IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto  il proprio decreto 22 novembre 1995, con il quale sono state
riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Colli  di  Salerno",
"Dugenta",  "Epomeo", "Galluccio", "Irpinia", "Paestum", "Pompeiano",
"Roccamonfina", "Sannio beneventano", "Terre del Volturno" per i vini
prodotti  nel  territorio  della  regione  Campania  ed  approvati  i
relativi disciplinari di produzione;
  Visto  il  proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni
concernenti alcune modificazioni  ai  disciplinari  di  produzione  e
l'attuazione  di  adempimenti  conseguenti  al  riconoscimento  delle
indicazioni geografiche tipiche dei  vini  prodotti  nella  vendemmia
1995;
  Visto  il  proprio  decreto  22  marzo 1996 contenente disposizioni
concernenti l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento
delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini  prodotti   nella
vendemmia  1995  e  il  superamento  dei limiti di produzione massima
delle uve e delle rese massime di uva in  vino  finito  previsti  nei
relativi disciplinari di produzione;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla  regione  Campania  tendente ad
ottenere la rettifica del testo dei disciplinari  di  produzione  dei
vini ad indicazione geografica tipica "Epomeo" e "Galluccio" mediante
la eliminazione di alcuni errori materiali in essi contenuti;
  Considerato  che all'art. 2 dei disciplinari di produzione dei vini
ad indicazione  geografica  tipica  "Colli  di  Salerno",  "Irpinia",
"Paestum",  "Pompeiano", "Roccamonfina", "Sannio beneventano", "Terre
del  Volturno"  invece   del   vitigno   Siascinoso   deve   leggersi
Sciascinoso;  che  nel medesimo art. 2 del disciplinare di produzione
del vino  ad  indicazione  geografica  tipica  "Galluccio"  e'  stato
erroneamente  inserito  il  comma  2  che  prevede la possibilita' di
utilizzare uve provenienti da uno o  piu'  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati  per la provincia di Caserta, previsione in contrasto con
la prescrizione operata dai successivi commi, e che al  comma  5  del
medesimo  articolo  e'  stato  omesso  il  riferimento alla tipologia
rosato;
  Considerato che all'art.  3,  seconda  riga,  dei  disciplinari  di
produzione  dei  vini  ad  indicazione  geografica  tipica "Dugenta",
"Epomeo",    "Galluccio",    "Irpinia",    "Paestum",    "Pompeiano",
"Roccamonfina",  "Sannio beneventano", "Terre del Volturno" invece di
"vini  designati" deve leggersi "vini atti ad essere designati" e che
nel medesimo art. 3  del  disciplinare  di  produzione  del  vino  ad
indicazione  geografica tipica "Epomeo" invece della parola "Dugenta"
ivi riportata deve leggersi "Epomeo";
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  alle  rettifiche   sopra
indicate riguardanti le omissioni e gli errori meramente materiali;
  Considerato  che  l'art.  4  del  citato regolamento concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione  dei  relativi  disciplinari di produzione prevede che
per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari  si  provveda
con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   All'art.   2  dei  disciplinari  di  produzione  dei  vini  ad
indicazione  geografica  tipica  "Colli   di   Salerno",   "Irpinia",
"Paestum",  "Pompeiano", "Roccamonfina", "Sannio beneventano", "Terre
del Volturno" riconosciute con decreto dirigenziale 22 novembre 1995,
alla  parola  "Siascinoso"  deve  intendersi  sostituita  la   parola
"Sciascinoso".
  2.  Il  comma 2 dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino
ad indicazione geografica tipica "Galluccio" e' soppresso.
  3. Al comma 5 dell'art. 2 del disciplinare di produzione  del  vino
ad  indicazione  geografica  tipica  "Galluccio"  alle parole "I vini
rossi" devono  intendersi  sostituite  le  parole  "I  vini  rossi  e
rosati".