IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante norme in materia di societa' cooperative, che dispone l'adeguamento triennale dei limiti massimi previsti dagli articoli 3 e 15 della medesima legge in base all'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; Vista la certificazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 13 dicembre 1995 da cui si rileva che la variazione percentuale verificatasi nel triennio 1992-1994 e' pari al 5,4% per l'anno 1992, al 4,2% per l'anno 1993, al 3,9% per l'anno 1994; Considerato che l'adeguamento in questione concerne il limite massimo della quota sociale che ciascun socio di societa' cooperativa persona fisica puo' possedere nonche' la fissazione dei parametri necessari per l'assoggettamento a ispezioni annuali e certificazione del bilancio di esercizio; Ritenuto necessario pertanto provvedere alla rivalutazione di cui sopra secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT; Decreta: Articolo unico Le previsioni di cui agli articoli 3 e 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono adeguate in base alle variazioni medie annue dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per il triennio considerato sono pari al 5,4% per l'anno 1992; 4,2% per l'anno 1993; 3,9% per l'anno 1994. Roma, 12 febbraio 1996 Il Ministro: TREU