IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 11 ottobre 1995, n. 423, recante norme in materia di
soprattasse  e  di  pene   pecuniarie   per   omesso,   ritardato   o
insufficiente versamento delle imposte;
  Visto  l'art.  1,  comma  6,  della  predetta legge, che demanda al
Ministro delle finanze di stabilire con proprio decreto le  modalita'
di  commutazione  delle  sanzioni  a carico del professionista, dello
sgravio a favore del contribuente e della trasmissione delle  notizie
fra   direzione   regionale   delle   entrate  e  ufficio  tributario
impositore;
  Visto il parere espresso dalla commissione consultiva, istituita ai
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 43, nella seduta del 26 gennaio 1996;
  Ritenuto  che  ai  sensi  del  citato  art. 1, comma 6, il presente
decreto non puo' disciplinare la fase procedimentale antecedente alla
commutazione delle sanzioni a carico del professionista;
  Rilevato, infine,  che  il  presente  decreto,  non  avendo  natura
normativa,  non  puo'  recare  disposizioni  che  incidono su diritti
soggettivi di terzi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nel caso in cui l'azione penale nei confronti del professionista
si concluda con sentenza assolutoria, il responsabile della direzione
regionale delle entrate, ricevuta la notizia da parte del cancelliere
presso l'ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza,  dispone
per i carichi gia' iscritti a ruolo la revoca della sospensione delle
procedure   esecutive   dandone   immediata   comunicazione   sia  al
concessionario per la ripresa delle procedure stesse, sia all'ufficio
tributario competente affinche' questo proceda all'iscrizione a ruolo
dell'ulteriore sanzione, pari al cinquanta per cento di  quella  gia'
posta in riscossione.
  2.  Qualora  la  revoca riguardi sanzioni la cui iscrizione a ruolo
sia stata sospesa ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della  legge  11
ottobre  1995, n. 423, l'ufficio tributario, ricevuta, per il tramite
del  responsabile  della  direzione  regionale  delle   entrate,   la
comunicazione   della   conclusione   del   processo   con   sentenza
assolutoria, provvede ad un'unica iscrizione a ruolo  delle  sanzioni
originariamente dovute, maggiorate del cinquanta per cento.