La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:

                               Art. 1.
                  (Stato di previsione dell'entrata
                      e disposizioni relative).

  1.  Sono  autorizzati  l'accertamento  e la riscossione, secondo le
leggi  in  vigore,  delle  imposte  e delle tasse di ogni specie e il
versamento  nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti
per l'anno finanziario 1996, giusta l'annesso stato di previsione per
l'entrata (Tabella n. 1).
  2.  E altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari
per  rendere  esecutivi  i  ruoli delle imposte dirette pertinenti il
medesimo anno.
          AVVERTENZA:
            In  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale   -   del  30  gennaio  1996  si  procedera'  alla
          ripubblicazione  del  testo  della presente legge corredato
          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
          regolamento  di  esecuzione  del  testo  delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,  sulla  emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.