Con  regolamento  (CE) della Commissione, in corso di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'  Europea,   sono   state
stabilite  alcune modalita' d'applicazione del regolamento CE 3036/94
del Consiglio che - tenuto  conto  dei  principi  generali  contenuti
negli  articoli  145  e  160  del  regolamento  CE n. 2913/92 e negli
articoli 748 e 787 del regolamento  CE  2454/93  -  ha  istituito  un
particolare  regime  economico  di  perfezionamento  passivo  tessile
qualora esistano misure specifiche  di  limitazione  o  di  vigilanza
applicabili  ai  prodotti risultanti dalle lavorazioni o per prodotti
originari da paesi PECO non sottoposti ad alcuna limitazione.
  Ai sensi della presente circolare, attuativa  sul  piano  nazionale
del  regolamento  in  oggetto  in  corso  di  pubblicazione,  possono
beneficiare del regime di TPP esclusivamente  le  persone  fisiche  o
giuridiche  stabilite  nella  Comunita'  che fabbricano - realizzando
almeno la cucitura e l'assemblaggio o la  lavorazione  a  maglia  nel
caso  di  filati  -  prodotti  simili  ai prodotti compensatori e che
rientrano nella  stessa  categoria  oppure  nello  stesso  gruppo  di
categorie   elencate  nell'allegato  A.  In  deroga,  possono  essere
concesse  autorizzazioni  a  persone  che  non  rispondono  a   detti
requisiti  solo  fino  a concorrenza delle quantita' totali importate
nell'ambito di regimi specifici in uno dei  due  anni  che  precedono
l'entrata  in  vigore  del  regolamento  CEE  636/82, per prodotti di
natura e di oggetto non differenti.
  Il regolamento CE 3036/94 distingue, nel caso  in  cui  i  prodotti
compensatori   siano   assoggettabili   ad  un  regime  specifico  di
limitazione, due categorie di operatori:
   "operatori tradizionali", che hanno  gia'  operato  il  precedente
anno  per  determinate  categorie/paese  e  chiedono il beneficio del
regime l'anno successivo per le stesse categorie/paese;
   "nuovi operatori" che  operano  per  la  prima  volta  ovvero  che
intendono operare per categorie/paese diverse da quelle utilizzate in
precedenza o eccedenti l'accantonamento.
  Gli  operatori tradizionali devono, entro il 31 dicembre di ciascun
anno, comunicare i quantitativi che intendono accantonare per  l'anno
successivo,  distinti  per categoria/paese; tali quantitativi debbono
corrispondere a quelli eventualmente  a  suo  tempo  accantonati  cui
vanno  addizionati i quantitativi reimportati, nell'anno precedente a
quello  per  il  quale  viene   fatta   richiesta,   nell'ambito   di
autorizzazioni  di  perfezionamento  passivo  ottenute in qualita' di
nuovi operatori. Tale comunicazione, da effettuarsi secondo lo schema
di cui all'allegato B, dovra' essere sottoscritta  sotto  la  propria
responsabilita' dal legale rappresentante della ditta richiedente.
  I  richiedenti,  in  qualita'  di nuovi operatori, il beneficio del
regime  del  perfezionamento  passivo  tessile,  possono   presentare
istanze  per  una quantita' di prodotti compensatori il cui valore di
perfezionamento non superi  il  50%  di  quello  della  loro  analoga
produzione  comunitaria  calcolata  in  base al normale prezzo franco
fabbrica, IVA  esclusa,  prodotta  nella  Comunita',  totalmente  nel
proprio  stabilimento  oppure  parzialmente  per  proprio conto da un
altro  produttore  stabilito  nella  Comunita'   a   condizione   che
quest'ultimo  non presenti una domanda per la stessa produzione e per
lo stesso  periodo.  Ogni  richiedente  dovra'  esibire,  alla  prima
istanza   di  ogni  anno,  una  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15,  attestante  il  valore
della propria totale produzione nell'ambito della Comunita'.
  Le   merci  esportate  temporaneamente  devono  essere  di  origine
comunitaria; possono essere concesse deroghe entro il limite del  14%
del   valore   totale   delle   merci  per  le  quali  e'  necessaria
l'autorizzazione preliminare  o  per  le  quali  e'  stato  accordato
nell'anno  precedente  il  beneficio del regime, secondo lo schema di
cui all'allegato C.
  Tutti gli operatori dovranno esibire, alla prima  istanza  di  ogni
anno, i seguenti documenti:
   certificato di iscrizione alla camera di commercio;
   dichiarazione   attestante   le  fasi  di  lavorazione  effettuate
all'interno della propria fabbrica.
  A tutte le istanze dovra' essere allegato:
   copia del contratto specifico stipulato con  l'impresa  incaricata
di    effettuare    l'operazione   di   perfezionamento   passivo   o
documentazione equivalente;
   dichiarazione comprovante l'origine  delle  merci  temporaneamente
esportate;
   copia del modello INPS DM 10-2 del mese precedente a quello in cui
viene inoltrata l'istanza.
