IL DIRIGENTE GENERALE
          DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ALIMENTI E NUTRIZIONE
                   E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
  Visto il testo unico della legge comunale e provinciale,  approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
  Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;
  Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art.
7, commi 1 e 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  circolare  n.  2  del  2  gennaio  1985  riguardante  le
profilassi vaccinali obbligatorie, procedure amministrative contabili
per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;
  Visto  il  decreto  8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento
delle  prestazioni  veterinarie  per  l'attuazione  delle  profilassi
vaccinali  obbligatorie  contro  malattie infettive e diffusive degli
animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti
dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1988;
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e  successive
modificazioni;
  Vista  la  circolare  n.  29  del  25 luglio 1992: applicazione del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
  Visto   l'art.   1  del  decreto  26  giugno  1995  concernente  la
produzione,  l'acquisto  e  la  distribuzione  dei  vaccini  per   le
profilassi  immunizzanti obbligatorie degli animali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1995;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' sulla profilassi
della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;
  Ritenuta l'esigenza di adottare misure  profilattiche  urgenti  per
fronteggiare  il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei
Paesi confinanti con l'Italia in  particolare  nelle  province  della
regione Friuli-Venezia Giulia ove sono stati accertati casi di rabbia
silvestre;
  Attesa  quindi  la necessita' di conferire uno stato immunitario ai
cani ed agli  animali  domestici  presenti  nelle  zone  maggiormente
esposte al rischio di contagio nonche' di evitare la diffusione della
malattia;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia  e' resa obbligatoria la
vaccinazione antirabbica precontagio  dei  cani,  dei  bovini,  degli
ovini,  dei  caprini e degli equini che si trovano esposti al rischio
del contagio dell'infezione rabbica.
  2.  Le  competenti  autorita'  sanitarie  delle regioni Lombardia e
Veneto  possono  rendere  obbligatoria  la  vaccinazione  antirabbica
precontagio   degli   animali   delle   suddette  specie  nelle  zone
eventualmente esposte al rischio del contagio per la  presenza  della
rabbia  silvestre  nei  Paesi  esteri  confinanti  e  nel  territorio
nazionale.
  3. Le  competenti  autorita'  delle  regioni  e  province  autonome
indicate  nei  commi  precedenti,  in  relazione alla valutazione del
rischio del contagio, individuano le zone,  stabilendone  l'ampiezza,
nelle  quali  deve  essere  effettuata  la  vaccinazione  antirabbica
precontagio. Con  lo  stesso  provvedimento,  determinano,  altresi',
l'esecuzione  della  vaccinazione  antirabbica  per  gli  animali non
vaccinati nel periodo di cui al successivo art. 2 in  quanto  non  in
eta'  di  vaccinazione  e per le stesse specie che vengano introdotte
successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone.