IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere modifiche al sopra indicato disciplinare di produzione e tra queste quella relativa alla durata dell'invecchiamento e del successivo affinamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" al fine di ottenere la qualificazione "riserva" per i predetti vini imbottigliati; Visti il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la relativa proposta di modifica dell'art. 10, comma 1, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1995, che prevedono un periodo di invecchiamento di almeno due anni e un periodo di almeno tre mesi di affinamento in bottiglia perche' i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" possano utilizzare la qualificazione "riserva"; Considerato che non sono pervenute istanze o controdeduzioni, sotto il profilo della legittimita' e del merito, avverso il predetto parere nei termini previsti; Ritenuto pertanto necessario provvedere alla modifica del predetto disciplinare di produzione limitatamente all'art. 10, comma 1, in conformita' della citata proposta formulata dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Considerato che l'art. 4 del citato Regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico Il comma 1 dell'art. 10 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 e' sostituito per intero dal testo di seguito riportato: Il vino "Chianti" se sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni ed un periodo di almeno tre mesi di affinamento in bottiglia, puo' avere diritto alla qualificazione "riserva" purche' all'atto dell'immissione al consumo, abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore al 12%. Il vino "Chianti" accompagnato dalla specificazione aggiuntiva "classico" o dalle specificazioni geografiche "Colli Fiorentini", "Moltalbano", "Rufina", "Colli Senesi", "Colli Aretini", "Colline Pisane", puo' avere diritto alla qualificazione "riserva" purche' all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore al 12,5%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 1996 Il dirigente: ADINOLFI