Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996:
    e'  autorizzata  per  il  periodo  dal  13  settembre  1993 al 12
settembre 1994 la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Alcamo
(Trapani),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce  per  il  periodo   sopraindicato,   la
riduzione  dell'orario  di  lavoro  fino  ad  un  massimo di 358 ore,
corrispondenti a 54 giorni lavorativi  di  6,66  ore,  articolate  su
settimane  intere  e su singole giornate lavorative, nei confronti di
un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 11 unita';
    e' autorizzata, per il  periodo  dal  13  settembre  1993  al  12
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Alcamo
(Trapani),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce  per  il  periodo   sopraindicato,   la
riduzione  dell'orario  di  lavoro  fino  ad  un  massimo di 215 ore,
articolate su settimane intere di sospensione e su  singole  giornate
lavorative,   riproporzionata  in  base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo  di  3
lavoratori, su un organico di 11 unita';
    e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  13  settembre 1993 al 12
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede  in  Milano  e  unita'  di  Augusta
(Siracusa),   per   i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce  per  il  periodo   sopraindicato,   la
riduzione  dell'orario  di  lavoro  fino  ad  un  massimo di 658 ore,
corrispondenti a 99 giorni lavorativi  di  6,66  ore,  articolate  su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti  di  un  massimo  di  11  lavoratori,  su un organico di 15
unita';
    e' autorizzata, per il  periodo  dal  13  settembre  1993  al  12
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede  in  Milano  e  unita'  di  Augusta
(Siracusa),   per   i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce  per  il  periodo   sopraindicato,   la
riduzione  dell'orario  di  lavoro  fino  ad  un  massimo di 395 ore,
articolate su settimane intere di sospensione e su  singole  giornate
lavorative  e  riproporzionata  in  base  all'effettiva articolazione
dell'orario  di  lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 3
lavoratori, su un organico di 15 unita';
    e' autorizzata, per il  periodo  dal  13  settembre  1993  al  12
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti  dalla  La  Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino  Upim,  con  sede in Milano e unita' di Acireale
(Catania),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'   che   stabilisce  per  il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione dell'orario di lavoro  fino  ad  un  massimo  di  408  ore,
corrispondenti  a  62  giorni  lavorativi  di 6,66 ore, articolate su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti di un numero massimo di 6 lavoratori, su un organico di  15
unita';
    e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  13  settembre 1993 al 12
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino  Upim,  con  sede in Milano e unita' di Acireale
(Catania),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'   che   stabilisce  per  il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione dell'orario di lavoro  fino  ad  un  massimo  di  255  ore,
articolate  su  settimane intere di sospensione e su singole giornate
lavorative,  riproporzionata  in  base  all'effettiva   articolazione
dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un numero massimo
di 8 lavoratori, su un organico di 15 unita';
    e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  13  settembre 1993 al 12
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino  Upim,  con  sede  in   Milano   e   unita'   di
Palermo-Leonardo  da  Vinci,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   di   solidarieta'   che   stabilisce   per   il   periodo
sopraindicato,  la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo
di 310 ore, corrispondenti  a  47  giorni  lavorativi  di  6,66  ore,
articolate  su  settimane intere di sospensione e su singole giornate
lavorative, nei confronti di  un  massimo  di  8  lavoratori,  su  un
organico di 19 unita';
    e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  13  settembre 1993 al 12
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.   -   Magazzino   Upim,   con  sede  in  Milano  e  unita'  di
Palerno-Leonardo  da  Vinci,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   di   solidarieta'   che   stabilisce   per   il   periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un  massimo
di  194  ore,  articolate  su  settimane  intere  di sospensione e su
singole giornate lavorative, riproporzionata  in  base  all'effettiva
articolazione  dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un
massimo di 10 lavoratori, su un organico di 19 unita';
    e' autorizzata, per il  periodo  dal  13  settembre  1993  al  12
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti  dalla  La  Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino  Upim, con sede in Milano e unita' di Palermo-S.
Domenico, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di lavoro fino ad un massimo di 481 ore di lavoro,  corrispondenti  a
7,5  giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di
sospensione e su singole giornate lavorative,  nei  confronti  di  un
massimo di 28 lavoratori, su un organico di 36 unita';
    e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  13  settembre 1993 al 12
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino  Upim, con sede in Milano e unita' di Palermo-S.
Domenico, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di lavoro fino ad un massimo di  289  ore,  articolate  su  settimane
intere   di   sospensione   e   su   singole   giornate   lavorative,
riproporzionata in base all'effettiva  articolazione  dell'orario  di
lavoro  individuale,  nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su
un organico di 36 unita';
    e' autorizzata, per il  periodo  dal  13  settembre  1993  al  12
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti  dalla  La  Rinascente
S.p.a.   -   Magazzino   Upim,   con  sede  in  Milano  e  unita'  di
Palermo-Olivuzza, per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'   che   stabilisce  per  il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione dell'orario di lavoro  fino  ad  un  massimo  di  223  ore,
corrispondenti  a  34  giorni  lavorativi  di 6,66 ore, articolate su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti di un massimo di  12  lavoratori,  su  un  organico  di  29
unita';
    e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  13  settembre 1993 al 12
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.   -   Magazzino   Upim,   con  sede  in  Milano  e  unita'  di
Palermo-Olivuzza, per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'   che   stabilisce  per  il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario  di  lavoro  fino  ad  un  massimo di 140 ore,
articolate su settimane intere di sospensione e su  singole  giornate
lavorative,   riproporzionata  in  base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di  15
lavoratori, su un organico di 29 unita';
    e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  13  settembre 1993 al 12
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino  Upim,  con  sede  in   Milano   e   unita'   di
Palermo-Cordova,  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce  per  il  periodo   sopraindicato,   la
riduzione  dell'orario  di  lavoro  fino  ad  un  massimo di 173 ore,
corrispondenti a 26 giorni lavorativi  di  6,66  ore,  articolate  su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti  di  un  massimo  di  16  lavoratori,  su un organico di 28
unita';
    e' autorizzata, per il  periodo  dal  13  settembre  1993  al  12
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dalla La Rinascente  S.p.a.  -
Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Palermo-Cordova, per i
quali  e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  107  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione  dell'orario  di lavoro individuale, nei
confronti di un massimo di  11  lavoratori,  su  un  organico  di  28
unita';
    e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  13  settembre 1993 al 12
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Castelvetrano
(Trapani),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'   che   stabilisce  per  il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione dell'orario di lavoro  fino  ad  un  massimo  di  296  ore,
corrispondenti  a  45  giorni  lavorativi  di 6,66 ore, articolate su
settimane intere e su singole giornate lavorative, nei  confronti  di
un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 8 unita';
    e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  13  settembre 1993 al 12
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in  Milano  e  unita'  di  Vittoria
(Ragusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di  lavoro  fino ad un massimo di 265 ore, corrispondenti a 40 giorni
lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e  su  singole
giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su
un organico di 20 unita';
    e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  13  settembre 1993 al 12
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino  Upim,  con  sede in Milano e unita' di Vittoria
(Ragusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di lavoro fino ad un massimo di  159  ore,  articolate  su  settimane
intere   di   sospensione   e   su   singole   giornate   lavorative,
riproporzionata in base all'effettiva  articolazione  dell'orario  di
lavoro  individuale,  nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su
un organico di 20 unita';
    e' autorizzata, per il  periodo  dal  13  settembre  1993  al  12
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti  dalla  La  Rinascente
S.p.a.  - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Messina, per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce  per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di 250  ore,  corrispondenti  a  38  giorni
lavorativi  di  6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole
giornate lavorative,  nei  contronti  di  un  numero  massimo  di  28
lavoratori, su un organico di 50 unita';
    e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  13  settembre 1993 al 12
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Messina, per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce  per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di 150 ore, articolate su settimane  intere
di  sospensione  e su singole giornate lavorative, riproporzionata in
base all'effettiva articolazione dell'orario di  lavoro  individuale,
nei  confronti  di  un massimo di 21 lavoratori, su un organico di 50
unita';
    e' autorizzata, per il  periodo  dal  13  settembre  1993  al  12
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti  dalla  La  Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Enna, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di 587 ore, corrispondenti a 11,5 ore, articolate su
singole settimane lavorative, nei contronti di un numero  massimo  di
13 lavoratori, su un organico di 22 unita';
    e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  13  settembre 1993 al 12
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Enna, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un massimo di 367 ore, articolate mediante una riduzione di orario
in  ogni singola settimana pari a 7 ore settimanali e riproporzionata
in   base   all'effettiva   articolazione   dell'orario   di   lavoro
individuale,  nei  confronti  di  un  massimo  di 9 lavoratori, su un
organico di 22 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di quanto sopra disposto a corrispondere in
favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  La  Rinascente
S.p.a.  - Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2
e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.