IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10 febbraio 1992, n. 164 recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348 con il quale e' stato emanato il regolamento  recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984  con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  "Chianti"   ed   approvato   il   relativo
disciplinare di produzione;
  Viste  le  domande  presentate dagli interessati intese ad ottenere
modifiche al sopra indicato disciplinare di produzione e  tra  queste
quella  relativa  alla  durata  dell'invecchiamento  e del successivo
affinamento  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  "Chianti"  al fine di ottenere la qualificazione "riserva"
per i predetti vini imbottigliati;
  Visti il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini  e  la  relativa  proposta  di  modifica
dell'art. 10, comma 1, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del
4 novembre 1995, che prevedono un periodo di invecchiamento di almeno
due  anni e un periodo di almeno tre mesi di affinamento in bottiglia
perche' i vini a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
"Chianti" possano utilizzare la qualificazione "riserva";
  Considerato che non sono pervenute istanze o controdeduzioni, sotto
il  profilo  della  legittimita'  e  del  merito, avverso il predetto
parere nei termini previsti;
  Ritenuto pertanto necessario provvedere alla modifica del  predetto
disciplinare  di  produzione  limitatamente  all'art. 10, comma 1, in
conformita' della citata proposta formulata  dal  Comitato  nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  Regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  prevede  che  per  i
riconoscimenti  e  le  approvazioni  di  cui trattasi si provveda con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il comma 1  dell'art.  10  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di origine controllata e garantita "Chianti" approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2  luglio  1984  e'
sostituito per intero dal testo di seguito riportato:
   Il vino "Chianti" se sottoposto ad un periodo di invecchiamento di
almeno  due  anni  ed un periodo di almeno tre mesi di affinamento in
bottiglia, puo' avere diritto alla qualificazione  "riserva"  purche'
all'atto  dell'immissione  al  consumo, abbia un titolo alcolometrico
volumico totale minimo non inferiore al 12%.
   Il  vino  "Chianti"  accompagnato  dalla specificazione aggiuntiva
"classico" o dalle  specificazioni  geografiche  "Colli  Fiorentini",
"Moltalbano",  "Rufina",  "Colli  Senesi",  "Colli Aretini", "Colline
Pisane", puo' avere diritto  alla  qualificazione  "riserva"  purche'
all'atto  dell'immissione  al  consumo  abbia un titolo alcolometrico
volumico totale minimo non inferiore al 12,5%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 gennaio 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI