IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
         PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992,
n.  179,  cosi'  come  modificato  dall'art.  10,  comma  2-bis,  del
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493;
  Visto l'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179,  che  prevede
un contributo in conto capitale da concedere ai proprietari singoli o
riuniti  in  consorzio,  alle cooperative edilizie di cui siano soci,
nonche' alle cooperative  edilizie  o  alle  imprese  di  costruzione
affidatarie  del  mandato  dei proprietari degli immobili, a parziale
copertura del costo convenzionale per interventi di risanamento delle
parti  comuni  di  immobili  privati,  a  prescindere  dai  requisiti
soggettivi,   di  cui  all'art.  20  della  legge  n.  457/1978,  dei
proprietari degli immobili stessi;
  Visto il punto 3.2, lettera c), della delibera CIPE 16 marzo  1994,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  maggio  1994,  "Legge  17
febbraio 1992, n. 179,  recante  norme  per  l'edilizia  residenziale
pubblica: programmazione per il quadriennio 1992-95";
  Visto  il  decreto  ministeriale 21 dicembre 1994, con cui e' stato
emanato il bando relativo ai  programmi  di  riqualificazione  urbana
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28  dicembre  1994,  n. 302 e
ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1995, n. 55, unitamente
al decreto ministeriale 4  febbraio  1995,  con  il  quale  e'  stata
soppressa la lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del suddetto decreto
ministeriale 21 dicembre 1994;
  Visto  l'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1995, n. 171,  che  differisce  il
termine,  previsto  dall'art.  12,  comma  1,  lettera a), del citato
decreto ministeriale 21 dicembre 1994, da sei  a  nove  mesi  per  la
trasmissione delle proposte di programmi da parte dei comuni;
  Visto  l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 novembre
1995, n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  novembre  1995,
n.  276, con il quale le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge
14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993-1994, quantificate in lire
1.417 miliardi sono utilizzate, quanto a lire  300  miliardi,  per  i
programmi  di  riqualificazione urbana di cui al decreto ministeriale
21 dicembre 1994;
  Visto l'art. 3, comma 1, del suddetto  decreto-legge  n.  499/1995,
che  modifica  l'art.  10,  comma  2-bis, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  dicembre
1993,  n.  493, mediante il quale le disponibilita' del Ministero dei
lavori pubblici, pari a lire 288 miliardi,  sono  incrementate  delle
somme  non  utilizzate  per  contributi  sui  programmi ed interventi
previsti dall'art. 18 del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
  Viste  le  richieste  di  proroga  dei termini per la presentazione
delle proposte di programmi di riqualificazione urbana, pervenute  da
parte  di  numerosi comuni e in particolare di quelli con popolazione
superiore a 300.000 abitanti;
  Vista  la  richiesta del presidente dell'ANCI del 24 novembre 1995,
con la quale viene formulata un'ipotesi di proroga differenziata  dei
termini  per  la  presentazione  delle  proposte  per  i  comuni  con
popolazione superiore o inferiore a 300.000 abitanti e con  la  quale
viene altresi' proposta una riserva dei fondi nella misura del 70 per
cento e del 30 per cento rispettivamente per i comuni con popolazione
superiore  o  inferiore  a 300.000 abitanti in considerazione, da una
parte, dell'importanza dei processi di riqualificazione urbana per le
grandi citta' e, dall'altra, di garantire comunque  adeguate  riserve
finanziarie agli altri comuni;
  Considerato  che  l'importanza attribuita alla riqualificazione del
contesto  urbano  delle  grandi  citta'  e'  sottolineata  anche  nei
documenti   di  programmazione,  e  considerata  altresi'  la  natura
complessa di  tali  programmi  che  prevedono  una  molteplicita'  di
tipologie di intervento e, per conseguenza, la compresenza di risorse
e soggetti pubblici e privati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art.  1  del  decreto ministeriale 21 dicembre 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1994, n. 302, ripubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1995, n.  55,  e  modificato  con  decreto
ministeriale  20  giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
luglio 1995, n. 171, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
  "1-bis. Le disponibilita'  finanziarie  di  cui  al  comma  1  sono
destinate quanto al 70 per cento, ai comuni con popolazione superiore
a  300.000  abitanti,  e  quanto  al  30  per  cento,  ai  comuni con
popolazione inferiore a 300.000 abitanti".
  "1-ter.  Le  suddette  disponibilita'  finanziarie,   qualora   non
utilizzate  secondo  la  ripartizione  di  cui  al  comma 1-bis, sono
utilizzabili per gli altri comuni".