IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE Visto l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, cosi' come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493; Visto l'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, che prevede un contributo in conto capitale da concedere ai proprietari singoli o riuniti in consorzio, alle cooperative edilizie di cui siano soci, nonche' alle cooperative edilizie o alle imprese di costruzione affidatarie del mandato dei proprietari degli immobili, a parziale copertura del costo convenzionale per interventi di risanamento delle parti comuni di immobili privati, a prescindere dai requisiti soggettivi, di cui all'art. 20 della legge n. 457/1978, dei proprietari degli immobili stessi; Visto il punto 3.2, lettera c), della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1994, "Legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: programmazione per il quadriennio 1992-95"; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1994, con cui e' stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1994, n. 302 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1995, n. 55, unitamente al decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale e' stata soppressa la lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1994; Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1995, n. 171, che differisce il termine, previsto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del citato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, da sei a nove mesi per la trasmissione delle proposte di programmi da parte dei comuni; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1995, n. 276, con il quale le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993-1994, quantificate in lire 1.417 miliardi sono utilizzate, quanto a lire 300 miliardi, per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994; Visto l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 499/1995, che modifica l'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, mediante il quale le disponibilita' del Ministero dei lavori pubblici, pari a lire 288 miliardi, sono incrementate delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; Viste le richieste di proroga dei termini per la presentazione delle proposte di programmi di riqualificazione urbana, pervenute da parte di numerosi comuni e in particolare di quelli con popolazione superiore a 300.000 abitanti; Vista la richiesta del presidente dell'ANCI del 24 novembre 1995, con la quale viene formulata un'ipotesi di proroga differenziata dei termini per la presentazione delle proposte per i comuni con popolazione superiore o inferiore a 300.000 abitanti e con la quale viene altresi' proposta una riserva dei fondi nella misura del 70 per cento e del 30 per cento rispettivamente per i comuni con popolazione superiore o inferiore a 300.000 abitanti in considerazione, da una parte, dell'importanza dei processi di riqualificazione urbana per le grandi citta' e, dall'altra, di garantire comunque adeguate riserve finanziarie agli altri comuni; Considerato che l'importanza attribuita alla riqualificazione del contesto urbano delle grandi citta' e' sottolineata anche nei documenti di programmazione, e considerata altresi' la natura complessa di tali programmi che prevedono una molteplicita' di tipologie di intervento e, per conseguenza, la compresenza di risorse e soggetti pubblici e privati; Decreta: Art. 1. All'art. 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1994, n. 302, ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1995, n. 55, e modificato con decreto ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1995, n. 171, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: "1-bis. Le disponibilita' finanziarie di cui al comma 1 sono destinate quanto al 70 per cento, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, e quanto al 30 per cento, ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti". "1-ter. Le suddette disponibilita' finanziarie, qualora non utilizzate secondo la ripartizione di cui al comma 1-bis, sono utilizzabili per gli altri comuni".