IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, l'art. 2, per quanto concerne i compiti del CIPE; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che stabilisce che il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, e alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale e che, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, assicura il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione delle Comunita' europee; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 284, del 24 marzo 1994, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria ed in particolare l'art. 5 che istituisce il Comitato tecnico istruttorio per le deliberazioni da sottoporre al CIPE in base agli articoli 2 e 3 della legge n. 183/1987; Vista la propria delibera 13 aprile 1994 concernente la proposta italiana relativa al documento unico di programmazione 1994-1999, elaborato ai sensi del regolamento CEE n. 2080/93 (SFOP); Vista la sentenza della Corte costituzionale 20-26 luglio 1995, n. 389, di accoglimento del ricorso della regione Sardegna limitatamente alla mancata previsione, nella suddetta delibera CIPE 13 aprile 1994, della intesa con la stessa regione, ai fini della predisposizione e della attuazione nel territorio regionale dei programmi operativi e delle altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari, in relazione allo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); Vista la nota n. 601149 in data 15 settembre 1995, con la quale il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali propone la sostituzione del terzo capoverso della citata delibera CIPE, annullato con la richiamata sentenza n. 389/95 della Corte costituzionale; Considerata l'urgenza di dare esecuzione alla sentenza n. 389/95 della Corte costituzionale e di consentire l'operativita' e la continuita' dell'azione amministrativa da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nella attuazione dei programmi operativi e delle altre forme di intervento previste a fronte dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); Considerata la necessita' di estendere, anche alle altre regioni a statuto speciale interessate, il principio della preventiva intesa, affermato dalla Corte costituzionale per la regione Sardegna; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato tecnico di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Il terzo capoverso della delibera CIPE in data 13 aprile 1994, annullato con sentenza 20-26 luglio 1995, n. 389 della Corte costituzionale, e' sostituito come segue: "Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e' designato quale autorita' nazionale competente per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi e delle altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari, previa intesa con le regioni a statuto speciale relativamente ai programmi ed alle altre forme di intervento previste nei territori delle stesse in materia di pesca marittima. Per il campo di azione n. 3, limitatamente all'acquacoltura in acqua dolce, resta ferma la competenza regionale". Roma, 20 novembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 17 gennaio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 10