IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  504,  per effetto del quale l'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili  (INVIM)  e  relative  sanzioni  ed  interessi,
limitatamente  a  quella  dovuta  per  i  presupposti di applicazione
dell'imposta verificatisi fino  al  31  dicembre  1992,  continua  ad
essere  di  spettanza  dei  comuni, eccezion fatta per le imposizioni
straordinarie di cui all'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio  1983,
n.  55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n.
131, ed all'art. 1 del  decreto-legge  13  settembre  1991,  n.  299,
convertito,  con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991, n. 363,
il cui gettito e' di esclusiva spettanza dello Stato, nonche' per  le
altre  fattispecie  per le quali le disposizioni vigenti prevedono la
riserva delle riscossioni all'erario statale;
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze  dell'8  giugno  1974,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 179 del 10 luglio 1974, come
modificato dal decreto del Ministro  delle  finanze  15  marzo  1984,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 90 del 30 marzo 1984, con il
quale vengono stabilite le modalita' per l'esecuzione di rimborsi, in
favore dei contribuenti,  dell'INVIM  indebitamente  percetta  e  del
conseguente  recupero  nei  confronti  del  comune  al quale e' stata
devoluta;
  Considerato che, a seguito della disposizione di  cui  al  predetto
comma  6  dell'art.  17, diminuiscono progressivamente le riscossioni
per INVIM di spettanza  dei  comuni  sulle  quali  poter  operare  le
detrazioni delle somme da rimborsare;
  Visto  il menzionato comma 6 dell'art. 17 il quale consente che con
decreto del Ministro delle finanze vengano  stabilite  modalita'  per
l'effettuazione  dei rimborsi ai contribuenti dell'INVIM di spettanza
dei comuni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'esecuzione dei rimborsi ai  contribuenti  delle  somme,  a
titolo  di  INVIM  e  relative  sanzioni  ed interessi, attribuite ai
comuni aventi  diritto,  continuano  ad  osservarsi  le  disposizioni
contenute nei decreti del Ministro delle finanze dell'8 giugno 1974 e
15 marzo 1984 citati nelle premesse.
  2.  Se  entro  quattro  mesi  dalla emanazione del provvedimento di
rimborso, l'ufficio del registro competente, oppure delegato ai sensi
dell'art. 4 del predetto decreto ministeriale dell'8 giugno 1974, non
puo' effettuare, in tutto od in parte, il rimborso per  insufficienza
delle  somme,  a  titolo  di  INVIM e relative sanzioni ed interessi,
ancora  da  devolvere  al  comune  interessato,  l'ufficio   medesimo
trasmette,  dandone  comunicazione  al contribuente ed alla Direzione
regionale  delle  entrate,  il   predetto   provvedimento,   con   la
specificazione che non si e' potuto effettuare il rimborso, al comune
debitore;  tale  comune  deve  provvedere direttamente al rimborso in
favore del contribuente.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 gennaio 1996
                                                Il Ministro: FANTOZZI
 Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1996
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 25