IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante:   "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.  2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni,  recante:  "Norme
per   l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
  Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio  1995  del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   all'Agenzia   per  la
rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN),
previa   intesa  con  le  amministrazioni  regionali  espressa  dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  per  il personale dipendente dalle regioni e
dagli   enti   regionali,   e   dopo   aver   acquisito   il   parere
dell'Associazione  nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione
delle province d'Italia (UPI);
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria  per  il
1995),  ed  in  particolare  l'art. 2, comma 9, con il quale e' stata
determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire
3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996  e  1997,  la
spesa  relativa  ai  rinnovi  contrattuali del personale dei comparti
Ministeri, aziende ed  amministrazioni  dello  Stato  ad  ordinamento
autonomo .., scuola e universita';
  Visti  il  decreto  del  Ministro  per  la  funzione pubblica del 1
dicembre 1994 (supplemento ordinario n. 167 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 298 del 22 dicembre 1994) e il successivo decreto correttivo del 9
febbraio  1995 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1995), con i
quali si e'  provveduto  alla  "Individuazione  delle  confederazioni
sindacali    e    delle    organizzazioni    sindacali   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla  trattativa
per  la  stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto
del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593";
  Vista la lettera prot. n. 4677 del 20 novembre 1995  (pervenuta  il
22  novembre 1995), con la quale l'ARAN, in attuazione degli articoli
51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
n.  29,  e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai
fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo dell'accordo
successivo  concordato  il  14  novembre  1995  tra   l'ARAN   e   le
confederazioni  sindacali  CGIL,  CISL,  UIL,  CONFEDIR  e USPPI e le
organizzazioni  sindacali   di   categoria   CGIL-FP   e   UIL-Stato,
riguardante  le  "Tipologie  degli  orari  di lavoro", in riferimento
all'art. 19, comma 5, del contratto collettivo  nazionale  di  lavoro
del  comparto  "Ministeri"  -  di  cui  all'art.  3  del  decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30  dicembre  1995,  n.  593  -
sottoscritto il 16 maggio 1995;
  Visto  il  "Testo  concordato" in precedenza indicato, che e' stato
inviato unitamente ad una "Relazione  illustrativa"  dell'articolato,
nella  quale  e'  precisato  -  tra l'altro - che il predetto Accordo
successivo  e'  "senza  alcun  onere  aggiuntivo  rispetto  a  quello
stabilito   con  il  CCNL,  tenuto  conto  che  i  compensi  previsti
dall'Accordo  fanno   integralmente   carico   sul   fondo   per   la
produttivita' collettiva nell'ambito delle disponibilita' finanziarie
del fondo medesimo";
  Visto  l'art.  19  del contratto collettivo nazionale di lavoro del
Comparto del personale dipendente dai Ministeri  sottoscritto  il  16
maggio  1995,  il  quale,  al  comma  5, ha stabilito che "al fine di
completare la disciplina contrattuale di tutti gli istituti  relativi
all'orario  di  lavoro, nel rispetto della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e del decreto legislativo n. 29 del 1993, si  provvedera'  entro
il 31 marzo 1995 ad apposita contrattazione";
  Visto  inoltre,  l'art.  2,  comma  1,  e  l'art.  42, comma 3, del
predetto contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il  16
maggio  1995,  i  quali  prevedono  rispettivamente  che  il presente
contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997, per la
parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 fino al  31  dicembre
1995  per  la  parte  economica,  e  che "le integrazioni al presente
contratto, derivanti dal precedente comma 2, nonche'  da  ogni  altra
intesa  prevista nel contratto medesimo, non possono comportare costi
aggiuntivi, ne' altri oneri a carico delle parti";
  Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
n.  29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546  -  il  quale
prevede  che,  ai  fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il
Governo, nei  quindici  giorni  successivi,  si  pronuncia  in  senso
positivo   o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi dei contratti collettivi  anche  decentrati  relativi  al
precedente  periodo  contrattuale  e della conformita' alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
  Considerato che nella citata direttiva  del  5  settembre  1994  e'
stato  precisato  che  "per  il  1994 non possono essere riconosciuti
ulteriori  benefici  economici,   oltre   l'indennita'   di   vacanza
contrattuale  attribuita,  per  nove  mensilita',  a  decorrere dal 1
aprile 1994, con il provvedimento del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  del  28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994  con  il
decreto-legge  27  luglio  1994, n. 469" e che nella citata direttiva
del 1 febbraio 1995 e' stata  definita,  nell'ambito  degli  indicati
stanziamenti  di  cui  alla legge n. 725/1992 "la distribuzione delle
risorse tra i singoli  contratti  collettivi  riguardanti  i  diversi
comparti  di  contrattazione  collettiva  del  pubblico  impiego e le
autonome  separate  aree  di  contrattazione  per  il  personale  con
qualifica  dirigenziale  e  per  la  dirigenza medica e veterinaria",
indicando, in particolare, in lire 413,65 miliardi ed in lire  687,86
miliardi  gli  specifici  stanziamenti destinati, rispettivamente per
gli  anni  1995 e 1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto  del  personale  dipendente  dai  "Ministeri",
escluso il personale con qualifica dirigenziale;
  Considerato  che  il  predetto  Testo  concordato  non  risulta  in
generale in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994  e
del  1  febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con
il Ministro del tesoro, dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
all'ARAN,  previa  intesa  espressa  dalla  Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo
avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;
  Considerato  che  la  spesa  complessiva   diretta   ed   indiretta
dell'accordo  successivo  in  questione  e'  contenuta entro i limiti
delle disponibilita' finanziarie determinate dalla legge n.  725/1994
e dalla direttiva del 1 febbraio 1995 ed entro i limiti gia' definiti
con   il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
"Ministeri" sottoscritto il 16 maggio 1995,  razionalizzando  in  tal
modo  il  costo  del  lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle
indicazioni contenute nei documenti di  politica  economica  definiti
dal Governo ed approvati dal Parlamento;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 30 novembre  1995,  concernente  l'"Autorizzazione  alla
sottoscrizione" del testo concordato in precedenza citato;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
gennaio 1995, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  27
gennaio  1995,  con  il  quale  il Ministro per la funzione pubblica,
consigliere Franco Frattini, e'  stato  delegato  a  provvedere  alla
"attuazione  ..  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni .." e ad "esercitare .. ogni
altra funzione attribuita dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente
del   Consiglio  dei  Ministri,  relative  a  tutte  le  materie  che
riguardano .. 1) Funzione pubblica";
  A nome del Governo;
                              Autorizza
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni  (ARAN)  alla  sottoscrizione   dell'allegato   testo
dell'accordo  successivo  concordato il 14 novembre 1995 tra l'ARAN e
le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e  USPPI  e  le
organizzazioni   sindacali   di   categoria   CGIL-FP   e  UIL-Stato,
riguardante le "Tipologie degli  orari  di  lavoro",  in  riferimento
all'art.  19,  comma  5, del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto  "Ministeri"  -  di  cui  all'art.  3  del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1995,
n. 593 - sottoscritto il 16 maggio 1995.
  Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 30 novembre 1995
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Il Ministro per la funzione pubblica
                                             FRATTINI
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 1