propria responsabilita' dal legale rappresentante della ditta richiedente. I richiedenti, in qualita' di nuovi operatori, il beneficio del regime del perfezionamento passivo tessile, possono presentare istanze per una quantita' di prodotti compensatori il cui valore di perfezionamento non superi il 50% di quello della loro analoga produzione comunitaria calcolata in base al normale prezzo franco fabbrica, IVA esclusa, prodotta nella Comunita', totalmente nel proprio stabilimento oppure parzialmente per proprio conto da un altro produttore stabilito nella Comunita' a condizione che quest'ultimo non presenti una domanda per la stessa produzione e per lo stesso periodo. Ogni richiedente dovra' esibire, alla prima istanza di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante il valore della propria totale produzione nell'ambito della Comunita'. Le merci esportate temporaneamente devono essere di origine comunitaria; possono essere concesse deroghe entro il limite del 14% del valore totale delle merci per le quali e' necessaria l'autorizzazione preliminare o per le quali e' stato accordato nell'anno precedente il beneficio del regime, secondo lo schema di cui all'allegato C. Tutti gli operatori dovranno esibire, alla prima istanza di ogni anno, i seguenti documenti: certificato di iscrizione alla camera di commercio; dichiarazione attestante le fasi di lavorazione effettuate all'interno della propria fabbrica. A tutte le istanze dovra' essere allegato: copia del contratto specifico stipulato con l'impresa incaricata di effettuare l'operazione di perfezionamento passivo o documentazione equivalente; dichiarazione comprovante l'origine delle merci temporaneamente esportate; copia del modello INPS DM 10-2 del mese precedente a quello in cui viene inoltrata l'istanza. Nel caso in cui si constati che il livello occupazionale dell'impresa del richiedente, o la sua produzione comunitaria, si siano significativamente ridotte a causa di operazioni di TPP svolte nell'anno precedente, verranno ridotte in proporzione le quantita' che possono essere richieste. Quando i prodotti compensatori siano assoggettabili ad un regime specifico di limitazione previsto dal regolamento CE 3030/93 e successive modifiche, le richieste avanzate dai nuovi operatori non potranno superare i limiti massimi indicati nell'allegato III al regolamento CE e riportati nell'allegato D alla presente circolare. Qualora un operatore tradizionale decida di non utilizzare quantita' precedentemente accantonate - e pertanto ne faccia specifica rinuncia potra' chiedere una quantita' equivalente in un'altra categoria e/o paese terzo secondo la regola del "primo arrivato primo servito" anche per quantitativi che superino i predetti massimali; le quantita' equivalenti sono indicate nella tabella delle equivalenze dell'allegato 1 del regolamento CE 3030/93. Quantita' supplementari richieste in qualita' di nuovo operatore potranno essere concesse a condizione che il richiedente dimostri di aver reimportato il 50% o esportato l'80% dei quantitativi precedentemente autorizzati. Le richieste di autorizzazione complete della documentazione richiesta devono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - D.G. Import-Export - Div. V - Viale America - 00144 Roma; copia della richiesta e della relativa documentazione deve essere inviata al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane div. VII - Via Carucci, 71 - 00143 Roma. Le istanze devono essere redatte secondo il modello di cui all'allegato E, compreso l'annesso questionario; nel caso in cui l'istanza riguardi prodotti per i quali esiste un regime specifico di limitazione, deve essere presentata domanda separata per ogni singola categoria di prodotti compensatori. A chiarimento di taluni punti riportati nel citato modello E, si precisa quanto segue: p. 3 - ufficio di controllo: dagli operatori stabiliti nel territorio nazionale deve essere indicato l'ufficio doganale territorialmente competente sul luogo ove e' tenuta, da parte della ditta richiedente, la contabilita' di cui all'art. 3, par. 7, del regolamento in oggetto in corso di pubblicazione. p. 6 - tasso di rendimento: deve essere precisato il tasso di rendimento commisurato a 100 per i capi tagliati e a quello effettivamente riscontrato per i capi da tagliare; p. 22 - mezzi di identificazione: sono ammessi unicamente il deposito campioni e/o le schede tecniche di lavorazione. Al fine di una piu' corretta compilazione si consigliano gli operatori di prendere preventivi contatti con il competente ufficio di controllo. L'autorizzazione preliminare verra' rilasciata direttamente dal Mincomes per un termine massimo di esportazione di nove mesi non prorogabili; su richiesta dell'operatore nella medesima sara' fissato anche il termine di reimportazione decorrente dalla data di vincolo delle merci al regime (esportazione), in funzione del tempo necessario per effettuare l'operazione di perfezionamento. Eventuale richieste di proroga del predetto termine di reimportazione dovranno essere inviate al Ministero del commercio con l'estero, competente al rilascio. I nuovi operatori sono tenuti a restituire al Mincomes, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di esportazione le autorizzazioni preliminari inutilizzate o parzialmente utilizzate. Qualora alla scadenza non siano state completate le formalita' di reimportazione dovra' essere inviata al Mincomes, provvisoriamente, copia dell'autorizzazione entro il termine sopraindicato e successivamente l'autorizzazione originale. Si rammenta agli operatori che qualora si constati che la domanda di autorizzazione contenga false dichiarazioni fatte volontariamente o per grave negligenza oppure in violazione di norma vigente, si potra' procedere alla revoca o alla modifica dell'autorizzazione (art. 9 del regolamento CE 2913/92), ferme restando per quanto riguarda le false dichiarazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente. La presente circolare sostituisce la circolare n. 18 del 21 giugno 1990 ed entra in vigore il 1 gennaio 1996. Il direttore generale delle importazioni ed esportazioni MARTUSCELLI