  Nel   caso   in  cui  si  constati  che  il  livello  occupazionale
dell'impresa del richiedente, o la  sua  produzione  comunitaria,  si
siano  significativamente ridotte a causa di operazioni di TPP svolte
nell'anno precedente, verranno ridotte in  proporzione  le  quantita'
che possono essere richieste.
  Quando  i  prodotti  compensatori siano assoggettabili ad un regime
specifico di  limitazione  previsto  dal  regolamento  CE  3030/93  e
successive  modifiche,  le richieste avanzate dai nuovi operatori non
potranno superare i limiti  massimi  indicati  nell'allegato  III  al
regolamento  CE  e riportati nell'allegato D alla presente circolare.
Qualora un operatore tradizionale decida di non utilizzare  quantita'
precedentemente accantonate - e pertanto ne faccia specifica rinuncia
potra'  chiedere  una quantita' equivalente in un'altra categoria e/o
paese terzo secondo la regola  del  "primo  arrivato  primo  servito"
anche   per  quantitativi  che  superino  i  predetti  massimali;  le
quantita' equivalenti sono indicate nella tabella  delle  equivalenze
dell'allegato 1 del regolamento CE 3030/93.
  Quantita'  supplementari  richieste  in qualita' di nuovo operatore
potranno essere concesse a condizione che il richiedente dimostri  di
aver   reimportato   il   50%  o  esportato  l'80%  dei  quantitativi
precedentemente autorizzati.
  Le  richieste  di  autorizzazione  complete  della   documentazione
richiesta  devono  essere  presentate  al Ministero del commercio con
l'estero - D.G. Import-Export - Div. V - Viale America - 00144  Roma;
copia  della  richiesta  e  della relativa documentazione deve essere
inviata al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane div.  VII  -
Via Carucci, 71 - 00143 Roma.
  Le  istanze  devono  essere  redatte  secondo  il  modello  di  cui
all'allegato E, compreso l'annesso  questionario;  nel  caso  in  cui
l'istanza riguardi prodotti per i quali esiste un regime specifico di
limitazione, deve essere presentata domanda separata per ogni singola
categoria di prodotti compensatori.
  A  chiarimento  di  taluni punti riportati nel citato modello E, si
precisa quanto segue:
   p. 3  -  ufficio  di  controllo:  dagli  operatori  stabiliti  nel
territorio   nazionale   deve   essere  indicato  l'ufficio  doganale
territorialmente competente sul luogo ove e' tenuta, da  parte  della
ditta  richiedente,  la  contabilita'  di cui all'art. 3, par. 7, del
regolamento in oggetto in corso di pubblicazione.
   p. 6 - tasso di rendimento: deve  essere  precisato  il  tasso  di
rendimento  commisurato  a  100  per  i  capi  tagliati  e  a  quello
effettivamente riscontrato per i capi da tagliare;
   p. 22 - mezzi  di  identificazione:  sono  ammessi  unicamente  il
deposito campioni e/o le schede tecniche di lavorazione.
  Al  fine  di  una  piu'  corretta  compilazione  si consigliano gli
operatori di prendere preventivi contatti con il  competente  ufficio
di controllo.
  L'autorizzazione  preliminare  verra'  rilasciata  direttamente dal
Mincomes per un termine massimo di  esportazione  di  nove  mesi  non
prorogabili; su richiesta dell'operatore nella medesima sara' fissato
anche  il  termine di reimportazione decorrente dalla data di vincolo
delle  merci  al  regime  (esportazione),  in  funzione   del   tempo
necessario  per effettuare l'operazione di perfezionamento. Eventuale
richieste di proroga del predetto termine di reimportazione  dovranno
essere inviate al Ministero del commercio con l'estero, competente al
rilascio.
  I  nuovi  operatori  sono  tenuti  a  restituire al Mincomes, entro
quindici  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  esportazione  le
autorizzazioni  preliminari  inutilizzate  o parzialmente utilizzate.
Qualora alla scadenza non siano state  completate  le  formalita'  di
reimportazione  dovra'  essere inviata al Mincomes, provvisoriamente,
copia  dell'autorizzazione   entro   il   termine   sopraindicato   e
successivamente l'autorizzazione originale.
  Si  rammenta  agli operatori che qualora si constati che la domanda
di autorizzazione contenga false dichiarazioni fatte  volontariamente
o  per  grave  negligenza  oppure  in violazione di norma vigente, si
potra' procedere alla  revoca  o  alla  modifica  dell'autorizzazione
(art.  9  del  regolamento  CE  2913/92),  ferme  restando per quanto
riguarda le false dichiarazioni, le sanzioni previste dalla normativa
vigente.
  La presente circolare sostituisce la circolare n. 18 del 21  giugno
1990 ed entra in vigore il 1 gennaio 1996.
                        Il direttore generale
                 delle importazioni ed esportazioni
                             MARTUSCELLI