IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI, DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E
   FORESTALI,   DELL'AMBIENTE,   DELL'INDUSTRIA,   DEL   COMMERCIO  E
   DELL'ARTIGIANATO, DELL'INTERNO, DELL'UNIVERSITA' E  DELLA  RICERCA
   SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto l'art. 69 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
  Visti gli articoli 2, comma 1, 3, comma 5, 4, comma 1 e 6, comma 2,
del  decreto-legge  25  novembre  1985 n. 667, convertito in legge 24
gennaio 1986, n. 7;
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanita'  20
aprile  1988, n. 162, concernente la regolamentazione dei coadiuvanti
del lavaggio;
  Visto l'art. 4, commi 1 e 3, del decreto del Ministro della sanita'
13 settembre 1988, n. 413, concernente la riduzione della percentuale
di fosforo nei preparati per lavare;
  Visto  l'art.  3,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  5  aprile  1989,  n.  250  concernente  il regolamento di
esecuzione   della   legge   26   aprile   1983,   n.   136,    sulla
biodegradabilita' dei detergenti sintetici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  percentuale dei composti di fosforo (espressa come fosforo)
ammessa nei preparati per lavare e nei coadiuvanti del lavaggio, come
tolleranza di produzione, viene determinata con il  metodo  descritto
nell'allegato del presente decreto.
   2.  Sono  altresi'  consentiti  metodi  equivalenti con precisione
almeno pari a quella del  metodo  descritto  in  allegato,  approvati
dalle  competenti  autorira'  di  un  altro  Stato membro dell'Unione
europea, previo espletamento della procedura di informazione prevista
dalle direttive comunitarie, od ivi legalmente riconosciuti.