IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione  sostitutiva  dei
documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;
  Visto  il  proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  in
data   29   marzo   1979,  con  il  quale  sono  state  approvate  le
caratteristiche  della  pellicola  destinata  alla   fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista la richiesta n. 9994  in  data  25  maggio  1994  dell'unita'
sanitaria  locale  n.  38  di  Gardone  Val  Trompia,  relativa  alla
fotoriproduzione  sostitutiva  delle  lastre  radiografiche  prodotte
dall'ospedale generale di zona di Gardone Val Trompia;
  Considerato  che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta -
non sono compresi  nelle  categorie  escluse  dalla  fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito  il  comitato  di  settore  per  i   beni   archivistici   in
sostituzione  della  commissione  di  cui all'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministero della sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'ospedale generale di zona di Gardone  Val  Trompia,  appartenente
all'unita'   socio  sanitaria  n.  38  di  Gardone  Val  Trompia,  e'
autorizzato ad avvalersi della facolta'  di  cui  all'art.  25  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte nel
periodo 1 gennaio 1970-31 dicembre 1993.
  Le  modalita'  di  riproduzione  e  i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La pellicola da usare,  fermo  restando  che  sara'  costituito  un
originale  negativo  di  sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  i  documenti
riprodotti,  dovra'  possedere le caratteristiche tecniche prescritte
dal decreto ministeriale 29  marzo  1979  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione   sostitutiva,   possono   essere  distrutti  se  si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 febbraio 1996
                                                Il Ministro: PAOLUCCI