IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 aprile 1957, n. 310, istitutiva della Scuola centrale tributaria "E. Vanoni"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 2039, che ha approvato il regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1957, n. 310; Visto l'art. 3, lettera c), punto 5), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante: "Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonche' delega ad adottare un testo unico in materia doganale ed imposte di fabbricazione e di consumo", che da' facolta' al Ministro delle finanze di istituire, di concerto con il Ministro del tesoro, sedi decentrate della Scuola centrale tributaria; Visto l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente la ristrutturazione del Ministero delle finanze e i relativi successivi decreti di attuazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336, contenente il regolamento concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria, in attuazione degli articoli 5 e 12 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e in particolare l'art. 6, punto 2), il quale prevede la possibilita' che, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, siano istituite "sedi decentrate della S.C.T. di cui almeno tre nelle regioni del nord"; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Vista la nota n. 11680/9 in data 6 aprile 1994 con la quale la direzione regionale delle entrate per l'EmiliaRomagna rappresenta alla scrivente che nell'ambito del complesso immobiliare in cui opera la direzione regionale medesima, esiste la possibilita' di attivare una sede decentrata della S.C.T. in Bologna; Vista la nota n. 2420/A28 in data 29 aprile 1994 nella quale la S.C.T. concorda con l'iniziativa assunta dalla predetta direzione regionale delle entrate; Vista la nota n. 16908/X in data 22 giugno 1994 con la quale la direzione regionale delle entrate per l'EmiliaRomagna comunica "che il locale ufficio tecnico erariale, in esito al sopralluogo effettuato ha ritenuto idonei ad ospitare la sede decentrata della S.C.T. in Bologna stessa, viale Aldo Moro n. 44"; Vista la successiva nota n. 9248 in data 9 marzo 1995 con la quale la direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna comunica che "l'istituenda sede decentrata di Bologna della S.C.T. sara' allocata presso il sesto piano (e non piu' terzo piano) dello stabile sito in Bologna, alla via Aldo Moro n. 44" e che "tale modifica peraltro gia' sottoposta al vaglio del competente ufficio tecnico erariale non comporta alcun pregiudizio trattandosi di piani della medesima superficie dei precedenti"; Considerata l'opportunita' per la Scuola centrale tributaria "E. Vanoni" di istituire in Bologna una sua sede decentrata da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali a carattere nazionale, oltre alle sedi gia' istituite di Palermo, Bari e Torino; Decreta: Art. 1. E' istituita in Bologna una sede decentrata della Scuola centrale tributaria "E. Vanoni". Essa dipende funzionalmente dalla sede centrale ed e' tenuta ad uniformare la propria attivita' alle direttive impartite dalla sede centrale stessa.
AVVERTENZA: Provvedimento non piu' soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.