IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 29 aprile 1957,  n.  310,  istitutiva  della  Scuola
centrale tributaria "E. Vanoni";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n.
2039, che ha approvato il regolamento di esecuzione  della  legge  29
aprile 1957, n. 310;
  Visto  l'art. 3, lettera c), punto 5), della legge 10 ottobre 1989,
n.  349,  recante:  "Delega  al  Governo  ad   adottare   norme   per
l'aggiornamento,  la  modifica  e  l'integrazione  delle disposizioni
legislative   in   materia   doganale,   per   la    riorganizzazione
dell'Amministrazione  delle dogane e imposte indirette, in materia di
contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio  dei  magazzini
generali  e  di  applicazione  delle  discipline doganali ai predetti
magazzini generali, nonche' delega ad  adottare  un  testo  unico  in
materia  doganale  ed imposte di fabbricazione e di consumo", che da'
facolta' al Ministro delle finanze di istituire, di concerto  con  il
Ministro   del   tesoro,   sedi   decentrate  della  Scuola  centrale
tributaria;
  Visto l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente  la
ristrutturazione  del Ministero delle finanze e i relativi successivi
decreti di attuazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992,  n.
336,  contenente  il  regolamento  concernente l'organizzazione della
Scuola centrale tributaria, in attuazione degli articoli 5 e 12 della
legge 29 ottobre 1991, n. 358, e in particolare l'art. 6,  punto  2),
il  quale prevede la possibilita' che, con decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro del tesoro, siano istituite "sedi
decentrate della S.C.T. di cui almeno tre nelle regioni del nord";
  Visto il regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni,    sull'amministrazione   del   patrimonio   e   sulla
contabilita' generale dello Stato;
  Vista la nota n. 11680/9 in data 6 aprile  1994  con  la  quale  la
direzione  regionale  delle  entrate  per l'EmiliaRomagna rappresenta
alla scrivente che nell'ambito del complesso immobiliare in cui opera
la direzione regionale medesima, esiste la possibilita'  di  attivare
una sede decentrata della S.C.T. in Bologna;
  Vista  la  nota  n.  2420/A28 in data 29 aprile 1994 nella quale la
S.C.T. concorda con l'iniziativa  assunta  dalla  predetta  direzione
regionale delle entrate;
  Vista  la  nota  n.  16908/X in data 22 giugno 1994 con la quale la
direzione regionale delle entrate per l'EmiliaRomagna  comunica  "che
il   locale   ufficio  tecnico  erariale,  in  esito  al  sopralluogo
effettuato ha ritenuto idonei ad ospitare la  sede  decentrata  della
S.C.T. in Bologna stessa, viale Aldo Moro n. 44";
  Vista  la successiva nota n. 9248 in data 9 marzo 1995 con la quale
la direzione regionale delle entrate  per  l'Emilia-Romagna  comunica
che  "l'istituenda  sede  decentrata  di  Bologna  della S.C.T. sara'
allocata presso il sesto piano (e non piu' terzo piano) dello stabile
sito in Bologna, alla via Aldo Moro  n.  44"  e  che  "tale  modifica
peraltro  gia'  sottoposta  al  vaglio del competente ufficio tecnico
erariale non comporta alcun pregiudizio trattandosi  di  piani  della
medesima superficie dei precedenti";
  Considerata  l'opportunita'  per  la Scuola centrale tributaria "E.
Vanoni" di istituire in Bologna una sua sede decentrata da utilizzare
per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali a  carattere
nazionale, oltre alle sedi gia' istituite di Palermo, Bari e Torino;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  istituita  in Bologna una sede decentrata della Scuola centrale
tributaria  "E.  Vanoni".  Essa  dipende  funzionalmente  dalla  sede
centrale  ed  e'  tenuta  ad  uniformare  la  propria  attivita' alle
direttive impartite dalla sede centrale stessa.
 
          AVVERTENZA:
             Provvedimento non piu' soggetto al controllo  preventivo
          da  parte  della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20.