IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il proprio decreto 22 novembre 1995, con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Colli di Salerno", "Dugenta", "Epomeo", "Galluccio", "Irpinia", "Paestum", "Pompeiano", "Roccamonfina", "Sannio beneventano", "Terre del Volturno" per i vini prodotti nel territorio della regione Campania ed approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995; Visto il proprio decreto 22 marzo 1996 contenente disposizioni concernenti l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995 e il superamento dei limiti di produzione massima delle uve e delle rese massime di uva in vino finito previsti nei relativi disciplinari di produzione; Vista l'istanza presentata dalla regione Campania tendente ad ottenere la rettifica del testo dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Epomeo" e "Galluccio" mediante la eliminazione di alcuni errori materiali in essi contenuti; Considerato che all'art. 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli di Salerno", "Irpinia", "Paestum", "Pompeiano", "Roccamonfina", "Sannio beneventano", "Terre del Volturno" invece del vitigno Siascinoso deve leggersi Sciascinoso; che nel medesimo art. 2 del disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica tipica "Galluccio" e' stato erroneamente inserito il comma 2 che prevede la possibilita' di utilizzare uve provenienti da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta, previsione in contrasto con la prescrizione operata dai successivi commi, e che al comma 5 del medesimo articolo e' stato omesso il riferimento alla tipologia rosato; Considerato che all'art. 3, seconda riga, dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Dugenta", "Epomeo", "Galluccio", "Irpinia", "Paestum", "Pompeiano", "Roccamonfina", "Sannio beneventano", "Terre del Volturno" invece di "vini designati" deve leggersi "vini atti ad essere designati" e che nel medesimo art. 3 del disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica tipica "Epomeo" invece della parola "Dugenta" ivi riportata deve leggersi "Epomeo"; Ritenuto pertanto necessario procedere alle rettifiche sopra indicate riguardanti le omissioni e gli errori meramente materiali; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli di Salerno", "Irpinia", "Paestum", "Pompeiano", "Roccamonfina", "Sannio beneventano", "Terre del Volturno" riconosciute con decreto dirigenziale 22 novembre 1995, alla parola "Siascinoso" deve intendersi sostituita la parola "Sciascinoso". 2. Il comma 2 dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica tipica "Galluccio" e' soppresso. 3. Al comma 5 dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica tipica "Galluccio" alle parole "I vini rossi" devono intendersi sostituite le parole "I vini rossi e rosati".