IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI, DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, DELL'AMBIENTE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELL'INTERNO, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'art. 69 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Visti gli articoli 2, comma 1, 3, comma 5, 4, comma 1 e 6, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 1985 n. 667, convertito in legge 24 gennaio 1986, n. 7; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' 20 aprile 1988, n. 162, concernente la regolamentazione dei coadiuvanti del lavaggio; Visto l'art. 4, commi 1 e 3, del decreto del Ministro della sanita' 13 settembre 1988, n. 413, concernente la riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare; Visto l'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250 concernente il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, sulla biodegradabilita' dei detergenti sintetici; Decreta: Art. 1. 1. La percentuale dei composti di fosforo (espressa come fosforo) ammessa nei preparati per lavare e nei coadiuvanti del lavaggio, come tolleranza di produzione, viene determinata con il metodo descritto nell'allegato del presente decreto. 2. Sono altresi' consentiti metodi equivalenti con precisione almeno pari a quella del metodo descritto in allegato, approvati dalle competenti autorira' di un altro Stato membro dell'Unione europea, previo espletamento della procedura di informazione prevista dalle direttive comunitarie, od ivi legalmente riconosciuti.