IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  21,  comma  6,  della  legge 31 gennaio 1992, n. 59,
recante  norme  in  materia  di  societa'  cooperative,  che  dispone
l'adeguamento  triennale dei limiti massimi previsti dagli articoli 3
e 15 della medesima legge in base all'indice nazionale generale annuo
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
  Vista la certificazione dell'Istituto nazionale  di  statistica  in
data  13 dicembre 1995 da cui si rileva che la variazione percentuale
verificatasi nel triennio 1992-1994 e' pari al 5,4% per l'anno  1992,
al 4,2% per l'anno 1993, al 3,9% per l'anno 1994;
  Considerato  che  l'adeguamento  in  questione  concerne  il limite
massimo della quota sociale che ciascun socio di societa' cooperativa
persona fisica puo' possedere nonche'  la  fissazione  dei  parametri
necessari  per l'assoggettamento a ispezioni annuali e certificazione
del bilancio di esercizio;
  Ritenuto necessario pertanto provvedere alla rivalutazione  di  cui
sopra secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le  previsioni  di  cui agli articoli 3 e 15 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, sono  adeguate  in  base  alle  variazioni  medie  annue
dell'indice  nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, che per il triennio considerato sono pari  al
5,4% per l'anno 1992; 4,2% per l'anno 1993; 3,9% per l'anno 1994.
   Roma, 12 febbraio 1996
                                                    Il Ministro: TREU