IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare la funzionalita' delle segreterie
comunali e provinciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
del bilancio e della programmazione economica e per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
                           E M A N A
                  il seguente decreto-legge:
                            Art. 1.
         Ammissione in carriera dei segretari comunali
1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e' sostituito dal seguente:
"La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale e'
effettuata  mediante pubblico concorso per esami, indetto nel gennaio
di ciascun anno con decreto del Ministro dell'interno, per i posti di
segretario  comunale  di  classe 4a vacanti alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente".
2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono
costituite  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  ai  sensi del
disposto   dell'articolo   8,   comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. L'articolo 10 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e' abrogato.