IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 11 ottobre 1995, n. 423, recante norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte; Visto l'art. 1, comma 6, della predetta legge, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire con proprio decreto le modalita' di commutazione delle sanzioni a carico del professionista, dello sgravio a favore del contribuente e della trasmissione delle notizie fra direzione regionale delle entrate e ufficio tributario impositore; Visto il parere espresso dalla commissione consultiva, istituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella seduta del 26 gennaio 1996; Ritenuto che ai sensi del citato art. 1, comma 6, il presente decreto non puo' disciplinare la fase procedimentale antecedente alla commutazione delle sanzioni a carico del professionista; Rilevato, infine, che il presente decreto, non avendo natura normativa, non puo' recare disposizioni che incidono su diritti soggettivi di terzi; Decreta: Art. 1. 1. Nel caso in cui l'azione penale nei confronti del professionista si concluda con sentenza assolutoria, il responsabile della direzione regionale delle entrate, ricevuta la notizia da parte del cancelliere presso l'ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza, dispone per i carichi gia' iscritti a ruolo la revoca della sospensione delle procedure esecutive dandone immediata comunicazione sia al concessionario per la ripresa delle procedure stesse, sia all'ufficio tributario competente affinche' questo proceda all'iscrizione a ruolo dell'ulteriore sanzione, pari al cinquanta per cento di quella gia' posta in riscossione. 2. Qualora la revoca riguardi sanzioni la cui iscrizione a ruolo sia stata sospesa ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, l'ufficio tributario, ricevuta, per il tramite del responsabile della direzione regionale delle entrate, la comunicazione della conclusione del processo con sentenza assolutoria, provvede ad un'unica iscrizione a ruolo delle sanzioni originariamente dovute, maggiorate del cinquanta per cento.